Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoCondominio legislazione nazionaleD.M. 12 novembre 1998 – Comunicazioni degli amministratori di condominio all’anagrafe tributaria Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n. 284

D.M. 12 novembre 1998 – Comunicazioni degli amministratori di condominio all’anagrafe tributaria Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n. 284

Art. 1 1. L’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita): a) relativamente […]

Art. 1

1. L’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;

b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Non devono essere comunicati:

a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte; c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.

Art. 2

1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui all’articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d’imposta.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter