Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19605
Con quali motivazioni il condomino moroso può impugnare il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme condominiali?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19633-2006 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
COND VIA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rinvio per regolarizzare posizione del condominio in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Condominio sito in (OMISSIS) chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un appartamento sito nel condominio, per il pagamento di quote condominiali scadute per lire 6.945.332, come da verbale d’assemblea 30 settembre 1993 che aveva approvato il rendiconto 92/93 e il preventivo 93/94.
Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo: che l’avviso di convocazione dell’assemblea del 30 settembre 1993 non era mai stato loro comunicato; che non era stato mai inviato loro un conteggio particolare di quanto dovuto; che i 2/3 della spesa del lastrico solare, di uso esclusivo del proprietario dell’ultimo piano, era stato ripartito tra tutti i condomini; che la spesa per il portone d’ingresso non era stata mai approvata dall’assemblea; che la spesa per la pulizia delle scale era stata deliberata senza che l’argomento fosse all’ordine del giorno; che la spesa relativa all’ascensore doveva essere ripartita esclusivamente tra i condomini che l’avevano installato senza preventiva deliberazione assembleare; che all’amministratore, peraltro non iscritto nell’albo di categoria, era stato riconosciuto un compenso eccessivo; che erano stati addebitati interessi con decorrenza anteriore a quella dovuta; che erano state richieste con decreto ingiuntivo anche le rate non scadute dell’esercizio 1993/94.
Il Condominio chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza del 30 settembre 2001 il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione, ritenendo che il Condominio non avesse dato la prova della regolare convocazione degli opponenti all’assemblea del 30 settembre 1993, sicche’ le deliberazioni assunte da quel consesso dovevano ritenersi nulle, e conseguentemente infondata l’ingiunzione che sulla base di quei deliberati era stata emessa.
Con sentenza dep. il 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava l’opposizione al decreto che confermava.
Dopo avere rilevato che non era chiaro se gli opponenti fossero stati o meno convocati all’assemblea del 30 settembre 19993 anche se la spedizione delle raccomandate da parte dell’amministratore lo avrebbe lasciato supporre, i Giudici osservavano che la questione non era decisiva posto che si il difetto di convocazione del condomino all’assemblea condominiale e’ causa di annullabilita’ e non di nullita’ della relativa delibera: posto che i predetti erano a conoscenza del verbale di assemblea gia’ in epoca prossima all’ottobre 1993 il termine per impugnare era scaduto.
Ritenevano che potevano prendersi in considerazione soltanto i motivi eventuali di nullita’ della delibera ed escludevano che quelli con l’opposizione invocati potessero integrare alcuna nullita’.
In relazione agli altri motivi, i Giudici osservavano che era legittima la ripartizione delle spese relative al lastrico solare ex articolo 1126; la spesa per il portone di ingresso era stata ratificata con l’approvazione del rendiconto; l’installazione dell’ascensore non poteva considerarsi innovazione gravosa o voluttuaria; la nomina dell’amministratore puo’ avvenire anche fra professionisti non inscritti al relativo albo e la determinazione del compenso e’ rimessa alla libera contrattazione.
Per quel che riguardava la decorrenza degli interessi e delle rate scadute, la sentenza rilevava la genericita’ della doglianza e comunque la esattezza della decorrenza degli interessi dal 30-9-1993, posto che il l’esercizio 1993 era terminato e quello 93-94 era iniziato da tre mesi, senza che gli opponenti avessero pagato alcunche’ ed erano stati oggetto di due esecuzioni, mentre per le rate non ancora scadute era ritenuta, ai sensi dell’articolo 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente controversia, avendo a oggetto il pagamento dei contributi condominali richiesti con l’opposto decreto ingiuntivo, rientra, ai sensi dell’articolo 1130 c.c., n. 3 e dell’articolo 63 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell’amministratore il quale in tale ipotesi e’ legittimato ad agire (articolo 1131 c.c., comma 1) senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea che invece e’ richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni (S.U. 18331/2010): pertanto, va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione del Condominio nel giudizio di cassazione.
1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione degli articoli 1136, 1137, 2697, 2121 e 2729 cod. civ. nonche’, articoli 115, 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza, discostandosi da quanto aveva ritenuto il tribunale e ritenendo annullabile e non nulla la delibera del 30 settembre 1993, aveva da un lato considerato non perfezionato il procedimento di comunicazione della convocazione di cui non era stata provata la ricezione della relativa raccomandata e poi aveva invece ritenuto il medesimo procedimento perfezionato quando erroneamente aveva affermato che gli opponenti avevano avuto conoscenza del verbale di assemblea senza che il Condominio avesse offerto la prova, al medesimo incombente, dell’avvenuta ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione del predetto verbale: la delibera era stata tempestivamente impugnata con l’atto di opposizione.
1.2. – Il secondo motivo, lamentando violazione degli articoli 1120, 1121, 1136, 1105, 1126, 1123, 1185, 1186, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonche’ articoli 112, 115, 116, 342, 346 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza che era andata oltre il devolutimi, posto che con il gravame il Condominio si era limitato al solo fatto della nullita’ e/o annullabilita’ della Delib. 30 settembre 1993 e alla relativa convocazione senza richiamare specificamente le altre questioni.
Anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il Condominio, essendo attore, deve fornire la prova del suo diritto che nella specie non era stato dimostrato, posto che: a) non vi era stata la previa deliberazione dell’assemblea in ordine alla spesa relativa al portone di ingresso dello stabile e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non poteva ritenersi la ratifica con la delibera del 30-9-1993, non essendovi in essa alcuna traccia; b) ugualmente doveva dirsi a proposito delle spese relative al lastrico solare di uso esclusivo, i cui 2/3 non potevano essere ripartiti anche a carico del proprietario del lastrico solare sul quale la spesa gia’ gravava per un terzo; c) ugualmente doveva dirsi per la installazione dell’ascensore che non era stata mai deliberata dai condomini e, trattandosi di innovazione, doveva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1120 cod. civ.; d) analogamente era avvenuto per la nomina dell’amministratore non iscritto alla relativa associazione e alla determinazione in misura eccessiva del suo compenso. Per quel che riguardava gli interessi, infondata era la ritenuta genericita’ della doglianza, essendo stato dedotto dagli opponenti che la quantificazione dei pretesi interessi era erronea, poiche’ si richiedevano interessi dalla data dell’assemblea 30/9/93, quando era evidente che tali interessi potevano essere dovuti solo per le rate scadute e approvate in quella sede e non per il preventivo 94 e per i pagamenti la cui scadenza era fissata per il 30/11/1993: risultava dallo stesso preventivo 94 prodotto dal Condominio che i pagamenti per le spese straordinarie dovevano essere eseguiti entro il 30/10/93 ed entro il 30/11/93, per cui non poteva il Condominio pretendere gli interessi dal 30/9/1993, mentre quanto alle spese ordinarie, queste erano suddivise in dodici mensilita’ a partire dal 30/10/1993 di lire 195.400, delle quali, ovviamente, erano scadute solo le prime quattro mensilita’. Censura ancora l’applicazione dell’articolo 1186 cod. civ. che di ufficio e senza che ne ricorressero i presupposti era stata compiuta dai Giudici.
Il Giudice aveva omesso ogni pronuncia sulla questione relativa alla pulizia delle scale.
1.3. – I motivi, involgendo questioni che appaiono strettamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.
In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, nel censurare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullita’ della delibera sulla quale si era fondata l’ingiunzione opposta, il Condominio non si era limitato a impugnare la declaratoria di nullita’ della delibera de qua ma aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto, cosi’ instando per l’accoglimento della domanda proposta con la richiesta del decreto, che costituiva l’oggetto del giudizio, mentre l’efficacia della delibera su cui il decreto si fondava ne rappresentava la necessaria premessa. Ed invero, il decreto ingiuntivo si basava sulla delibera con la quale erano stati approvati il rendiconto delle spese dell’esercizio 92-193 e il preventivo 93-94 che peraltro era limitato ai primi quattro mesi: tale delibera e’ stata ritenuta annullabile e non nulla, tenuto conto che il denunciato difetto di convocazione dell’assemblea non puo’ comportare nullita’, cosi’ come sarebbero affetti da ragioni di annullabilita’ e non da nullita’ i vizi lamentati e riproposti con il ricorso per cassazione.
Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non puo’ far valere questioni attinenti alla validita’ della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per se’, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e’ dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993). D’altra parte, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta’ esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita’ nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto (S.U. 4806/2005).
Pertanto, una volta accertata la immediata esecutivita’ della delibera, in base alla quale era stato legittimamente emesso il decreto, non potevano essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera che avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione, atteso che il Giudice dell’opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l’invalidita’ delle delibere impugnate.
Va ancora considerato che l’assemblea, che nell’ambito dei poteri di gestione del condominio, approva il rendiconto ai sensi dell’articolo 1135 cod. civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per lavori anche se non siano stati deliberati, salvo evidentemente i vizi invalidanti tale delibera da fare valere nei modi di legge.
Cio’ posto, va osservato che: a) la tempestivita’ o meno dell’impugnativa prevista dall’articolo 1137 cod. civ. in tema di delibere annullabili ovvero la conoscenza del verbale di assemblea (oggetto del primo motivo di ricorso) sono del tutto ininfluenti nella presente sede, che non ha a oggetto la impugnazione principale della delibera; b) la denuncia circa la ripartizione della spesa relativa al lastrico solare o la maggioranza con la quale era stata approvata l’installazione dell’ascensore sono ragioni di annullabilita’ della delibera, cosi come non sono comunque ragioni che possono configurare invalidita’ la scelta della persona dell’amministratore o la determinazione del suo compenso. Per quel che concerne la spesa relativa al portone di ingresso che secondo i ricorrenti – a differenza di quanto affermato dai Giudici non sarebbero state neppure menzionate nel verbale di assemblea, la censura si risolve nella denuncia di un travisamento o di un errore revocatorio che non puo’ essere denunciato in sede di legittimita’. Per quel che concerne la pulizia delle scale – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – i Giudici hanno esaminato la questione, affermando che la relativa spesa era stata comunque ratificata con l’approvazione del rendiconto.
Il motivo merita invece accoglimento per quel che concerne la censura relativa alla decorrenza degli interessi e alle rate non ancora scadute del preventivo, laddove i Giudici – dopo avere considerato generica la censura sollevata dagli opponenti – l’hanno comunque esaminata nel merito e, nel ritenere dovute le somme di cui al decreto, hanno applicato, d’ufficio, l’articolo 1186 cod. civ., considerando immediatamente esigibili le rate non scadute del preventivo e, di conseguenza, dovuti gli interessi con decorrenza dal 30-9-1993 su tali somme.
In primo luogo, deve ritenersi che con l’opposizione – che peraltro non e’ un mezzo di gravame – erano state formulate contestazioni in merito alla debenza degli interessi e delle rate non ancora scadute del preventivo 93-94 (ai quali soltanto si fa riferimento con le censure sollevate con il ricorso per cassazione), per cui l’affermata genericita’ era da considerarsi del tutto fuori luogo. Cio’ posto, va osservato che la richiesta di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla norma citata e’ evidentemente riservata al potere dispositivo della parte che, da un lato, e’ il soggetto interessato a fare valere l’immediata esigibilita’ della prestazione e, dall’altro, deve invocare (e dimostrare) i presupposti al riguardo previsti dalla norma citata (insolvenza o diminuzione o mancata prestazione delle garanzie). Ed invero, con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata chiesta la decadenza dal beneficio del termine e non erano state neppure allegate le circostanze al riguardo previste l’articolo 1186 cod. civ..
Pertanto, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto nei limiti in cui si e’ detto (cioe’ per quel che concerne gli interessi e le rate non ancora scadute con riferimento al preventivo 93-94); la sentenza va cassata relativamente e limitatamente a quanto si e’ detto a proposito del secondo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di quanto in motivazione rigetta il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.