Menu
Menu

Author archives: Elena Alberta Anzolin

SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, prevede un’ulteriore proroga dell’esecuzione degli sfratti anche ad uso non abitativo. La proroga verrà disposta per i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze (sfratti per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari. Esclusi quindi solo gli sfratti per finita locazione.

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, prevede un’ulteriore proroga dell’esecuzione degli sfratti anche ad uso non abitativo.

La proroga verrà disposta per i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze (sfratti per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari. Esclusi quindi solo gli sfratti per finita locazione.

LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

Il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte personalmente, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1). La parte può farsi rappresentare anche da un altro soggetto e quindi anche dall'avvocato a condizioni che rilasci una procura speciale notarile con contenuto sostanziale per la risoluzione della controversia.

Il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte personalmente, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1). La parte può farsi rappresentare anche da un altro soggetto e quindi anche dall’avvocato a condizioni che rilasci una procura speciale notarile con contenuto sostanziale per la risoluzione della controversia.

L’art 1284, 4, c. c. si applica solo se la lite ha ad oggetto un inadempimento contrattuale e le parti non hanno contrattualmente predeterminato la misura del tasso degli interessi moratori.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessimoratori è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.Il saggio d'interesse legale dell'art 1284, comma 4, c. c. si applica solo se la lite giudiziale ha ad oggetto un inadempimento contrattuale ed è stata intrapresa dopo l'entrata in vigore della novella legislativa.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessimoratori è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.Il saggio d’interesse legale dell’art 1284, comma 4, c. c. si applica solo se la lite giudiziale ha ad oggetto un inadempimento contrattuale ed è stata intrapresa dopo l’entrata in vigore della novella legislativa.

E’ opponibile a terzi la riserva di nomina contenuta nel preliminare?

La Corte di Cassazione ha pertanto statuito che per essere opponibile a terzi, è necessario e sufficiente che il preliminare contenga la riserva di nomina, l'atto definitivo sia una mera attuazione del contratto preliminare e che in ogni caso la riserva di nomina sia stata trascritta

La Corte di Cassazione ha pertanto statuito che per essere opponibile a terzi, è necessario e sufficiente che il preliminare contenga la riserva di nomina, l’atto definitivo sia una mera attuazione del contratto preliminare e che in ogni caso la riserva di nomina sia stata trascritta

Decreto Ministeriale 16.01.2017

  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la […]

  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la […]

Accordo territoriale Lanciano

Sottoscritto e depositato il 25 Ottobre 2019 il ACCORDO TERRITORIALE LANCIANO 25.10.19. Quasi tutte le associazioni rappresentative delle categorie dei proprietari e conduttori hanno sottoscritto l’accordo territoriale che permetterà ai […]

Sottoscritto e depositato il 25 Ottobre 2019 il ACCORDO TERRITORIALE LANCIANO 25.10.19. Quasi tutte le associazioni rappresentative delle categorie dei proprietari e conduttori hanno sottoscritto l’accordo territoriale che permetterà ai […]

Cassazione 16279 del 2016

Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16279 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente – Dott. […]

Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16279 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente – Dott. […]

Il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non impedisce il pignoramento presso terzi

Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.

Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter