INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL’AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA’ PREVISTE DALL’ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE. […]
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL’AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA’ PREVISTE DALL’ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.
Tribunale di Bologna – Ordinanza del 3 aprile 2018
Oggetto : reclamo avverso l’ordinanza del Giudice, dott.ssa D., del 15 settembre 2017.
Premesso che:
Il Condominio (omissis) (da ora: condominio) proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Tribunale l’autorizzazione alla sospensione, a mente dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., dei servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e al distacco dell’antenna televisiva centralizzata, collegati all’immobile di proprietà di S.C.. Il condominio assumeva che vi fosse una ingente e documentata morosità della S., ragion per cui esso risultava essere creditore della stessa per circa Euro 18.137,50. In quella sede faceva altresì presente che l’immobile risultava essere abitato da P.R., in forza di contratto di locazione.
Fatto
Nel ricorso cautelare e altresì specificato che il condominio si era già attivato nei confronti della proprietaria morosa, dapprima attraverso procedura monitoria che si concludeva con l’emanazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4095/2015, successivamente mediante instaurazione dì procedura esecutiva a tutt’oggi non conclusasi. Nella stessa era peraltro intervenuta la Banca Monte dei Paschi dì Siena, che vantava nei confronti della S. un credito privilegiato, in forza di ipoteca gravante sull’immobile in questione, per Euro 600.000,00.
Nonostante l’attivazione dei predetti giudizi la S. non sanava il proprio debito, che andava quindi ad aumentare, gravando sull’intero condominio.
Nell’ambito del procedimento cautelare, la S. rimaneva contumace, come pure P.R., per il quale il Giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio, in quanto destinatario effettivo delle conseguenze del provvedimento cautelare richiesto. All’esito di detto giudizio il Giudice emetteva il provvedimento, oggi oggetto di reclamo, con cui rigettava le richieste dei condominio.
Ivi si legge che devono ritenersi incontestati due dati; la durata ultrasemestrale della morosità e la possibilità di godimento separato dei servizi di cui il condominio richiedeva l’autorizzazione alla sospensione; requisiti, questi, richiesti esplicitamente dall’art. 63, comma 3, disp. att. c.c..
Tuttavia il Giudice, prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati rispetto alla norma ora citata, riteneva di aderire a quello per il quale i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell’art. 32 Cost., e non possono considerarsi recessivi rispetto ad un diritto di credito che, nel caso che occupa, sarebbe peraltro tutelato dalla procedura esecutiva in atto. Per dette ragioni rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal condominio. Questi pertanto proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. lamentando la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto esso, pur riconoscendo le ragioni creditorie del ricorrente, la sussistenza del periculum in mora, del fumus boni iuris e di tutti i restanti requisiti richiesti dall’art. 700 c.p.c. non riteneva applicabile l’art. 63, comma 3, disp. att. c.c. relativamente all’erogazione dei servizi essenziali, in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, diritto assoluto ed inalienabile.
II condominio ritiene, viceversa, che la norma in oggetto non possa trovare limitazione rispetto ai servizi essenziali e che, ove il Collegio ritenesse sussistente questa distonia, sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, della quale fa espressa richiesta. Le argomentazioni poggiano, in particolare, sul fatto che la preclusione all’applicazione dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c. per presunta violazione dell’art. 32 Cost., laddove la richiesta riguardi servizi essenziali, comporterebbe l’illegittimità costituzionale della norma richiamata, laddove questa non preclude la possibilità che la sospensione riguardi i servizi essenziali.
Anche nel presente giudizio la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci.
Si osserva:
Ritiene questo Collegio che l’art. 63, comma 3, disp. att. c.c. possa trovare applicazione nel caso de quo.
Risulta infatti che i servizi di cui si chiede la sospensione relativamente all’immobile di proprietà della S. sono tutti suscettibili di godimento separato e che la morosità si è protratta ben oltre un semestre, infatti il procedimento monitorio fu introdotto nel 2013, quando il debito della S. ammontava ad Euro 8.667,41, mentre ad oggi esso ammonta ad Euro 18.137,50.
Quanto alla lettura della norma ora citata, si ritiene di dover aderire all’impostazione che non ritiene ‘intangibili’ i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino (Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014, e Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014). In particolare, questo Collegio aderisce all’impostazione in base alla quale, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente della S. e/o del conduttore, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell’unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell’ente erogatore. Si osservi, al proposito, che non possono trarsi validi argomenti contrari all’impostazione qui seguita dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condomino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l’erogazione dei servizi; infarti, un obbligo, di esclusiva natura privatistica, di pagare il costo di servizi che spetterebbe ad altri sostenere, assumendosi in definitiva l’altrui obbligazione a fini solidaristici, non si rinviene nell’ordinamento, né potrebbe trarsi in via deduttiva dalla necessità di assicurare la tutela della salute.
Del resto, a voler diversamente opinare, si produrrebbe una conseguenza paradossale, giacché, in nome del diritto alla salute di colui che resta inadempiente, finirebbe per esser leso il medesimo diritto di coloro che, viceversa, adempiono diligentemente le obbligazioni proprie e, altresì, altrui, i quali – in ragione di tale obbligo di ‘solidarietà coattiva’ e del maggior impegno finanziario che esso comporta – potrebbero dover subire a loro volta l’interruzione del servizio somministrato.
Sul fronte giuspubblicistico, inoltre, si osservi che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell’utente moroso che versi in condizioni di “documentato stato di disagio economico-sociale”, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi “in ogni caso” (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità del 2016).
Nulla invece è previsto dalla normativa di settore con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell’ente erogatore, sospendere in loto l’erogazione al somministrato inadempiente ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando l’eventuale condizione di indigenza nella quale versi.
Ne deriva, allora, che neppure in ambito giuspubblicistico, ove il preminente interesse pubblico sovente autorizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione della tutela del diritto alla salute, di un limite all’esercizio dell’autotutela contrattuale nei confronti dell’utente moroso. Si rammenti, comunque, che una deviazione dalle regole generali in materia di autotutela contrattuale potrebbe comunque concedersi, aderendo alla tesi qui avversata, solo allorché sussistano concrete condizioni di indigenza.
E pertanto, la prova dello stato di bisogno deve indubbiamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume di versare in detta condizione.
Nel giudizio de quo la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci, né, d’altra parte, lo stato dì bisogno è desumibile da alcun elemento: deve tenersi in considerazione il fatto che la S. risulta essere proprietaria immobiliare e al contempo morosa. Quanto al R. è evidente l’interesse che questo avrebbe avuto nel dimostrare al Tribunale il suo corretto e diligente adempimento nei confronti della proprietà, pertanto è stato correttamente integrato il contraddittorio nei suoi confronti nella fase cautelare.
Con ciò non si vuole certo mettere in discussione il diritto a restare contumaci dei soggetti suindicati, tuttavia il Tribunale deve ritenere assente qualunque elemento, anche presuntivo, che dimostri la sussistenza dello stato dì bisogno, in mancanza del quale la morosità può senz’altro comportare l’applicazione dell’art. 63, co. 3, disp. att c.c.
Quanto all’antenna televisiva condominiale, invece, nessun dubbio sussiste sul fatto che l’utilizzo della stessa non rappresenti un servizio essenziale, essendo esclusa qualsiasi potenziale incidenza o interferenza con diritti di rango costituzionale.
Si sottolinea altresì la incontestabile presenza del fumus boni juris, documentalmente provato e del periculum in mora, stante la certezza che, ove il condominio non ottemperi agli obblighi debitori, le forniture verranno sospese a tutti i condomini. Inoltre non può ritenersi che il procedimento esecutivo instaurato possa sortire esito soddisfacente per il condominio, essendo intervenuto nel giudizio un istituto di credito, vantante un credito privilegiato per una somma assolutamente ingente.
Per i motivi fin qui espressi, il reclamo deve trovare accoglimento.
Alla riforma del provvedimento, con conseguente accoglimento della domanda cautelare, consegue l’obbligo di provvedere sulle spese di lite, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna,
in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento del 15 settembre 2017 e, per l’effetto, autorizza il Condominio istante a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell’antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietà S..
Condanna S.C. e R.P. in solido alla refusione delle spese di lite che liquida:
§ quanto alla fase di primo grado in Euro 118,50 per spese ed euro 3.257,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge;
§ quanto alla fase di reclamo in Euro 174,00 per spese ed Euro 2.227,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Bologna il 14 novembre 2017.