Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23838
Come possono il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori provare la propria innocenza in caso di crollo parziale della costruzione?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. PETRUZZI Mario – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 34484/06 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS); (OMISSIS);
- parti intimate -
contro la sentenza n. 231/06 della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 19 maggio 2006 e notificata alla parte di persona il 10 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) cito’ innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l’ing. (OMISSIS), progettista e ritenuto direttore dei lavori, e (OMISSIS), titolare dell’omonima impresa edile, costruttore, sulla base del progetto del primo, di una casa di civile abitazione commissionata da essa attrice, affinche’ fosse accertato e dichiarato che il cedimento strutturale di un solaio dell’edificio doveva essere addebitato a colui che aveva proceduto all’edificazione ma anche a chi, come direttore dei lavori, non aveva vigilato adeguatamente sull’opera del primo; chiese, su tali presupposti, che venisse pronunziata la risoluzione del contratto e che dette parti fossero condannate in via solidale e ciascuno per quanto di ragione: alla demolizione dell’opera a loro cura e spese; al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli acconti versati.
L’ing. (OMISSIS), costituendosi, nego’ che gli fosse stata affidata la direzione del lavori ed evidenzio’ l’ingerenza della committente nella esecuzione dei lavori, di tal che sarebbe stato in concreto eseguito un progetto diverso da quello approvato; contesto’ quindi la validita’ e l’utilizzabilita’ di un precedente accertamento tecnico preventivo, eseguito in sua assenza.
Il (OMISSIS) affermo’ a sua volta che le opere erano state eseguite in modo difforme dall’elaborato progettuale per le pressanti richieste dell’attrice che ne doveva, di conseguenza rispondere.
Il Tribunale adito respinse la domanda nei confronti dell’ing. (OMISSIS) – rispetto al quale escluse la qualita’ di direttore dei lavori – e l’accolse contro il (OMISSIS), ritenendo che il secondo, su sollecitazione della committente, avrebbe realizzato un fabbricato architettonicamente diverso da quello oggetto di progettazione e che le pur riscontrate difformita’ nel dato progettuale rispetto alla normativa antisismica erano state pur sempre state sottoposte al positivo controllo del Genio Civile che aveva approvato il progetto senza sollevare rilievi
La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sentenza n. 231/2006 pubblicata il 19 maggio 2006, estese all’ing. (OMISSIS) la condanna a sopportare le spese per la demolizione del fabbricato, respingendo nel resto il proposto gravame del (OMISSIS).
A sostegno della decisione la Corte del merito – per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimita’ e quindi sulla responsabilita’ dell’ing. (OMISSIS) – valuto’, diversamente dal giudice di primo grado, l’apporto professionale del (OMISSIS), ritenendolo anche direttore dei lavori e valorizzo’ ai fini del decidere il fatto oggettivo della notevole differenza di spessore del solaio che aveva ceduto, rispetto alle caratteristiche che lo stesso manufatto avrebbe dovuto avere in ossequio alla normativa in materia di costruzioni in zona antisismica.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS), fondandolo su tre motivi; le altre parti non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con il primo motivo viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente, illogica ed incongrua motivazione derivante anche dalla mancata ed errata valutazione delle risultanze processuali e per travisamento dei fatti di causa.
1a – Sostiene il ricorrente che l’analisi, compiuta dalla Corte distrettuale, della consulenza di ufficio, sul punto della propria responsabilita’, sarebbe stata manchevole in quanto avrebbe omesso di richiamare punti dell’elaborato tecnico essenziali ai fini del decidere, quali appunto la difformita’ del fabbricato realizzato rispetto ad entrambi i progetti poi depositati presso il Comune ed il Genio Civile.
2 – Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilita’ civile in generale e del direttore dei lavori in particolare, in caso di rovina di edifici – rispettivamente richiamando gli articoli 2043 e 1669 cod. civ. -denunciando altresi’ un triplice vizio di motivazione – esposto con riferimento a tutte le fattispecie contemplate nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte del merito, arbitrariamente selezionando il materiale istruttorio acquisito – dal quale non emergeva la qualita’ anche di direttore dei lavori dell’esponente – aveva ritenuto addebitabile ad caso ricorrente la esecuzione di un’opera non solo non rispondente al progetto licenziato ma rispetto alla quale non avrebbe avuto alcun potere di controllo, non essendo a cio’ officiato con l’investitura di direttore dei lavori, cosi’ che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente presupposto un nesso causale tra la condotta imputata ad esso (OMISSIS) e la realizzazione dell’opera.
3 – I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti aspetti diversi della stessa doglianza.
3.a – Gli stessi non possono dirsi fondati.
3.a.1 – Va innanzi tutto esclusa l’ammissibilita’ del profilo attinente alla motivazione in quanto la esposta censura non puo’ dirsi conforme allo schema legale delineato dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto non esplicita in quale punto della motivazione la Corte del merito non abbia dato congruamente ragione del proprio convincimento; ove non abbia esaminato un motivo o un’eccezione proposta; ove invece l’iter argomentativo seguito non sia stato conseguente alle proprie premesse logiche; inammissibilmente quindi parte ricorrente fa valere – accomunandolo al vizio di violazione o di falsa applicazione di legge – la non condivisione della valutazione delle emergenze istruttorie.
3.a.2 – I mezzi in esame poi debbono dirsi infondati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge dal momento che l’apprezzamento della Corte di Appello dei dati di causa – come visto: congruamente motivato – e’ del tutto rispondente ai confini applicativi delle norme in scrutinio atteso che: a – la ininfluenza della difformita’ dei due progetti – architettonici – tra loro ai fini dell’emergenza della responsabilita’ del professionista che li aveva redatti, non si estendeva al progetto – esecutivo – necessariamente utilizzato dal (OMISSIS): se quindi non si dimostra che la causa primaria delle lesioni, vale a dire l’insufficienza dello spessore del solaio, trovava origine in un’improvvida iniziativa esecutiva dell’appaltatore, non e’ possibile escludere il nesso causale tra tale leggerezza progettuale – conformemente eseguita- e la causazione della rovina dell’edificio, indipendentemente dunque dalla configurazione anche della funzione di direttore dei lavori in capo all’Ing. (OMISSIS); b – l’approvazione del progetto cosi’ viziato – per la non vinta presunzione di rispondenza dell’opera al progetto – da parte del Genio Civile costituiva allora circostanza ininfluente in quanto dalla stessa poteva nascere solo una responsabilita’ dell’organo preposto al controllo di conformita’ del progetto (anche) alla normativa antisismica ma certo non un’absolutio dal rispetto della stessa in relazione all’opera di progettista.
3.a.3 – Da quanto sopra argomentato emerge ribadita la irrilevanza della verifica se nella persona dell’ing. (OMISSIS) si cumulasse anche la figura del direttore dei lavori.
4 – Con il terzo motivo, deduce il ricorrente la violazione del principio che vieta la proposizione delle domande nuove in appello – articolo 345 c.p.c. – laddove la Corte territoriale ha respinto la propria eccezione preliminare con la quale era stata fatta valere la carenza di legittimazione dell’appellante (OMISSIS) a censurare il capo di decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilita’ di esso progettista – essendo stato chiamato in giudizio esclusivamente dalla (OMISSIS)- e quindi a far riesaminare la questione della relativa responsabilita’.
4.a – Il motivo e’ infondato in quanto non prende in esame l’ampia motivazione posta a base dal giudice dell’appello – vedi foll. 11 e 12 – in forza della quale si sottolineato come da un lato l’appaltatore – convenuto in giudizio dalla propria committente – non aveva alcun onere di indicare i corresponsabili del danno; dall’altro che era proprio la negazione della responsabilita’ del progettista, contenuta nella sentenza di primo grado, a far nascere il diritto dell’appaltatore a chiedere la condanna dell’altro convenuto, cosi’ determinando la infondatezza dell’addebito di aver violato il divieto di nova in appello.
5 – Il ricorso va rigettato senza onere di spese non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.