Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, prevede un’ulteriore proroga dell’esecuzione degli sfratti anche ad uso non abitativo.
La proroga verrà disposta per i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze (sfratti per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari. Esclusi quindi solo gli sfratti per finita locazione.
Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, prevede un’ulteriore proroga dell’esecuzione degli sfratti anche ad uso non abitativo.
La proroga verrà disposta per i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze (sfratti per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari. Esclusi quindi solo gli sfratti per finita locazione.
Il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte personalmente, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1). La parte può farsi rappresentare anche da un altro soggetto e quindi anche dall’avvocato a condizioni che rilasci una procura speciale notarile con contenuto sostanziale per la risoluzione della controversia.
Le Associazioni di categoria hanno sottoscritto l’Accordo territoriale per il Comune di Chieti .
Rinnovato anche a Lanciano l’Accordo Territoriale grazie alla sottoscrizione delle Associazioni rappresentative della proprietà e inquilinato.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessimoratori è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.Il saggio d’interesse legale dell’art 1284, comma 4, c. c. si applica solo se la lite giudiziale ha ad oggetto un inadempimento contrattuale ed è stata intrapresa dopo l’entrata in vigore della novella legislativa.
La Corte di Cassazione ha pertanto statuito che per essere opponibile a terzi, è necessario e sufficiente che il preliminare contenga la riserva di nomina, l’atto definitivo sia una mera attuazione del contratto preliminare e che in ogni caso la riserva di nomina sia stata trascritta
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la […]
Sottoscritto e depositato il 25 Ottobre 2019 il ACCORDO TERRITORIALE LANCIANO 25.10.19. Quasi tutte le associazioni rappresentative delle categorie dei proprietari e conduttori hanno sottoscritto l’accordo territoriale che permetterà ai […]
Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16279 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente – Dott. […]
Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.