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Federproprietà AbruzzoBeni ComuniCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 26 marzo 2001, n. 4364

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 26 marzo 2001, n. 4364

Quali sono i reuisiti perché il condommino possa ottenere ex lege il rimborso della spesa effettuata per la conservazione del bene comune?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta da:
Franco PONTONIERI – Presidente -
Roberto Michele TRIOLA – Consigliere -
Carlo CIOFFI – Consigliere Rel. -
Lucio MAZZIOTTI DI CELSO – Consigliere -
Umberto GOLDONI – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GATTO COSTRUZIONI s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Porro n. 8, presso l’avv. Valerio Zimatore, che la difende, come da procura in atti;

- ricorrente -

contro

DVB, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Luigi Settembrini n. 8, presso l’avv. Gerardo Carvelli, che lo difende,come da procura in atti;

- resistente -

e contro

GSM, GTML, e LSA;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 235 del 20 aprile 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Valerio Zimatore e Carvelli Gerardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Abbritti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, riformando quella pronunziata in prime cure dal Tribunale di Catanzaro, ha rigettato la domanda con cui la società Gatto Costruzioni, proprietaria di alcune unità immobiliari dell’edificio sito in Catanzaro, al vico I Bellavista, dopo aver provveduto all’effettuazione di alcuni lavori a suo dire urgenti e necessari per assicurare la stabilità e l’agibilità dello stabile, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., la condanna dei condomini GSM, GTML, DVB, LSA, MG e DMM, al pagamento di quanto da essi dovuto, in ragione dei loro millesimi.

La Corte calabrese ha così deciso perché ha escluso, per le ragioni nel dettaglio esposte, che i detti lavori erano caratterizzati dall’urgenza.

La società Gatto Costruzioni ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi.

DVB si è costituito all’odierna udienza di discussione.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

Con il primo motivo del suo ricorso la società Gatto Costruzioni rileva che al giudizio di secondo grado non sono stati chiamati a partecipare DMM e MG, pur essendo stata la sentenza appellata pronunziata anche nei loro confronti; denunzia quindi violazione degli art. 331 e 332 cod. proc. civ., e chiede che sia dichiarata la nullità di tale giudizio.

La censura è infondata.

Il diritto del quale la società Gatto Costruzioni ha chiesto riconoscimento e tutela ha natura personale (vedi Cassazione civile sez. II, 26 agosto 1996, n. 7834), e come tale, in caso di solidarietà, attiva o passiva, non dà luogo a litisconsorzio necessario, a causa inscindibili, è non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori e dei debitori che siano rimasti estranei al giudizio (tra le tante, tutte conformi, vedi da ultimo le sentenze della III sezione di questa Corte, 16 luglio 1999 n. 7517 e 5 novembre 1999 n. 12325).

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso la società Gatto Costruzioni censura la sentenza impugnata per aver escluso che le spese da essa sostenute, e delle quali ha chiesto il rimborso erano urgenti. Lamenta in particolare che la Corte di Catanzaro non ha tenuto nel dovuto conto quanto era stato accertato in sede peritale, ed ha disatteso le indicazioni dei consulenti in modo apodittico, pur essendo priva della necessaria competenza tecnica specifica.

La censura è inammissibile.

Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cassazione civile sez. II, 4 agosto 1997, n. 7181).

L’accertamento dell’urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete poi al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati.

Nel caso di specie la Corte calabrese ha esaminato nel dettaglio i lavori eseguiti dalla società Gatto Costruzioni, e genericamente indicati dal consulente tecnico di ufficio, ed ha escluso che essi possano qualificarsi urgenti, nei sensi appena innanzi indicati.

Le osservazioni al riguardo esposte appaiono congrue ed adeguate, e non risultano inficiate da errori logici e giuridici, che peraltro non sono stati adeguatamente evidenziati dalla ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società Gatto Costruzioni a rifondere a DVB le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 20.000 oltre lire 2.000.000. per onorari.

Roma, 11 dicembre 2000.

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