Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoServitùCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10086

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10086

Quali sono i requisiti per cui una situazione di fatto diventi una situazione possessoria tutelabile?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6588/2009 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 225/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 26/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositate chiede l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’8.7.1992 (OMISSIS) formulava al Pretore di Francavilla Fontana istanza di reintegra nel possesso del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di servitu’ di condotta idrica, attuato mediante impianto di irrigazione a servizio del proprio fondo ed attraversante i terreni confinanti di (OMISSIS), condotti in affitto da (OMISSIS).

Lamentava che quest’ultimo aveva asportato le tubazioni.

Il (OMISSIS) contestava la pretesa adducendo che le tubazioni erano state installate da pochissimo tempo e non da venti anni e l’esistenza di altre tubazioni. Ascoltati informatori, veniva emesso interdetto possessorio, confermato nella fase di merito dal GOA ed in appello dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 225/08, sul presupposto che le dichiarazioni degli informatori trovavano conferma nelle stesse ammissioni di controparte, che aveva invitato con raccomandata la rimozione delle tubazioni installate “da circa una settimana” ne’ era veritiera la deposizione di un dipendente del (OMISSIS) che negli ultimi due anni non aveva visto le tubazioni.

Ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con tre motivi, illustrati da memoria, resiste (OMISSIS).

Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1 si era proposto il rigetto del ricorso in camera di consiglio ma il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 1168 c.c., articoli 703, 115, 116, 244 e ss e 251 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in relazione all’indebito utilizzo delle sommarie informazioni.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla credibilita’ degli informatori.

Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sufficienza dell’installazione da circa una settimana.

La prima censura non merita accoglimento.

La sentenza emessa a seguito del merito possessorio puo’ ben basarsi sugli elementi acquisiti nella fase sommaria con l’audizione degli informatori (ex plurimis Cass. 1386/2009).

Quanto alle altre doglianze si osserva:

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi e’ privato violentemente od occultamente della disponibilita’ del bene.

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.

Nella specie, pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che, per l’esperimento dell’azione di reintegrazione, e’ tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purche’ abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470), la prova, desunta dalle deposizioni degli informatori, deve essere univoca mentre la sentenza non da conto di una situazione ultrannuale tutelabile ma solo della verosimiglianza ed attendibilita’ degli informatori “poiche’ una settimana di tempo, accompagnata dall’installazione di opere stabili come una condotta idrica, e’ comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile”, conclusione generica ed incongrua.

Donde l’accoglimento del secondo e del terzo motivo e la cassazione con rinvio sul punto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, anche per le spese.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter