Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1253
I vizi di lieve entità possono rientrare nella responsabilità dlel'appaltatore? Nel caso specifico quando un danno alla pavimentazione configura vizio di costruzione?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2512-2006 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
IMPRESA EDILE (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 522/2003 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 2/8/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/09/2012 dal consigliere dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l’avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che deposita in udienza procura di nomina non notarile;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1996, i nominati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita’ di proprietari di altrettanti appartamenti siti in (OMISSIS), convenivano di fronte al tribunale di quella citta’ la (OMISSIS) srl, la quale aveva provveduto alla costruzione dell’immobile, assumendo che alcuni anni dopo l’acquisto si erano verificati gravi vizi alla pavimentazione di alcune stanze e che, a seguito di denuncia dei vizi stessi, si era provveduto ad un sopralluogo e che la ditta si era impegnata a risolvere la questione, ma a tanto non si era provveduto; in ragione di tanto, chiedevano la condanna della convenuta all’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione dei detti inconvenienti, ovvero al pagamento di lire 47.000.000, somma necessaria per ovviare agli inconvenienti suddetti.
Si costituiva la (OMISSIS) srl, la quale contestava la ricostruzione dei fatti quale descritta nella citazione e chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza del 2002, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento di euro 11.155, 47, oltre accessori e regolava le spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) srl cui resistevano gli originari attori oltre a (OMISSIS), consorte di (OMISSIS), del quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, con appello incidentale la rivalutazione delle somme liquidate.
Con sentenza in data 6.7/2.8.2005, la Corte di appello di Trieste accoglieva l’impugnazione principale e rigettava la domanda attorea, regolando le spese. Riteneva la Corte giuliana che nella specie, attese le caratteristiche del danno, non poteva trovare applicazione l’articolo 1669 c.c., rilevando che il difetto aveva riguardato in tutto una superficie che incideva dal 3% al 9% del totale, mentre l’eventuale superficie totale interessata al rifacimento ammontava a complessivi mq. 135 nei quattro appartamenti. Tanto comportava che non sussistesse grave menomazione o compromissione nel godimento, funzionalita’ ed abitabilita’ degli immobili.
Non sussistevano neppure gli estremi per l’applicazione dei rimedi di cui agli articoli 1495 e 1667 c.c., atteso che solo dopo alcuni anni si erano verificati i vizi lamentati, da ritenersi non gravi, mentre l’addotto riconoscimento dei vizi stessi non vi era stato, in base agli elementi probatori raccolti.
L’appello doveva dunque essere respinto con conseguente condanna nelle spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, fermo il gia’ dichiarato difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS).
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); resiste con controricorso l’Impresa edile (OMISSIS) srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’articolo 1669 c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui e’ stata esclusa l’applicabilita’ di tale norma alla fattispecie in esame: la Corte giuliana, sulla base del numero delle piastrelle incrinate e della superficie complessivamente interessata ha ritenuto che l’ipotesi in esame non rientrasse nel caso regolato dal succitato articolo.
Si oppone a tali argomentazioni che la CTU aveva rilevato che sussistevano vere e proprie deficienze costruttive, tali da compromettere la funzionalita’ globale dell’opera.
Il motivo non ha pregio, in ragione della congruita’ degli elementi che nella sentenza impugnata sono stati posti a base della decisione assunta; se infatti, come non e’ contestato, nelle singole unita’ immobiliari sono stati riscontrati difetti rispettivamente su 19, 15, 21 e 57 piastrelle, per una superficie che nel complesso incideva dal 3 al 9% rispetto a quella dei singoli locali interessati, a fronte di una superficie di 135 mq. da computarsi in ordine ai vani interessati, deve concludersi nel senso che la valutazione di ridotta entita’ del vizio in relazione ai singoli vani corrisponde a fattori obiettivi e costituisce ostacolo all’applicazione della norma invocata; sia quindi sotto il profilo della insussistente violazione di legge, che sotto quello della congruita’ della motivazione, il motivo non puo’ trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’articolo 2946 c.c. e vizio di motivazione in relazione all’addotto formale riconoscimento della sussistenza del vizio.
Con una valutazione completa e congrua degli elementi di prova raccolti ed esaminati, la Corte distrettuale ha ritenuto che la ditta edile, preso atto dell’inconveniente lamentato, si sarebbe limitata a dichiararsi disponibile a sostituire le piastrelle lesionate, senza peraltro provvedervi a causa della indisponibilita’ di piastrelle di “riserva” di uguale colore e dimensioni.
Su questa base, non puo’ assolutamente concludersi nel senso, voluto dai ricorrenti, secondo cui tanto costituirebbe formale riconoscimento del vizio lamentato che, come prospettato, attingeva alla funzionalita’ globale dell’opera.
In ragione di tanto e ricordato come la scelta degli elementi probatori ritenuti utili alla decisione della controversia compete istituzionalmente al giudice del merito, che nella specie di tale facolta’ si e’ avvalso con argomentazione congrua e del tutto condivisibile, anche tale motivo essere respinto e, con esso, il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre agli accessori di legge.