Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 novembre 2012, n. 20206
Può un condomino agire per chiedere lo sgombero del sottotetto condominiale? In cosa consiste il diritto al godimento dlele parti comuni?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliereha pronunciato la seguente:
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, quindi si riporta agli atti depositati;
uditi l’Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) difensori del resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Al riguardo, osservo’ il giudice di secondo grado che la potenzialita’ cui si fa riferimento in numerose pronunce di legittimita’ viene sempre associata a caratteristiche strutturali e funzionali dalle quali risulti, in concreto, che il sottotetto sia obiettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.
Alla luce di tali considerazioni, appariva evidente l’irrilevanza di un accertamento fondato sulle caratteristiche assunte dal vano dopo la realizzazione del collegamento con il piano sottostante e la trasformazione operata dal (OMISSIS): la cessione della pertinenza aveva determinato in capo a quest’ultimo la proprieta’ del bene, con la conseguente facolta’ di goderne e di disporne.
Correttamente, quindi, il Tribunale aveva incentrato la sua rigorosa verifica sulle condizioni strutturali del vano sottotetto de quo quali si presentavano prima dell’intervento effettuato dall’appellato. Sotto tale profilo, la constatazione dell’assenza di aperture che dessero aria e luce, di un’altezza media pari a circa un metro e di un accesso difficoltoso, di una pavimentazione grezza, e dell’assenza di uno stabile collegamento della botola al pianerottolo apparivano idonee a far ritenere che il vano sottotetto in questione assolvesse esclusivamente la funzione di isolare e proteggere dal freddo, dal caldo e dall’umidita’ l’appartamento del (OMISSIS).
D’altra parte, il riferimento della giurisprudenza dominante ad una “concreta” possibilita’ di utilizzo del sottotetto da parte del condominio, di natura oggettivar oltre ad essere escluso, nel caso in esame, dalle suindicate caratteristiche, era comprovato dai fatti, nel senso che per decenni nessuno dei condomini, e neppure lo stesso (OMISSIS), aveva mai pensato di utilizzare come deposito quell’angusto vano, peraltro privo di collegamenti con il pianerottolo. Andava evidenziata, in proposito, non solo l’assenza di strutture stabili, ma anche di qualsiasi strumento tale da consentire di raggiungere la botola.
Il riferimento dell’appellante al regolamento condominiale, nonche’ ai dati catastali degli appartamenti acquistati dai condomini con espressa indicazione dell’inclusione, negli atti di cessione, del relativo vano sottotetto provava, poi, troppo: si trattava evidentemente di unita’ immobiliari in relazione alle quali il collegamento tra i due beni era gia’ in atto e tale da determinare la creazione di superfici abitabili. L’omesso accatastamento del vano sottotetto sovrastante l’appartamento del (OMISSIS), nonche’ l’omessa sua considerazione ai fini della determinazione della tabella millesimale si spiegava agevolmente avuto riguardo al carattere tecnico che, all’epoca della cessione, il relativo volume rivestiva.
La successiva trasformazione, a distanza di anni, non aveva eliso il vincolo pertinenziale scaturente dalle caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto in questione all’epoca dell’acquisto dell’appartamento da parte del dante causa dell’appellato.
3. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha anche depositato memoria.
5. – Con i due motivi, che si possono esaminare congiuntamente, il ricorrente deduce che, comunque, ai fini della esclusione della natura condominiale del sottotetto, la Corte d’appello non avrebbe considerato che nella specie l’accesso era possibile solo da un’apertura nel vano scale e che la porzione la cui proprieta’ esclusiva e’ stata riconosciuta al (OMISSIS) non era delimitata da pareti.
6.1. – I motivi, sono infondati.
6.2. – La difficolta’ di accesso e’ stata considerata dalla Corte d’appello proprio per desumerne, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la inidoneita’ del sottotetto a svolgere una utile funzione per tutti i condomini.
La mancata delimitazione con pareti della porzione di sottotetto, la cui proprieta’ esclusiva e’ stata riconosciuta al (OMISSIS), e’ circostanza irrilevante.
7. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “falsa applicazione delle norme relative al regime delle pertinenze e cioe’ falsa ed errata applicazione degli articoli 817 e 818 cod. civ., anche in riferimento all’atto di acquisto del (OMISSIS) ed all’articolo 3 del Regolamento condominiale; omessa valutazione di un fatto decisivo (creazione di muri divisori e nuovo personale accesso, prima inesistente, posti in essere nel 1993 dal (OMISSIS)) sempre con riferimento all’applicazione degli articoli 817 e 818 c.c.; violazione dell’articolo 817 c.c., comma 2, e dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente deduce che non poteva affermarsi la natura pertinenziale della porzione di sottotetto di cui si discute, dal momento che la stessa e’ stata solo successivamente all’acquisto dell’appartamento del (OMISSIS) delimitata con pareti.
8. – Il motivo e’ inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto.
9. – Con il quinto motivo si deduce “omessa applicazione degli articoli 61, 191 c.p.c.; insufficiente, contraddittoria motivazione resa a sostegno del diniego della CTU, viziata anche sotto il profilo dell’errata applicazione dell’articolo 817 c.c., laddove ritiene di non avere l’obbligo di verificare la funzione della cosa – pertinenza nello stato strutturale e funzionale originario; in relazione all’articolo 365 c.p.c., nn. 3 e n. 5″. Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di ammissione di una c.t.u. diretta ad accertare le caratteristiche della porzione di sottotetto la cui proprieta’ e’ stata riconosciuta al (OMISSIS) a seguito dei lavori dallo stesso effettuati.
10. – Il motivo e’ infondato, in quanto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la natura condominiale o la proprieta’ esclusiva andavano accertate con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il (OMISSIS) aveva acquistato il suo appartamento.
11. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.