Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10053
Se un condomino commette un intervento edilizio illecito sulle parti comuni, chi è tenuto a pagare per la messa in pristino? Perché?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultima in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
- controricorrenti -
e contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 4 dell’8 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con atto di citazione del 29 aprile 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse pronunciato l’annullamento o accertata e dichiarata la nullita’ delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualita’ di partecipanti al condominio dell’edificio sito in via (OMISSIS).
L’attrice considero’ in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto tali opere – a suo dire – erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l’interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell’acqua in base al criterio di consumo “presuntivo” basato sul numero degli occupanti le singole unita’ immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettivita’, da un contatore posto in ciascuna unita’ immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall’articolo 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.
L’impugnante, peraltro, dedusse l’invalidita’ di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di (OMISSIS) e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch’egli da considerare condomino a tutti gli effetti.
Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti – con la sola eccezione di (OMISSIS), rimasto contumace – resistendo all’avversa impugnativa, l’adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all’udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronuncio’ ex articolo 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigetto’ l’impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.
2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della (OMISSIS) sia il gravame incidentale del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di lite.
2.1. – La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardivita’ dell’impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla (OMISSIS), rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell’immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell’acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un’ipotesi di nullita’ assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.
Quanto alla mancata convocazione di (OMISSIS), la Corte d’appello ha rilevato che l’appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimita’ della di lui mancata convocazione costituiva un’ipotesi di annullabilita’, che non poteva eliminare l’effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.
In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della facciata, impugnata per il mancato rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall’articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3, la Corte di Milano ha ritenuto che sull’accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, era intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita’ dell’accertamento stesso. Esclusa l’applicabilita’ tout court del termine di cinque giorni all’assemblea della comunione ordinaria, la Corte d’appello ha osservato che il termine di due giorni, nella specie effettivamente intercorso tra la data di ricezione dell’avviso di convocazione e la data di svolgimento dell’assemblea, ben poteva consentire di prendere adeguata visione del punto di vista all’ordine del giorno e valutarne la portata, eventualmente partecipando all’assemblea anche solo al fine di chiedere un aggiornamento della stessa per meglio valutare i termini economici del punto in discussione.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2007, sulla base di tre motivi.
Il (OMISSIS) e gli altri consorti intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Memorie illustrative ex articolo 378 cod. proc. civ. sono state depositate, in prossimita’ dell’udienza pubblica, dalla ricorrente e dai controricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1135 e 2043 cod. civ.) la ricorrente deduce che i lavori di rifacimento del tetto erano stati deliberati come opere di ripristino resesi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente ed illecitamente disposto dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS); e che il Tribunale aveva espressamente statuito che dalla c.t.u. era possibile desumere che la causa reale di rifacimento del tetto andava individuata sostanzialmente nell’esigenza dei convenuti di rimediare a un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto) commesso esclusivamente dai convenuti. Di qui il quesito se “puo’ ritenersi compresa tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale ex articolo 1135 cod. civ. la deliberazione che stabilisca l’esecuzione di lavori di manutenzione del condominio realizzati per eliminare le conseguenze di un fatto illecito ascrivibile soltanto ad alcuni dei comproprietari”.
Il terzo motivo (motivazione omessa o contraddittoria o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deduce che la ragione adottata dalla Corte milanese per respingere l’appello sia errata nella sua premessa e non abbia alcuna idoneita’ a confutare il vizio effettivamente dedotto dall’appellante (secondo cui l’oggetto delle delibere sarebbe estraneo ai poteri dell’assemblea condominiale).
1.1. – I due motivi – i quali, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
E’ esatto che sin dall’atto di citazione la (OMISSIS) ha impugnato le Delib. dell’assemblea del 21 maggio 1988 (il punto n. 4) e del 23 novembre 1988 (i punti nn. 2, 3, 4 e 5), relative al rifacimento del tetto, nella parte in cui hanno addossato una quota della spesa anche a carico di essa comproprietaria; e le ha impugnate sul rilievo che detti lavori rappresentavano in realta’ un’opera di ripristino resasi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente e illecitamente disposto, anche sotto il profilo urbanistico, dai comproprietari (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS).
Sennonche’, il rifacimento del tetto di un immobile di proprieta’ comune non esorbita dai poteri dell’assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa puo’ deliberare.
Il fatto che quei lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprieta’, anziche’ accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l’approvazione dell’opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla.
Infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l’obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita’ o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprieta’ di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890).
2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 cod. civ. e dell’articolo 112 cod. proc. civ.) si sostiene che l’accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un semplice regime di comunione anziche’ di condominio non aveva, nel corso del giudizio di primo grado, formato oggetto di disputa tra le parti, sicche’ avrebbe errato la Corte d’appello ad affermare che su tale punto si fosse formato il giudicato.
2.1. – Il motivo e’ infondato.
Risulta dagli atti di causa (ai quali e’ possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo):
che la (OMISSIS) ha impugnato le deliberazioni assunte nell’assemblea del 18 marzo 1999 per la mancata convocazione dell’assemblea nel termine prescritto dall’articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3;
che i convenuti, nel loro atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno dedotto che nella specie si versava in fattispecie di assemblea dei comproprietari dell’immobile (cosi’ a pagg. 2 e 5), specificando, tra l’altro, che questa “avrebbe dovuto provvedere alla costituzione del condominio” (cosi’ a pag. 5);
che il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 7 ottobre 2003, ha premesso che “nell’edificio non si e’ mai costituito un condominio” e ne ha fatto discendere la conseguenza della insussistenza del denunciato vizio di “intempestivita’ della convocazione per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto nell’articolo 63 (recte 66) disp. att. cod. civ., non applicabile al caso della comunione”.
La statuizione del primo giudice e’ stata appellata dalla (OMISSIS) (pag. 14 e ss. dell’atto introduttivo del gravame): sottolineando che la convocazione era pervenuta soltanto il 16 marzo 1999 e che un termine di uno o due giorni e’ assolutamente inadeguato, “soprattutto per un ordine del giorno di rilievo come quello in questione, avente ad oggetto il rifacimento delle facciate”, con conseguente impossibilita’ per la (OMISSIS) “di acquisire non solo altri preventivi da raffrontare a quello proposto, ma anche quei minimi pareri tecnici necessari per verificare sia la congruita’ dei conti esposti, sia, ancor prima, l’effettiva necessita’ di provvedere al divisato rifacimento”; richiamando il principio secondo cui “anche nell’ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell’assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalita’, ma e’ pur sempre necessario che tutti i partecipi siano stati posti in grado di conoscere l’argomento della Delib. per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validita’”;
censurando che il Tribunale si sia limitato “ad affermare l’inapplicabilita’ al caso del disposto di cui all’articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 senza dare alcun conto della presunta congruita’ del termine concretamente concesso”.
Soltanto con la comparsa conclusionale l’appellante ha contestato che si trattasse di semplice comunione e non piuttosto di condominio.
Ad avviso del Collegio, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che sull’accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, e’ intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita’ dell’accertamento stesso.
Il giudicato, infatti, puo’ formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto se, come nella specie, la qualificazione stessa abbia formato oggetto di specifica contestazione tra le parti (in primo grado avendo l’attrice invocato l’applicazione dell’articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 a sostegno della proposta impugnativa, laddove i convenuti si sono difesi discorrendo di assemblea della comunione ed escludendo che il condominio si fosse gia’ costituito) e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (di annullamento della Delib. assembleare per la mancata comunicazione al partecipante dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza), la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2002, n. 12562).
3. – Il ricorso e’ rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.