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Federproprietà AbruzzoDecreto IngiuntivoCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 14 novembre 2012, n. 19938

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 14 novembre 2012, n. 19938

Può il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali essere impugnato con successo se la delibera che è alla base è stata sospesa dal giudice?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29626 del 28 giugno 2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di pace di Roma su richiesta del Condominio di (OMISSIS), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 823,88, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione del terrazzo e dell’androne condominiali, risultante dallo stato di riparto approvato nell’assemblea del 14 maggio 2001.

A sostegno dell’opposizione, la (OMISSIS) ha dedotto che la delibera dell’assemblea condominiale che aveva autorizzato la spesa ed il piano di riparto era da ritenere invalida, perche’ non preceduta dall’invio dell’avviso di convocazione e non seguita dalla spedizione di copia del deliberato dell’assemblea.

Nella resistenza del Condominio, l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 28 giugno 2005, ha rigettato l’opposizione, sul rilievo che l’opponente non aveva dato conto di alcun provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione condominiale emesso da parte dell’autorita’ giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio di impugnazione della medesima, ed attesa l’ininfluenza dell’esame delle dedotte questioni di merito, potendo l’esito sulla validita’ della delibera incidere soltanto sull’eventuale diritto della condomina a ripetere quanto versato.

2. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 settembre 2006, sulla base di un unico motivo.

L’intimato Condominio non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., dell’articolo 2697 cod. civ., degli articoli 3, 24 e 111 Cost., degli articoli 34, 112 e 342 cod. proc. civ., nonche’ inesistenza e radicale contraddittorieta’ della motivazione. Poiche’ la delibera dell’assemblea condominiale del 14 maggio 2001, che ha approvato lo stato riparto, sarebbe invalida per la mancata convocazione della condomina (OMISSIS), come del resto poi riconosciuto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6129 del 15 marzo 2006, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile e priva di efficacia probatoria detta delibera e, quindi, sfornito di adeguata dimostrazione il presunto credito per oneri condominiali vantato dal Condominio.

2. – Il motivo e’ fondato, nei termini di seguito precisati.

E’ esatto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, che cioe’, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non puo’ far valere questioni attinenti alla validita’ della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per se’, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Cass., Sez. 2, 20 luglio 2010, n. 17014; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15642).

In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita’, essendo questa attivita’ riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).

Ora, nella specie il Giudice di pace, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che presso il Tribunale di Roma pendeva, promosso dalla (OMISSIS), il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale del 14 maggio 2001 che aveva approvato lo stato di ripartizione delle spese e che era stato posto a fondamento della domanda in via monitoria del condominio, ma ha rilevato che l’opponente a decreto ingiuntivo non aveva riferito di alcun provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata emesso da quel giudice.

Sennonche’, proponendo il ricorso per cassazione, la (OMISSIS) ha dimostrato – attraverso idonea produzione documentale – che, nella pendenza del termine per l’impugnazione, e’ sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Roma (la n. 6129 del 15 marzo 2006) , la quale, accogliendo la domanda della condomina, ha annullato la delibera approvata dall’assemblea nella seduta del 14 maggio 2001.

Ritiene il Collegio che se al giudice dell’impugnazione della delibera condominiale e’ dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., comma 2, l’esecuzione della delibera, con cio’ determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l’impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l’invalidita’ della delibera assembleare. Ne’ e’ a cio’ di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacche’ detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtu’ della sua intrinseca imperativita’, esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui e’ stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).

Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l’esecuzione del provvedimento dell’assemblea condominiale sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorche’ non ancora passata in giudicato, dichiarato l’invalidita’ della delibera.

Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell’impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il divieto dell’articolo 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell’efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Tale soluzione – che si pone sulla scia dell’indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) – si giustifica perche’ la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell’articolo 372 cod. proc. civ. (nullita’ della sentenza impugnata; ammissibilita’ del ricorso e del controricorso), ma abbia un’incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.

Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un’opposizione all’esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un’azione di ripetizione dell’indebito.

3. – La sentenza impugnata e’ cassata.

La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudicante, la decidera’ facendo applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

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