Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoSenza categoriaCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 novembre 2012, n. 20206

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 novembre 2012, n. 20206

Può un condomino agire per chiedere lo sgombero del sottotetto condominiale? In cosa consiste il diritto al godimento dlele parti comuni?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliereha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25543/2006 proposto da:(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -

e contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 465/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, quindi si riporta agli atti depositati;
uditi l’Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) difensori del resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 1996 (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Forli’ (OMISSIS), esponendo di essere proprietario di una unita’ immobiliare nel condominio denominato (OMISSIS), e che il convenuto, proprietario di un appartamento ubicato all’ultimo piano, si era appropriato della parte di sottotetto corrispondente alla propria porzione di piano, eseguendovi delle opere e destinandolo a civile abitazione. Sulla base di tali premesse l’attore chiese che fosse accertata l’appartenenza al condominio del sottotetto, con condanna del convenuto al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
2. – (OMISSIS), costituitosi, contesto’ il fondamento della domanda. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio, che rimase contumace, con sentenza in data 16 giugno 2000 il Tribunale di Forli’ rigetto’ la domanda.(OMISSIS) propose gravame, che venne rigettato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza depositata in data 28 aprile 2006.Il giudice di secondo grado sottolineo’ l’equivoco di fondo che a suo avviso caratterizzava l’impugnazione: l’appellante riteneva che, poiche’ l’utilizzazione del sottotetto da parte del condominio puo’ essere anche soltanto potenziale, i lavori eseguiti dal (OMISSIS), intesi a rendere abitabile la sovrastante parte di sottotetto, avrebbero dimostrato che la stessa era suscettibile di assumere una funzione diversa da quella di camera d’aria. Il concreto sfruttamento da parte del proprietario dell’ultimo piano avrebbe costituito, quindi, la prova che le caratteristiche strutturali della soffitta ne consentivano l’utilizzazione da parte di tutti i condomini.

Al riguardo, osservo’ il giudice di secondo grado che la potenzialita’ cui si fa riferimento in numerose pronunce di legittimita’ viene sempre associata a caratteristiche strutturali e funzionali dalle quali risulti, in concreto, che il sottotetto sia obiettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.

Alla luce di tali considerazioni, appariva evidente l’irrilevanza di un accertamento fondato sulle caratteristiche assunte dal vano dopo la realizzazione del collegamento con il piano sottostante e la trasformazione operata dal (OMISSIS): la cessione della pertinenza aveva determinato in capo a quest’ultimo la proprieta’ del bene, con la conseguente facolta’ di goderne e di disporne.

Correttamente, quindi, il Tribunale aveva incentrato la sua rigorosa verifica sulle condizioni strutturali del vano sottotetto de quo quali si presentavano prima dell’intervento effettuato dall’appellato. Sotto tale profilo, la constatazione dell’assenza di aperture che dessero aria e luce, di un’altezza media pari a circa un metro e di un accesso difficoltoso, di una pavimentazione grezza, e dell’assenza di uno stabile collegamento della botola al pianerottolo apparivano idonee a far ritenere che il vano sottotetto in questione assolvesse esclusivamente la funzione di isolare e proteggere dal freddo, dal caldo e dall’umidita’ l’appartamento del (OMISSIS).

D’altra parte, il riferimento della giurisprudenza dominante ad una “concreta” possibilita’ di utilizzo del sottotetto da parte del condominio, di natura oggettivar oltre ad essere escluso, nel caso in esame, dalle suindicate caratteristiche, era comprovato dai fatti, nel senso che per decenni nessuno dei condomini, e neppure lo stesso (OMISSIS), aveva mai pensato di utilizzare come deposito quell’angusto vano, peraltro privo di collegamenti con il pianerottolo. Andava evidenziata, in proposito, non solo l’assenza di strutture stabili, ma anche di qualsiasi strumento tale da consentire di raggiungere la botola.

Il riferimento dell’appellante al regolamento condominiale, nonche’ ai dati catastali degli appartamenti acquistati dai condomini con espressa indicazione dell’inclusione, negli atti di cessione, del relativo vano sottotetto provava, poi, troppo: si trattava evidentemente di unita’ immobiliari in relazione alle quali il collegamento tra i due beni era gia’ in atto e tale da determinare la creazione di superfici abitabili. L’omesso accatastamento del vano sottotetto sovrastante l’appartamento del (OMISSIS), nonche’ l’omessa sua considerazione ai fini della determinazione della tabella millesimale si spiegava agevolmente avuto riguardo al carattere tecnico che, all’epoca della cessione, il relativo volume rivestiva.

La successiva trasformazione, a distanza di anni, non aveva eliso il vincolo pertinenziale scaturente dalle caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto in questione all’epoca dell’acquisto dell’appartamento da parte del dante causa dell’appellato.

3. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’articolo 1117 c.c., in relazione all’articolo 1223 c.c. e all’articolo 2700 c.c., e dell’articolo 17 della Carta di Nizza, ora incorporato nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sub articoli 11-17, ovverosia il diritto di ogni persona, fisica o giuridica che sia, a godere, usare e disporre dei beni legalmente acquistati, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5″. Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere che il sottotetto, per il solo fatto di non essere espressamente menzionato nell’articolo 1117 cod. civ., non rientra tra le cose comuni, senza considerare che tale qualita’ deve essere riconosciuta ad esso per il fatto di svolgere una utile funzione per tutti i condomini.2. – Il motivo e’ inammissibile, per mancata formulazione del quesito di diritto di cui all’articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis.3. – Con il secondo motivo, si denuncia “errata giustificazione della applicazione fatta dell’articolo 1117 c.c., con omessa valutazione del combinato disposto con l’articolo 1102 c.c.. Violazione e mancata applicazione degli articoli 2697 e 2700 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c.. Omessa valutazione di una circostanza in fatto ed in diritto provata (pacifica erezione dei muri perimetrali da parte del (OMISSIS) a delimitazione di una porzione del piu’ ampio vano sottotetto indiviso e fornito di botola comune); disapplicazione dell’articolo 3 del Regolamento condominiale e violazione dell’articolo 817 c.c.; in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.4. – Con il terzo motivo si deduce “violazione dell’articolo 116 c.p.c., per insufficiente motivazione ed errata salutazione delle prove circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla domanda di accertamento della natura condominiale del vano in relazione agli articoli 1111 e 1102 c.c. (botola condominiale – unico accesso; comproprieta’ del vano che corre sotto il tetto; apertura del varco nel solaio della propria unita’ immobiliare individuale da parte del condominio; facolta’ ex articolo 1102 c.c.); violazione ed errata applicazione dell’articolo 817 c.c.; violazione dell’articolo 244 c.p.c.; in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

5. – Con i due motivi, che si possono esaminare congiuntamente, il ricorrente deduce che, comunque, ai fini della esclusione della natura condominiale del sottotetto, la Corte d’appello non avrebbe considerato che nella specie l’accesso era possibile solo da un’apertura nel vano scale e che la porzione la cui proprieta’ esclusiva e’ stata riconosciuta al (OMISSIS) non era delimitata da pareti.

6.1. – I motivi, sono infondati.

6.2. – La difficolta’ di accesso e’ stata considerata dalla Corte d’appello proprio per desumerne, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la inidoneita’ del sottotetto a svolgere una utile funzione per tutti i condomini.

La mancata delimitazione con pareti della porzione di sottotetto, la cui proprieta’ esclusiva e’ stata riconosciuta al (OMISSIS), e’ circostanza irrilevante.

7. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “falsa applicazione delle norme relative al regime delle pertinenze e cioe’ falsa ed errata applicazione degli articoli 817 e 818 cod. civ., anche in riferimento all’atto di acquisto del (OMISSIS) ed all’articolo 3 del Regolamento condominiale; omessa valutazione di un fatto decisivo (creazione di muri divisori e nuovo personale accesso, prima inesistente, posti in essere nel 1993 dal (OMISSIS)) sempre con riferimento all’applicazione degli articoli 817 e 818 c.c.; violazione dell’articolo 817 c.c., comma 2, e dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente deduce che non poteva affermarsi la natura pertinenziale della porzione di sottotetto di cui si discute, dal momento che la stessa e’ stata solo successivamente all’acquisto dell’appartamento del (OMISSIS) delimitata con pareti.

8. – Il motivo e’ inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto.

9. – Con il quinto motivo si deduce “omessa applicazione degli articoli 61, 191 c.p.c.; insufficiente, contraddittoria motivazione resa a sostegno del diniego della CTU, viziata anche sotto il profilo dell’errata applicazione dell’articolo 817 c.c., laddove ritiene di non avere l’obbligo di verificare la funzione della cosa – pertinenza nello stato strutturale e funzionale originario; in relazione all’articolo 365 c.p.c., nn. 3 e n. 5″. Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di ammissione di una c.t.u. diretta ad accertare le caratteristiche della porzione di sottotetto la cui proprieta’ e’ stata riconosciuta al (OMISSIS) a seguito dei lavori dallo stesso effettuati.

10. – Il motivo e’ infondato, in quanto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la natura condominiale o la proprieta’ esclusiva andavano accertate con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il (OMISSIS) aveva acquistato il suo appartamento.

11. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2200,00, di cui euro 2000 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter