Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 novembre 2012, n. 21127
Di che formalità vi è bisogno per rinunciare ad una servità?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27682-2006 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
- controricorrenti -
e contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 1532/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi ai Tribunale di Torre Annunziata, sez dist. di Gragnano, (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare a ripristinare la servitu’ di passaggio eliminando l’occlusione che impediva l’accesso alla loro proprieta’, nonche’ per rimuovere la serratura apposta al cancello di ingresso al cortile comune oltre al risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che il cortile non era comune ma di loro esclusiva proprieta’; assumevano, inoltre, che a seguito della transazione per notaio (OMISSIS), in data 22.5.1980, la servitu’ di passaggio attraverso il vano cucina non aveva piu’ ragione di esistere.
Con sentenza depositata il 5.9.2003 il Tribunale condannava i convenuti a rimuovere gli ostacoli frapposti alla servitu’ di passaggio attraverso la cucina a piano terra di loro proprieta’ e, per il resto, rigettava la domande relative alla corte comune ed al risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo, altresi’, appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento del loro diritto di comproprieta’ del cortile ed in ordine al rigetto della domanda risarcitoria. Sostenevano gli appellanti che le controparti, avevano realizzato un nuovo accesso alle loro proprieta’, concordando, con detto atto di transazione, la modifica della servitu’ di passaggio fino ad allora esistente, rinunciandovi e contestualmente trasferendo la servitu’ sul diverso ingresso.
Con sentenza depositata il 15.3.2006 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello principale e quello incidentale compensando interamente tra le parti le spese del grado. Osservava la Corte di merito, per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimita’, che l’atto di transazione specificava le concessioni fatte dai (OMISSIS) ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) dietro pagamento di un corrispettivo, senza alcun riferimento all’asserita “rinuncia” della servitu’ di passaggio attraverso la cucina degli appellanti; peraltro, trattandosi della soppressione e/o modifica di diritti reali, occorreva una rappresentazione certa mediante forma scritta.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo articolato sotto tre diversi profili, seguito dalla formulazione dei relativi quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva. Le parti costituite hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 111 Cost.; articoli 1065, 1068 e 1321 c.c., articolo 1325 c.c., n. 3, articolo 1346 c.c., articolo 1350 c.c., n. 12, articoli 1362-1363-1366-1371-1965-1967-2697 e 2702 c.c. e degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c.;
in particolare: a)la Corte d’Appello aveva erroneamente escluso che la transazione conclusa fra le parti implicasse l’estinzione della servitu’ di passaggio attraverso il vecchio accesso dal vano cucina del (OMISSIS) a piano terra o quantomeno la modifica della servitu’ medesima col trasferimento sul nuovo ingresso realizzato attraverso il cortile che immetteva direttamente nel nuovo vano scala;omesso esame ed omessa motivazione sulla circostanza decisiva relativa alla “didascalia” esplicativa apposta sulla planimetria allegata al rogito 22.5.1980 ed ivi richiamata, laddove il preesistente accesso viene indicato, nella “pianta a piano terra” e “pianta piano ammezzato”, quale “ex vano scala per accesso al piano ammezzato e al sottotetto” e “scala a chiocciola per accesso alla cucina”, con la rappresentazione grafica delle innovazioni eseguite dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) riguardanti “il diverso utilizzo degli spazi e dei volumi gia’ della scala a chiocciola e del vano scala preesistente”;
b) detta carenza motivazionale, su una circostanza decisiva ai fini della decisione, comportava la nullita’ della sentenza impugnata o del procedimento;
c) la Corte territoriale aveva omesso di accertare la comune intenzione delle parti sulla base non solo del senso letterale delle parole adoperate nell’atto transattivo ma anche del comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione della transazione, non avendo accertato il significato dell’espressione “ex vano scala” adoperata nella didascalia riportata in planimetria ed il dato oggettivo temporale della instaurazione del giudizio de quo, da parte dei (OMISSIS) – (OMISSIS), ben 19 anni dopo l’accordo transattivo che aveva comportato la soppressione del vecchio accesso attraverso la cucina dei (OMISSIS) e la coeva realizzazione di un nuovo,autonomo accesso direttamente dal cortile; sussisteva, quindi, la violazione del criterio interpretativo della buona fede ex articolo 1366 c.c. e di quello di cui all’articolo 1367 e 1371 c.c., nonche’ del canone previsto in materia di servitu’ dall’articolo 1065 c.c., stante il mancato contemperamento degli interessi dei contraenti con riferimento al permanere di una servitu’ di accesso attraverso il vano cucina di un appartamento altrui, pur in presenza della realizzazione di un nuovo accesso diretto dal cortile alla via pubblica,senza tener conto, inoltre,della deposizione de teste (OMISSIS) il quale aveva riferito di un accordo tra le parti, in occasione della transazione del 1980, per l’eliminare l’accesso all’immobile (OMISSIS). (OMISSIS) attraverso il vano cucina dei (OMISSIS).
Il ricorso e’ fondato.
Nonostante, in sede di appello, i (OMISSIS) avessero espressamente lamentato il mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della dicitura “ex vano scala per accesso al piano ammezzato e al sottotetto” e “scala a chiocciola per accesso alla cucina nella “pianta a piano terra” e “pianta piano ammezzato, apposta sulla planimetria allegata all’atto pubblico di transazione 22.5.80, la Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto, affermando genericamente che l’asserita volonta’ di rinunzia alla servitu’ di passaggio per cui e’ causa non e’ consacrata in alcun atto scritto”.
Orbene, secondo il principio di diritto affermato da questa Corte, il requisito di forma scritta stabilito dall’articolo 1350 c.c., n. 5, per la rinuncia ad una servitu’, puo’ essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso richiamati nel contratto, non essendo necessarie formule sacramentali sicche’ le piante planimetriche allegate ad un contratto, avente ad oggetto immobili, fanno parte integrante della dichiarazione di volonta’ contrattuale, quando ad esse i contraenti si siano riferiti per descrivere il bene, rimanendo, peraltro, riservata al giudice di merito la valutazione della incidenza di tali documenti sull’intento negoziale delle parti ricavato dall’esame complessivo del contratto(Cfr. Cass. n. 10457/2011; n. 6764/2003).
Il giudice di appello avrebbe dovuto, quindi, valutare dette diciture apposte sugli allegati planimetrici richiamati in contratto, trattandosi di atti scritti che se fossero stati esaminati, avrebbe potuto comportare una diversa soluzione della causa( Cfr. Cass. n. 3932/1981; n. 13263/09).
Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che dovra’ esaminare la “didascalia” apposta sulla planimetria allegata all’atto pubblico di transazione 22.5.80 e dovra’ provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimita’.