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Federproprietà AbruzzoBeni ComuniCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 ottobre 2009 n. 22341

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 ottobre 2009 n. 22341

Si possono installare delle fotocellule nel muro senza che venga alterata la cosa comune ed il diritto al pari utilizzo?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere -
Dott. DE CHIARINI M. Margherita – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26645-2004 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE GIORGIO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

EDIL TRIVENETA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERZOTTO LUIGI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1674/2003 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l’Avvocato DELLA VALLE Giorgio, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONINI Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

V.M. conveniva in giudizio la s.r.l. Edil Triveneta esponendo: con atto (OMISSIS) essa attrice e Z.A. avevano costituito sui terreni di loro proprietà (censiti al C.T. del Comune di S. Giustina in Colle fgl. (OMISSIS) mapp. (OMISSIS)) una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo (mapp. (OMISSIS)) di proprietà di V.R. e di altri onde consentire l’accesso a tale fondo da (OMISSIS) il fondo dominante era stato venduto alla s.r.l. Edil Triveneta la quale, ottenuta la licenza edilizia, aveva iniziato lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato per uso commerciale e residenziale; tali lavori avevano comportato un notevole aggravio della servitù che originariamente era stata costituita esclusivamente per le esigenze abitative di una sola famiglia, aggravio destinato a perpetuarsi con l’insediamento nel nuovo edificio di attività commerciali comprendenti anche un bar-pizzeria.

L’attrice chiedeva quindi: accertare l’aggravamento della servitù e vietare l’uso più gravoso del passaggio limitando lo stesso a quello corrispondente alle necessità di un solo nucleo familiare.

La s.r.l. Edil Triveneta, costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande dell’attrice eccependo, tra l’altro, che anche l’originaria destinazione del mappale (OMISSIS) era a carattere misto – commerciale e residenziale e che la ristrutturazione del fabbricato non aveva comportato alcun maggior onere per il fondo servente.

Con altro atto di citazione V.M. conveniva in giudizio la s.r.l. Edil Triveneta deducendo, in relazione alla ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato, le seguenti violazioni dei propri diritti: a) il preesistente edificio era stato, previa demolizione, sopraelevato di circa un metro e il nuovo fabbricato era stato ricostruito alla distanza di m. 8,40 e non alla distanza legale di m. 10 rispetto al fronte dell’edificio di essa attrice; b) in ogni caso nell’edificio ristrutturato non potevano essere conservate le finestre a distanza inferiore a m. 10 dalla parte finestrata del fabbricato di essa V.; c) dalle tavole del progetto di ristrutturazione risultava un avanzamento del muro di cm. 30 verso la proprietà di essa attrice; d) il muro dell’edificio di essa V. prospiciente il mapp. (OMISSIS) non doveva ritenersi comune, contrariamente a quanto indicato nel progetto della convenuta, per cui era illegittimo l’inserimento in detto muro di una struttura aerea di copertura. La V. chiedeva quindi la pronuncia degli ordini necessari ad eliminare le dette violazioni e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

La s.r.l. Edil Triveneta si costituiva affermando di aver rispettato, nell’opera di ristrutturazione, la conformazione del preesistente fabbricato, mantenendo le distanze originarie.

Con un terzo atto di citazione la V., lamentando che la Edil Triveneta aveva inserito nel muro comune i meccanismi per l’apertura automatica del cancello posto al termine della servitù di passaggio, conveniva in giudizio la menzionata società per far rimuovere il detto impianto.

La convenuta si costituiva e sosteneva l’infondatezza anche di questa ulteriore domanda della V..

Riunite le tre cause ed esperiti più accertamenti tecnici di ufficio, l’adito tribunale di Padova, con sentenza 7/3/2000: dichiarava che la servitù di cui al primo atto di citazione era limitata al passaggio dei soli proprietari delle unità site nell’edificio insistente sul fondo dominante e non consentiva analogo passaggio per i clienti delle attività commerciali o professionali esercitate nelle medesime unità; dichiarava inammissibili o rigettava tutte le altre domande della V..

Avverso la detta sentenza la V. proponeva appello al quale resisteva la s.r.l. Edil Triveneta.

Con sentenza 13/11/2003 la corte di appello di Venezia rigettava il gravame osservando: che, secondo il tribunale, la trasformazione dell’edificio adibito a più unità abitative non integrava aggravamento della servitù di passaggio in questione in quanto il relativo titolo non prevedeva che del passaggio potesse usufruire la sola famiglia che occupava quell’edificio essendo genericamente contemplato il passaggio a favore del mappale (OMISSIS) per cui la trasformazione edilizia non rappresentava un aggravio della porzione del fondo servente in termini economicamente apprezzabili; che l’appellante si era limitata a richiamare le osservazioni del c.t.u.

che tale aggravamento aveva invece ritenuto; che sul punto l’appello era infondato essendosi il consulente limitato ad osservare che l’originario fabbricato aveva unicamente destinazione abitativa mentre quello attuale prevedeva anche una destinazione commerciale;

che in proposito andava ribadito che nell’edificio, oltre l’abitazione dei proprietari, vi era anche un esercizio commerciale e il passaggio era utilizzato sia per accedere all’uno che all’altro;

che pertanto le motivazioni che sorreggevano sul punto l’appellata sentenza erano fondate; che era infondato il motivo di gravame relativo al rigetto della domanda di rimozione degli automatismi del cancello inseriti nel muro di separazione delle proprietà; che l’installazione della fotocellula, che alcun disturbo arrecava alla V. sporgendo nel fondo della Edil Triveneta, non poteva incidere sulla funzione del muro o contravvenire al disposto dell’art. 1102 c.c.; che la V. aveva domandato la demolizione e la riduzione in pristino di alcune porzioni dell’edificio confinante in quanto realizzate in violazione del divieto di sopraelevazione e ampliamento e, comunque, delle norme sulle distanze; che in relazione a tali domande il tribunale aveva dichiarato inammissibili, perchè nuove, le conclusioni assunte dalla V. sotto le lett. c) e d); che, secondo primo giudice, la domanda di cui alla detta lett. c) – demolizione della porzione nord- ovest del portico – era nuova perchè nell’atto di citazione non vi era alcun riferimento a tale porzione; che la conclusione di cui alla lettera d) – arretramento del muro ovest della porzione sud-ovest del portico – si riferiva ad una violazione ricondotta alla costruzione del muro ad una distanza di mt. 4,82 e non di mt. 5 come previsto nella concessione, mentre nella domanda originaria la demolizione era stata chiesta sotto il diverso profilo del mancato rispetto della distanza di dieci metri dalla parte finestrata; che la censura mossa dall’appellante, con riferimento a tale punto della sentenza del tribunale, era infondata in quanto nella specie trovava applicazione l’art. 872 c.c., comma 2; che la V., con le conclusioni, aveva domandato la condanna della Edil Triveneta, per entrambe le violazioni, sul solo presupposto che la costruzione violasse la concessione edilizia; che, in ogni caso, era esatto che nell’atto introduttivo non si faceva alcun riferimento alla porzione nord-ovest del portico e che la violazione, per la restante parte, veniva ricondotta al disposto regolamentare e non alle prescrizioni della concessione; che la V. nella citazione aveva genericamente richiesto la tutela per ogni riscontrata violazione – per cui non poteva ritenersi, sulla base di tale deduzione, formulata una domanda di demolizione; che la domanda dì demolizione dell’intera sopraelevazione nella misura di 35 cm. era stata rigettata dal primo giudice sul presupposto che essa si fondava unicamente sulla violazione della concessione edilizia e che non poteva riconoscersi il risarcimento del danno atteso il giudicato amministrativo circa la regolarità della concessione; che la censura mossa dall’appellante su tale capo della sentenza del tribunale era infondata essendo la riduzione in pristino limitata all’ipotesi contemplata dall’art. 872 c.c., comma 2 mentre la parte aveva fondato la domanda di demolizione solo sulla presunta difformità della costruzione dalla concessione e non sulla violazione di norme del c.c.; che quanto al capo b) – arretramento del muro costruito a chiusura del precedente portico – andava confermata la decisione del tribunale con la quale era stata respinta la domanda sia perchè il presunto avanzamento era fondato solo sulla rappresentazione grafica dello stato di fatto allegata alla domanda di concessione e non anche sui riferimenti numerici del medesimo stato di fatto, conformi questi alla concreta esecuzione, sia perchè trattandosi di ristrutturazione e non di ricostruzione la distanza non doveva adeguarsi alle prescrizioni regolamentari che prevedevano un distacco di dieci metri tra pareti finestrate ma attenersi alla precedente situazione; che la norma sul rispetto della norma regolamentare non poteva comunque essere invocata dalla V. per difetto di interesse in quanto la disposizione era posta a tutela di edifici aventi pareti finestrate mentre la parete dell’edificio dell’appellante fronteggiante parete del fabbricato della appellata era cieca.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da V.M. con ricorso affidato a cinque motivi. La s.r.l. Ediltriveneta ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso V.M. denuncia violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c. e vizi di motivazione deducendo – in relazione all’aggravamento della servitù di passaggio per effetto della nuova destinazione dell’edificio – che la ristrutturazione dell’edificio insistente sul fondo dominante ha notevolmente modificato il contenuto e la funzione della servitù. Sul punto il giudice del gravame non ha operato una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali (con particolare riferimento alla relazione del c.t.u.) nè ha elaborato una motivazione adeguata e logica. Non sono stati infatti indicati gli elementi di cui si è avvalso il giudice di appello per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si era basato per affermare l’aggravamento della servitù. A seguito del cambio di destinazione di alcuni locali dell’immobile in questione, adibiti ad abitazioni ed a laboratori nonchè a studi professionali, oltre che ad ospitare un bar e una Pizzeria, si è verificato un palese aumento della frequentazione di soggetti terzi, con conseguente aggravamento degli oneri gravanti sul fondo servente. Le notevoli innovazioni sul fondo dominante hanno inciso sulla natura ed estensione della “utilitas” e sulle esigenze che la servitè è destinata a soddisfare. In ogni caso le innovazioni hanno inciso sulle modalità concrete di esercizio della servitù in maniera tale da rendere più gravosa la condizione del fondo servente.

Il motivo è infondato ed è frutto di una non attenta e non corretta lettura della sentenza impugnata.

La corte di appello, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente con la censura in esame, ha fornito adeguata e corretta motivazione sul punto “aggravamento della servitù di passaggio” facendo specifico riferimento: a quanto al riguardo deciso dal primo giudice (non usufruibilità della servitù di passaggio da parte dei clienti degli studi professionali e degli esercizi commerciali); al titolo costitutivo della servitù (contenente la previsione del passaggio in favore del mappale (OMISSIS) e non della sola famiglia che occupava l’edificio ubicato in tale mappale); alla non fondatezza delle osservazioni del c.t.u. in quanto contrastanti con l’esistenza nell’edificio in questione anche di un esercizio commerciale e non solo dell’abitazione dei proprietari; allo stato dei luoghi (conformazione del tracciato e dimensioni del parcheggio) all’epoca della costituzione della servitù ed al momento della decisione.

Il giudizio circa il non aggravamento della servitù in termini economicamente apprezzabili è quindi sorretto da congrua e coerente motivazione per cui si sottrae alle critiche al riguardo formulale dalla ricorrente.

In proposito va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di servitù, l’aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai “in re ipsa”, ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sè non sindacabile in sede di legittimità (tra le tante, sentenza 11/11/2005 n. 22831).

Nella specie il giudice di secondo grado è giunto alla conclusione sopra riportata (dalla ricorrente criticata) attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonchè frutto di un attento esame del titolo e di una precisa ricostruzione dello stato dei luoghi.

Il giudice di appello ha quindi dato conto delle proprie valutazioni esponendo con completezza le ragioni del suo convincimento: alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la “ratio decidendi” adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dalla ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma inammissibilmente, al convincimento stesso.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 878 e 1102 c.c. e vizi di motivazione sostenendo che, nel caso di condominio del muro di cinta, il condomino deve rispettare la parte di esso prospiciente l’opposta astenendosi dal compiere azioni comportanti invasione dell’altra facciata del muro. Nella specie il muro di confine non sopporta limitazioni nella sua funzione di muro di cinta ex art. 878 c.c. e nella sua destinazione ex art. 1102 c.c. L’utilizzazione del muro comune con l’inserimento di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dal citato art. 1102 c.c. e del divieto di alterare la destinazione della cosa comune impedendo l’uso del diritto agli altri comproprietari.

Vanno anche rispettate le regole dettate in materia di distanze allo scopo di non violare il diritto degli altri condomini esercitatile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva. Nella specie l’inserimento delle fotocellule nel muro comune ha contribuito ad alterare il decoro architettonico dell’immobile di particolare pregio storico. E’ quindi errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’installazione delle fotoelettriche non ha arrecato alcun disturbo ad essa V. non potendo incidere sulla funzione del muro o contravvenire al disposto dell’art. 1102 c.c..

Il motivo non è fondato posto che – come insidacabilmente accertato in fatto dalla corte di appello – nel muro comune in questione la s.r.l. Triveneta ha installato una fotocellula per l’apertura automatica del cancello inserito nel muro e che non sporge all’interno del fondo della V.. Sulla base di tali dati di fatto la corte di merito ha ritenuto di escludere che la detta installazione possa arrecare disturbo alla V. e che possa incidere sulla funzione del muro o porsi in contrasto con quanto disposto dall’art. 1102 c.c..

La valutazione del giudice di appello è ineccepibile non potendo di certo ravvisarsi nella fattispecie in esame – tenuto conto della riportata descrizione in fatto operata dalla corte territoriale – la realizzazione di un’arbitraria limitazione del godimento del bene comune da parte della confinante V.: la realizzazione dell’automatismo in questione non altera la naturale destinazione del bene (delimitazione perimetrale e protezione/isolamento dall’esterno delle proprietà individuali) e consente alla ricorrente il pari uso del muro comune. Nel comportamento della resistente va configurato solo un uso più intenso della cosa comune consentito dall’art. 1102 c.c.. Va al riguardo richiamato e ribadito il principio pacifico secondo il quale, in tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un’utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purchè (come appunto nella specie) non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso e senza che tale uso più intenso sconfini nell’esercizio di una vera e propria servitù (sentenza di questa Corte 3/6/2003 n. 8830).

Va solo aggiunto che è inammissibile la parte della censura in esame relativa all’asserita alterazione del decoro architettonico dell’edificio interessato dal muro in questione: si tratta di una questione del tutto nuova della quale non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata e che non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le tematiche dibattute dalle parti. Incombeva alla V. dedurre di aver prospettato tale questione onde dar modo alla corte di cassazione di controllare “ex actis” la veracità di tale asserzione: tale onere non è stato rispettato dalla ricorrente.

Con il terzo motivo la V. denuncia violazione di norma sul procedimento lamentando l’errore commesso dalla corte di appello nel confermare la sentenza del tribunale e nel dichiarare inammissibili le domande di cui ai punti c) e d) del ricorso in appello relative ai fatti dedotti con la citazione r.g. 6465/90. Con la domanda di cui al punto c) – riproposta in appello – si chiedeva la demolizione della sopraelevazione eseguita sulla porzione nord-ovest del portico retrostante e, con la domanda di cui al punto d), si chiedeva l’arretramento del muro ovest della porzione sud-ovest fino alla distanza di mt. 5 dal confine del fondo di essa ricorrente. Si chiedeva altresì che fosse accertata la sopraelevazione in violazione della concessione edilizia che non consentiva l’ampliamento. Si eccepiva inoltre la violazione della regola di protezione di grado 6^ e 7^ dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG e, dunque, si chiedeva la demolizione della sopraelevazione per tutta la sua estensione. Con la domanda di cui al capo d) si evidenziava l’ampliamento illegittimo della parte sud- ovest del portico retrostante e si chiedeva darsi atto che la convenuta aveva effettuato la nuova costruzione a distanza di m. 4,82 in luogo di m. 5 in violazione della concessione edilizia che non consentiva ampliamenti. La corte di appello ha dichiarato inammissibili le dette domande in quanto nuove perchè formulate nella precisazione delle conclusioni. La corte di merito ha poi rilevato che essa V. aveva fondato le domande sul solo presupposto dell’asserita violazione della concessione edilizia e non dell’art. 872 c.c.. Nella premessa dell’atto di citazione essa V. aveva chiesto il ristoro anche da “altre lesioni dei diritti soggettivi violati o violandi come da specificarsi in corso di causa” in tal modo esponendo la volontà di ottenere tutela per tutte le violazioni comunque accertate. In particolare essa ricorrente aveva avanzato domanda ex art. 872 c.c. chiedendo il risarcimento e/o la riduzione in pristino in conseguenza delle violazioni urbanistiche di cui all’art. 872 e segg. c.c.. Il giudice adito avrebbe dovuto fare applicazione delle dette norme e provvedere al risarcimento del danno ex art. 872 c.c. posto che la domanda non era nuova ed era stata formulata in citazione. Le conclusioni relative alla demolizione” ed all’”arretramento” non costituivano domande nuove ma specificazione delle domande contenute in citazione imposta dalle verifiche intervenute in corso di causa.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – in sede di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere- dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (sentenze 9/9/2008 n. 22893; 24/7/2008 n. 20373; 28/11/2007 n. 24742).

Del pari è pacifico il principio secondo cui l’immutazione della causa petendi nel prosieguo del giudizio, id est del titolo giuridico della pretesa, non è consentita e che si ha domanda nuova per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate inizialmente, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella inizialmente fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio e sulla quale si è svolto il contraddittorio.

Pacifici, in diritto, i principi sopra esposti si osserva che nella specie il giudice del merito ha interpretato la domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado esaminando i fatti e motivando non in base alla qualificazione datane dall’interessato ma in base ai fatti stessi, aggiungendo che in sede di precisazione delle conclusioni al termine del giudizio di primo grado erano state avanzate domande diverse per petitum e causa pretendi.

Quel giudice ha, altresì, indicato – puntualmente e analiticamente – le ragioni alla luce delle quali è pervenuto alla ricordata conclusione.

Nella specie la doglianza in esame si risolve essenzialmente nella mera prospettazione di una interpretazione della domanda come inizialmente formulata diversa rispetto a quella adottata dalla corte di appello la quale – confermando sul punto la pronuncia del tribunale – ha ritenuto che le richieste formulate dalla V. in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (demolizione di della porzione nord-ovest del portico e arretramento del muro ovest della porzione sud-ovest del portico) fossero diverse da quelle avanzate con l’atto introduttivo del giudizio nel quale non vi era alcun riferimento alla porzione nord-ovest del portico e il muro era stato considerato del mancato rispetto della distanza dalla parete finestrata e non dal confine.

Ciò posto è evidente che – come correttamente rilevato dai giudici del merito ed al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente – con le nuove richieste formulate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni la V. ha modificato l’oggetto e i termini delle iniziali domande inizialmente avanzate con Tatto introduttivo del giudizio.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 872 c.c. e art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di S. Giustina in Colle, nonchè vizi di motivazione, deducendo che con la domanda in primo grado era stato chiesto che fosse accertato che la sopraelevazione – soggetta alla regola di protezione del grado 6^ e 7^ del citato art. 22 – era stata effettuata per 35 cm. in violazione del regolamento edilizio. Conseguentemente era stata chiesta la demolizione dell’intera sopraelevazione e la condanna della convenuta ad eseguire la detta demolizione. Il giudice del gravame confermava il rigetto di tale domanda facendo propria la motivazione sul punto del tribunale il quale aveva affermato che la detta domanda si fondava solo sulla violazione della concessione edilizia la cui regolarità era stata accertata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato. La tesi della corte di appello è errata essendo irrilevante nella controversia tra privati la validità della concessione in base alla quale è stata realizzata l’opera contestata. Essa ricorrente ha più volte eccepito la violazione delle norme edilizie regolamentari e dell’art. 872 c.c.. Dai rilievi effettuati in istruttoria risulta accertata la difformità tra i manufatti e i progetti assentiti: con la modifica del manufatto originario e con la sopraelevazione l’edificio è stato edificato ex novo con conseguente obbligo di rispetto delle distanze.

Anche questo motivo va disatteso.

Va in proposito rilevato che – come ammesso dalla stessa ricorrente – la richiesta di demolizione della sopraelevazione nella misura di 35 cm. è stata avanzata dalla V. per essere stata realizzata tale sopraelevazione in violazione della “regola di protezione del grado 6^ e 7^ dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione” del P.R.G. in questione. Le dette norme del citato art. 22 – riportato nelle relazioni del c.t.u. – si riferiscono a disposizioni che non attengono alla osservanza delle distanze nelle costruzioni riguardando invece le condizioni richieste per consentire la ristrutturazione o la demolizione e ricostruzione edilizia la cui violazione non può comportare il diritto del vicino ad ottenere la demolizione dell’opera.

E’ appena in caso di segnalare che gli artt. 871 e 872 c.c. distinguono, nell’ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di portata integrativa o modificativa e se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche, al godimento della proprietà ed alla tutela dell’estetica edilizia. A tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall’azione di risarcimento del danno, a parte il potere della p.a. di imporne l’osservanza coattiva, e, per quelle del primo tipo, anche dall’azione reale per l’eliminazione dello stato di fatto creato dalla violazione edilizia (tra le tante, sentenza 29/7/2005 n. 16094).

Pertanto, in caso di costruzione realizzata in violazione di norme edilizie, al fine dell’accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con conseguente demolizione del manufatto, non è sufficiente accertare l’illegittimità dello stesso, ma è necessario verificare che la disposizione edilizia violata abbia carattere integrativo delle norme poste dal codice civile a tutela dei diritti dei proprietari confinanti, atteso che, soltanto in presenza di tale condizione, l’art. 872 c.c., comma 2 consente, oltre che il risarcimento del danno, la rimozione in forma specifica degli effetti della violazione (sentenza 28/7/2005 n. 15886).

La richiesta di demolizione è stata quindi correttamente rigettata dalla corte di merito indipendentemente dal giudicato amministrativo – che nella sentenza impugnata non è stato richiamato a sostegno della decisione – in quanto le disposizioni dettate dall’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente e posta a base della detta richiesta di demolizione, non riguardano (come evidenziato) l’osservanza delle distanze nelle costruzioni con conseguente insussistenza del diritto della vicina V. all’eliminazione dell’opera.

Con il quinto motivo la V. denuncia violazione di norme di diritto e vizi di motivazione deducendo che ha errato la corte di appello nel confermare la sentenza del tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di arretramento del muro costruito a chiusura del portico perchè la domanda era fondata sulla rappresentazione grafica dello stato di fatto e non sui riferimenti numerici del medesimo stato di fatto e perchè si trattava di ristrutturazione e non di ricostruzione. I riferimenti grafici devono invece prevalere su quelli numerici ed inoltre nella specie si tratta di ricostruzione e non di ristrutturazione come accertato dal perito in sede penale.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse atteso che – come posto in evidenza dalla resistente nel controricorso e come sopra riportato nella parte narrativa che precede – la corte di appello ha confermato la decisione del tribunale di rigetto della domanda della V. relativa all’arretramento del muro costruito a chiusura del precedente portico per due distinte ed autonome, ossia: a) insussistenza dell’asserito ampliamento e avanzamento del muro in quanto prospettato dalla V. sulla base di errato calcolo delle distanze; b) inapplicabilità comunque della norma regolamentare invocata a fondamento della domanda non trattandosi nella specie di edifici con pareti finestrate essendo cieca la parete dell’edificio della V..

Avverso la ragione di cui al punto sub b) – singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico-giuridico il capo in esame della decisione impugnata – la V. non ha formulato alcuna censura.

Soccorre al riguardo il noto principio secondo cui se una sentenza (o un capo di essa) è sorretta da una molteplicità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (tra le ultime, sentenza 5/6/2007 n. 13070).

in definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2009.

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