A seguito dell’abrogazione dell’art. 634 del codice civile, come si costituisce una servitù?
Quali sono i requisiti per cui una situazione di fatto diventi una situazione possessoria tutelabile?
La servitù di passaggio istituita dal padre di famiglia, può superare le prescrizioni dell’art. 1051 del codice civile (nella specie: può insistere su cortili)?
Può il proprietario del fondo servente porre innovazioni su di esso? Nella specie, può restringere la strada di cui alla servitù di passaggio?
Si può installare un cancello automatico su di un altrui fondo? Se sì a quali condizioni?
Se è costituita una servitù di passaggio ma il fondo dominante diviene accessibile dalla pubblica via, la servitù permane?
Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?
Si può trasferire una servitù prediale da un punto all’altro del fondo servente? Per quali motivazioni?
Di che formalità vi è bisogno per rinunciare ad una servità?
Lo stato di fatto ultraventennale può legittimare l’acquisto per usucapione della servitù di tenere una costruzione a distanze inferiori a quelle prevista dalla legge e dai regolamenti locali?