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Federproprietà AbruzzoSenza categoriaCorte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 19 marzo 2013, n. 6811

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 19 marzo 2013, n. 6811

I comuni sono responsabili della manutenzione delle strade.. Ma se la buca è troppo grossa il danneggiato può chiedere il risarcimento per i danni subiti?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18578/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ALCAMO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta deliberazione di G.M. n. 235 del 30.8.2011 e giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 649/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 20.11.09, depositata il 17/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. “Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 17 ottobre 2002 (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Trapani, il Comune di Alcamo, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a seguito di una caduta determinata dalla cattiva manutenzione del manto stradale.

Resistette l’Ente.

2. Con sentenza dell’8 febbraio 2006 il giudice adito rigetto’ la domanda.

Il decidente, esclusa la sussistenza dei presupposti per l’operativita’ del disposto dell’articolo 2051 c.c., nego’ anche che il Comune potesse ritenersi responsabile in base alle regola generale del neminem laedere di cui all’articolo 2043 c.c..

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Palermo, in data 17 maggio 2010, lo ha respinto.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte (OMISSIS), formulando due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Alcamo.

3. Il ricorso e’ soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’articolo 360 bis, inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a). Esso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi rigettato.

Queste le ragioni.

4. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Oggetto delle critiche e’ la ritenuta insussistenza di un pericolo occulto, in ragione delle dimensioni della buca e della sua perfetta visibilita’. Tale valutazione, a giudizio dell’esponente, sarebbe in contrasto con i principi giuridici che presidiano la materia e con il contesto fattuale di riferimento, considerato che l’indicato diametro (di circa 50 cm.) del fossato era frutto della supposizione di un teste. In ogni caso, aggiunge, nelle azioni di danno ex articolo 2051 c.c., l’infortunato deve limitarsi a provare la sussistenza dell’evento dannoso e il suo nesso di causalita’ con la cosa in custodia.

5. Le esposte censure sono per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Dall’iter argomentativo della sentenza impugnata emerge invero, in maniera incontrovertibile, che la decisione del giudice di prime cure relativa alla insussistenza dei presupposti per l’attivazione della tutela di cui all’articolo 2051 c.c., non fu oggetto di impugnazione, di talche’ la negativa valutazione espressa al riguardo dal Tribunale deve ritenersi ormai coperta da giudicato.

Conferma tale rilievo anzitutto un dato testuale, e cioe’ l’assenza di qualsivoglia riferimento all’articolo 2051 c.c., nelle conclusioni dell’appellante riportate nella sentenza impugnata, conclusioni nelle quali viene per contro espressamente richiamato il disposto dell’articolo 2043 c.c..

A cio’ aggiungasi che l’attenzione della Corte territoriale risulta incentrata esclusivamente sulla qualificabilita’ in termini di insidia della buca nella quale rovino’ l’attrice, nozione che, appartenendo all’area concettuale del precetto di cui all’articolo 2043 c.c., convalida la circoscrizione del dialogo processuale in appello alla sola, dedotta violazione del principio generale del neminem laedere.

5. Deriva da tanto che i confusi richiami dell’impugnante alla disciplina della responsabilita’ del custode della quale il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno sono inammissibili in quanto volti a censurare una statuizione ormai passata in giudicato.

6. Prive di pregio sono invece le critiche alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria, anche alla stregua dei parametri di cui all’articolo 2043 c.c..

Non e’ qui in discussione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento alla responsabilita’ per danni da beni di proprieta’ della Pubblica amministrazione, che, qualora non sia applicabile la disciplina dettata dall’articolo 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilita’ dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalita’ di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’articolo 2043 c.c.. Ne’ si dubita piu’ che siffatta norma non limita affatto la responsabilita’ della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto, di talche’, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, gravera’ sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene – che va considerata fatto di per se’ idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., – mentre spettera’ a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilita’, quali la possibilita’ in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilita’ di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

7. Sta pero’ di fatto che le argomentazioni con le quali il giudice di merito ha affermato che il dissesto del manto stradale era di estensione tale da essere assolutamente visibile, e da non poter sfuggire all’attenzione dei pedoni con l’uso dell’ordinaria diligenza, sono congrue ed esaustive. La Corte ha invero evidenziato che dalle deposizioni dei testi escussi era emerso che la buca aveva circa 50 centimetri di diametro e dieci di profondita’, il che la rendeva perfettamente evitabile con un minimo di attenzione.

In realta’ le critiche svolte in ricorso si appuntano contro una valutazione di stretto merito, come tale insindacabile in sede di legittimita’ (confr. Cass. civ. 14 gennaio 2000, n. 366).

8. Pure infondato e’ il secondo motivo (erroneamente rubricato come terzo), con il quale l’impugnante, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, chiede che le spese del giudizio siano almeno compensate.

E invero, a prescindere dai profili di inammissibilita’ delle censure, derivanti dalla mancata indicazione dell’errore di diritto in cui sarebbe incorso il decidente nonche’ delle lacune e delle contraddizioni dell’impianto argomentativo della sentenza impugnata, non v’ha dubbio che la Corte territoriale abbia condannato l’appellante nella corretta applicazione del principio della soccombenza”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso e’ respinto.

L’impugnante rifondera’ alla controparte vittoriosa le spese del giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

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