Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2834
Se l'attore ha acquisito il possesso dell'immobile con due preliminari, ma il proprietario vende a terzi, può essergli intimato il rilascio dell'immobile?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 228/2007 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
e contro
CURATELA FALL DI (OMISSIS) O (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 606/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23-11-1990 (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa (OMISSIS), esponendo che con atto di compravendita rogato dal notaio (OMISSIS) il (OMISSIS) aveva acquistato due appartamenti siti in (OMISSIS), alla via di (OMISSIS), interni 9 (secondo piano) e 10 (primo piano). L’attore assumeva che tali appartamenti erano detenuti senza titolo dal convenuto e chiedeva, pertanto, la condanna di quest’ultimo al loro rilascio, oltre al risarcimento dei danni subiti per il loro mancato godimento.
Il (OMISSIS) di costituiva deducendo che con scrittura privata del (OMISSIS) (OMISSIS), munita di procura speciale di (OMISSIS), legale rappresentante del complesso (OMISSIS), gli aveva promesso in vendita due appartamenti siti al primo e al secondo piano del complesso in via (OMISSIS); che con scrittura privata del (OMISSIS) (OMISSIS) gli aveva promesso in vendita l’appartamento sito al secondo piano dello stesso complesso, intermo 9; che il possesso degli immobili gli era stato trasferito contestualmente alla stipulazione dei due preliminari; che con scrittura privata del (OMISSIS) il convenuto aveva venduto i suddetti appartamenti a (OMISSIS), il quale successivamente gli aveva concesso in locazione l’appartamento piu’ grande al secondo piano; che l’atto di compravendita rogito dal notaio (OMISSIS) era simulato.
Cio’ posto, il convenuto chiedeva che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei venditori (OMISSIS) e (OMISSIS), venisse dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) e, per l’effetto, venisse ritenuto il difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS), in quanto non proprietario degli immobili di cui aveva chiesto il rilascio.
Con separato atto di citazione notificato il 20-11-1990 (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS), chiedendone la condanna al rilascio di altro appartamento sito in via di (OMISSIS), interno 5 (primo piano), da lui acquistato con lo stesso atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) e detenuto senza titolo dal convenuto.
Nel costituirsi, (OMISSIS), padre di (OMISSIS), dopo aver dedotto gli stessi fatti esposti dal convenuto nell’altra causa, assumeva che l’appartamento di cui all’interno 5 gli era stato concesso in comodato gratuito dal figlio il (OMISSIS), e proponeva domande ed eccezioni analoghe a quelle svolte nell’altro giudizio da (OMISSIS).
Con sentenza parziale del 15-11-1995 il Tribunale di Siracusa, disposta la riunione dei due giudizi, condannava i convenuti al rilascio degli appartamenti di cui agli interni 9, 10 e 5, rigettando la domanda riconvenzionale di simulazione proposta dai (OMISSIS).
A seguito di gravame proposto dai due convenuti, con sentenza del 30-1-1999 la Corte di Appello dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) (e per esso del curatore del suo fallimento) e di (OMISSIS), litisconsorzi necessari, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado.
Con atto notificato il 25-5-1999 i (OMISSIS) riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, integrando il contraddittorio nei confronti della Curatela Fallimentare (anche di (OMISSIS), dichiarata nelle more fallita) e riproponendo le originarie difese.
Si costituiva il solo (OMISSIS), il quale insisteva per l’accoglimento delle domande di rilascio e di risarcimento danni.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva in data 8-4-2003, rigettava la domanda riconvenzionale di simulazione e condannava i (OMISSIS) al rilascio degli appartamenti in questione ed al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione disponeva procedersi, con separata ordinanza, ad ulteriore istruttoria.
Avverso la predetta decisione proponeva appello (OMISSIS), in proprio e quale erede del padre (OMISSIS).
Con sentenza del 3-7-2006 la Corte di Appello di Catania rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 102 c.p.c.. Sostiene che al giudizio promosso dall’attore per il rilascio degli immobili in questione avrebbe dovuto partecipare, quale litisconsorte necessaria, (OMISSIS), acquirente dell’appartamento trasferitole unitamente a (OMISSIS) da (OMISSIS), e comproprietaria anche degli altri due appartamenti acquistati in regime di comunione legale con il coniuge.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 1415 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla legittimazione di (OMISSIS) ad esperire l’azione di simulazione del contratto di compravendita per notaio (OMISSIS) il (OMISSIS) tra (OMISSIS) e (OMISSIS) da una parte e (OMISSIS) dall’altra. Sostiene che tale atto ha arrecato pregiudizio al (OMISSIS), vanificando gli atti di compravendita dal medesimo stipulati nel (OMISSIS) e che, pertanto, sussiste l’interesse attuale e concreto che legittima il terzo ad impugnare il predetto atto notarile per sentirne dichiarare la simulazione.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla legittimita’ del trasferimento dei beni immobili in forza degli atti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), nonche’ violazione dell’articolo 1417 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che gli appartamenti in questione furono trasferiti legittimamente a (OMISSIS) da (OMISSIS) con atto del (OMISSIS) e da (OMISSIS) con atto del (OMISSIS); e che una corretta interpretazione della volonta’ delle parti induce a ritenere che tali atti costituiscono atti di compravendita e non preliminari.
2) Il primo motivo deve essere disatteso.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il difetto di integrita’ del contraddicono per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari puo’ essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti gia’ ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiche’ nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attivita’ e l’acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (Cass. 9-8-2007 n. 17581; Cass. 3-11-2008 n. 26388; Cass. 19-12-2011 n. 27521; Cass. 28-2-2012 n. 3024).
Nella specie, il ricorrente, venendo meno all’onere posto a suo carico, a pena d’inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, non ha nemmeno indicato gli atti e documenti dai quali dovrebbe desumersi la qualita’ di litisconsorte necessaria in capo a (OMISSIS) e la conseguente necessita’ della partecipazione di quest’ultima al giudizio di rilascio promosso da (OMISSIS). Ne’, per quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, gli scritti difensivi delle parti e le prove assunte nel giudizio di merito offrivano elementi dai quali potesse evincersi il dedotto difetto di integrita’ del contraddittorio.
2) Il secondo motivo e’ inammissibile, per difetto del requisito di specificita’ richiesto dall’articolo 366 c.p.c., n. 4.
A mente della citata disposizione di legge, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, il che comporta la necessita’ dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (tra le tante v. Cass. 25-9-2009 n. 20652; Cass. 3-8-2007 n. 17125; Cass. 6-6-2006 n. 13259).
Nella specie, il motivo in esame si sostanzia nella generica ed apodittica affermazione secondo cui il ricorrente e’ legittimato alla proposizione della domanda di simulazione, senza contenere il benche’ minimo riferimento alla statuizione resa al riguardo dalla Corte territoriale ed alle argomentazioni poste a base della decisione. Non e’ dato cogliere, pertanto, dalla sola lettura del ricorso, l’esatta portata delle critiche rivolte alla soluzione adottata dal giudice di merito in relazione alle questioni sottoposte al suo esame.
Analoghe considerazioni valgono in relazione al terzo motivo.
Anche in tal caso, le censure mosse difettando del requisito di specificita’, risolvendosi nella generica asserzione secondo cui gli atti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) costituiscono contratti definitivi di compravendita e non meri preliminari. Tali affermazioni risultano del tutto teoriche e sganciate da ogni riferimento al contenuto della decisione impugnata, non richiamando in concreto la soluzione adottata dal giudice di merito e le argomentazioni svolte a supporto della stessa, e non indicando in modo puntuale le ragioni degli asseriti vizi.
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.