La Corte di Cassazione ha pertanto statuito che per essere opponibile a terzi, è necessario e sufficiente che il preliminare contenga la riserva di nomina, l’atto definitivo sia una mera attuazione del contratto preliminare e che in ogni caso la riserva di nomina sia stata trascritta
Quali opzioni ha di fronte il promissario acquirente che entri in possesso dell’immobile prima dell’atto di compravendita e che rilevi vizi di costruzione nella cosa consegnata?
Se il preliminare contiene previsioni del tutto assenti sul contratto definiivo, si presume che le parti non siano più interessate alle stesse? Se sì, come si può ovviare?
Si può annullare una vendita che comporti “un diritto di fruizione perpetua dell’immobile nei limiti della quota” perché piuttosto che 5 posti letto l’immobile in oggetto ne può ospitare finoa quattro?
Se il conduttore diventa promissario acquirente, ma la compravendita è risolta per inadempimento, è passibile di risarcire il proprietario per occupazione?
Quando la caparra confirmatoria acquista forza vincolante fra le parti?
Se l’attore ha acquisito il possesso dell’immobile con due preliminari, ma il proprietario vende a terzi, può essergli intimato il rilascio dell’immobile?
Quando un contratto preliminare è valido? Di quali elementi vi è bisogno perché diventi vincolante fra le parti?
Se il venditore nel preliminare dichiara la presenza di vizi, il compratore può legittimamente posticipare la data del rogito?
Se il compratore ha firmato il contratto definitivo, ma poi si ricorda che sul preliminare firmato, può chiedere la ripetizione delle somme date in eccesso?