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Federproprietà AbruzzoServitùCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 2 maggio 2013, n. 10238

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 2 maggio 2013, n. 10238

A seguito dell'abrogazione dell'art. 634 del codice civile, come si costituisce una servitù?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10892-2007 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 859/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 23.3.1998 (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di essere proprietari di un immobile f. 43 mapp. 669 in (OMISSIS), godente di servitu’ di passaggio sulla scala sita nell’adiacente fabbricato del (OMISSIS), f. 43 mapp. 540, chiedevano dichiararsi l’esistenza di detta servitu’, avendo il convenuto chiuso con un cancelletto l’ingresso alla scala e lamentavano lavori di ristrutturazione a distanza non legale.

Il contenuto contestava e svolgeva riconvenzionale per opere realizzate ex adverso e per il pagamento della quota di partecipazione alle spese di sistemazione dell’accesso carraio e del cancello.

Con sentenza 1.6.2002 il Tribunale di Vercelli dichiarava l’esistenza della servitu’, condannando il (OMISSIS) a rimuovere il cancello, ad arretrare il porticato e rigettava la riconvenzionale, decisione appellata dal (OMISSIS), ma confermata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 859 del 24.5.2006, che richiamava i documenti e le prove testimoniali sull’esistenza del passaggio, la ctu sul mancato rispetto delle distanze legali per il porticato, deduceva la novita’ della domanda di accertamento di comunione del cortile, la mancata prova del consenso a partecipare alle spese del cancello. Ricorre (OMISSIS) con quattro motivi, e relativi quesiti, non resistono le controparti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli articoli 1079, 2697, 1058 e 1350 c.c., articolo 112 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3, vizi di motivazione sulla asserita servitu’ di passaggio col quesito se debba essere prodotto il titolo.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1988, 2730 e 2733 c.c. e vizi di motivazione col quesito sul valore confessorio di una dichiarazione e sulla specialita’ della norma dell’articolo 1988 c.c..

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’articolo 873 c.c. e vizi di motivazione sulle distanze legali, col quesito se nel caso di fondi separati da un fondo edificato di proprieta’ comune o appartenente a terzi debbano essere rispettate le distanze ex articolo 873 c.c..

Col quarto motivo si lamentano gli stessi vizi col quesito se si debba tenere conto delle sporgenze.

La prima censura merita accoglimento.

Non avendo gli attori dedotto un acquisto a titolo originario (usucapione o destinazione del padre di famiglia) non bastavano la situazione di fatto e le testimonianze a provare la sussistenza del diritto reale.

Trattavasi di azione ex articolo 1079 c.c., confessoria servitutis, e sarebbe stato necessario un titolo derivativo ad substantiam proveniente dal proprietario del fondo preteso servente o da suo dante causa, mentre quello invocato era relativo all’acquisto dell’immobile stipulato con un venditore diverso dal (OMISSIS) o da suoi danti causa.

Poiche’ i modi di costituzione delle servitu’ prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario di un fondo della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza di una servitu’ mai costituita e’ irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volonta’ degli interessati la servitu’ stessa.

Del pari la pretesa confessione circa l’esistenza della servitu’ e’ inidonea alla costituzione (Cass. 25.11.1992 n. 12551).

L’atto ricognitivo unilaterale di servitu’, previsto con efficacia costitutiva dall’articolo 634 c.c. abrogato, non e’ contemplato dal codice vigente, ne’ vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall’articolo 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; ne’ lo stesso puo’ configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all’articolo 2720 c.c. in ipotesi di preteso acquisto della servitu’ per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacche’ in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l’esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento (Cass. 24.8.1990 n. 8660 ed, in senso conforme, Cass. n. 4353/1998).

Il secondo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo.

Il terzo ed il quarto motivo propongono un inammissibile riesame del merito che si concreta in tardivi rilievi alla ctu con ipotesi alternative e senza specifici riferimenti allo stato dei luoghi, anche in relazione alla dichiarata novita’ della richiesta di accertamento di comunione del cortile.

In ogni caso, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze legali, gli elementi con funzione meramente ornamentale, costituiscono corpi di fabbrica le sporgenze aventi particolari proporzioni (Cass. 22.7.2010 n. 17242).

In relazione, poi, ai dedotti vizi di motivazione, comuni a tutti i motivi, alla cassazione della sentenza si puo’ pervenire quando la statuizione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

In definitiva, il ricorso va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e del quarto, con cassazione e rinvio in relazione al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione.

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