LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.
Il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte personalmente, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1). La parte può farsi rappresentare anche da un altro soggetto e quindi anche dall'avvocato a condizioni che rilasci una procura speciale notarile con contenuto sostanziale per la risoluzione della controversia.
Il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte personalmente, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1). La parte può farsi rappresentare anche da un altro soggetto e quindi anche dall’avvocato a condizioni che rilasci una procura speciale notarile con contenuto sostanziale per la risoluzione della controversia.