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Federproprietà AbruzzoComunioneCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 marzo 2012 n. 4616

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 marzo 2012 n. 4616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere - Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.P. E B.G., rappresentate e difese per procura speciale autenticata dal notaio dott. Pittella Arturo di Catania il 9 febbraio 2012, rep. n. 83738, dall’Avvocato Celli Paolo, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Luigi Rizzo n. 72;

- ricorrenti -

contro

B.F. E B.O., rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Arcifa Giovanni, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Ruzza Pietro in Roma, via Enrico Accinni n. 63;

- controricorrenti – ricorrenti incidentali -

avverso il decreto della Corte di appello di Catania, depositato il 21 marzo 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le difese svolte dall’Avv. Celli Paolo per le ricorrenti principali e dall’Avv. D’Elia Paola, per delega dell’Avv. Giovanni Arcifa, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto che il ricorso principale sia dichiarato inammissibile e quello incidentale assorbito.

Fatto

B.F., premesso di essere comproprietario per pari quota, insieme al fratello O. ed alle sorelle P. e G., di alcuni immobili siti in (OMISSIS), concessi in locazione alla società BF e Figli s.r.l., di avere chiesto in via giudiziale la divisione della comunione, che i provvedimenti sul punto trovavano ostacolo nella circostanza che sugli immobili erano stati eseguiti, ad opera della conduttrice, interventi edilizi abusivi, che tra i comunisti era insorto insuperabile dissenso in ordine alle determinazioni da adottare avverso la conduttrice per il rilascio degli immobili e la loro riduzione in pristino, contrasto che aveva visto il ricorrente ed il fratello O. opposti alle sorelle, si rivolse al Tribunale chiedendo, ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4, l’adozione dei provvedimenti opportuni. Il Tribunale di Catania accolse la richiesta e nominò un amministratore per intraprendere le azioni necessarie per eliminare qualsiasi situazione pregiudizievole all’esercizio del diritto dei comunisti, mediante domanda rivolta alla società conduttrice degli immobili di risolvere il rapporto, anche per finita locazione, e di eliminare gli abusi edilizi realizzati. Interposto reclamo da parte di B.P. e B.G., con decreto del 21 marzo 2010 la Corte di appello di Catania confermò la nomina dell’amministratore giudiziario, sia pure limitatamente alla promuovibilità dell’azione di risoluzione del contratto di locazione, non anche di rilascio per finita locazione, oltre che per l’eliminazione delle opere abusive. La Corte, premessa l’ammissibilità del ricorso in considerazione dell’aperto dissenso esistente tra i comunisti e del conflitto di interesse ravvisabile nella posizioni delle germane P. e G., entrambe socie e, la prima, anche amministratore unico della società che aveva in locazione gli immobili, motivò tale determinazione affermando che la rimozione delle opere abusive, che avevano determinato un radicale mutamento dei beni, piuttosto che la domanda diretta a conseguirne la sanatoria, rispondeva all’interesse dei comunisti, anche al fine di una diversa utilizzazione dei beni, sicché appariva del tutto giustificato l’incarico all’amministratore di richiedere la risoluzione del contratto di locazione e la condanna della società conduttrice alla eliminazione delle innovazioni apportate, mentre diversa conclusione meritava l’incarico relativo alla richiesta di rilascio per finita locazione, tenuto conto che il contratto si era tacitamente rinnovato per essere stata la disdetta inviata soltanto da B.F. e B.O., in opposizione alla diversa volontà manifestata dalle sorelle.

Per la cassazione di questo provvedimento, notificato il 7 giugno 2010, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 20 settembre 2010 e notificato il giorno 23 successivo, ricorrono B. P. e B.G., affidandosi a tre motivi.

B.F. e B.O. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, a cui le ricorrenti in via principale hanno replicato con controricorso, depositando successivamente anche una memoria.

Diritto

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dai controricorrenti sul presupposto che esso è stato loro notificato oltre il termine di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c.. L’eccezione è infondata, atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione deve aversi riguardo al momento in cui l’atto è stato consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario, adempimento che, nel caso di specie, risulta eseguito in data 20 settembre 2010, entro quindi il termine di 60 giorni, considerata la sospensione del periodo feriale, dalla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 7 giugno 2010.

Fondata appare invece l’altra eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso, per non essere lo stesso proponibile nei confronti dei provvedimenti adottati in materia di volontaria giurisdizione. L’eccezione è fondata in quanto, per consolidata giurisprudenza e dottrina, il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4, rientra nel novero dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, che, essendo soggetti a revoca e modifica ex art. 742 c.p.c., sono privi del carattere di definitività e quindi non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 12881 del 2005; Cass. n. 24140 del 2004; Cass. n. 2399 del 1997).

A tale conclusione i ricorrenti obiettano che, in realtà, il provvedimento impugnato, pur adottato nella forma della volontaria giurisdizione, ha di fatto risolto una controversia su diritti, in quanto, mediante l’opzione prescelta di dare incarico all’amministratore nominato di ottenere la rimozione delle opere abusive realizzate dalla società conduttrice, ha escluso di fatto, con efficacia di giudicato, il diritto degli altri comunisti di richiederne la sanatoria, al fine di mantenere i beni nello stato in cui essi attualmente si trovano. L’argomentazione non è condivisibile.

Questa Corte ha invero ammesso l’esperibilità del rimedio del ricorso straordinario per cassazione nei casi in cui i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4, travalicando i limiti previsti per la loro emanazione, abbiano risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (Cass. n. 12881 del 2005, che ha ritenuto proponibile il ricorso in un caso in cui il decreto della Corte di appello, in ipotesi di condominio minimo, aveva autorizzato un condomino a demolire e ricostruire il fabbricato condominiale stante l’opposizione dell’altro). Come emerge dal richiamo alla fattispecie concreta decisa da questo precedente, il caso affrontato dal provvedimento qui impugnato è affatto diverso.

Va precisato al riguardo che l’intervento giudiziario previsto dall’art. 1105 c.c., comma 4, è ammesso quando, tra l’altro, si forma un insanabile contrasto tra i partecipanti alla comunione in ordine all’adozione dei provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune. L’applicazione della norma è quindi legata a due presupposti: l’esistenza di un contrasto insanabile tra i comunisti, non superabile con la formazione di una maggioranza adeguata, e la necessità di adottare provvedimenti per la gestione del bene comune.

Nel caso di specie, non viene in questione l’esistenza del primo presupposto, atteso che i comunisti che si oppongono tra loro sono titolari di quote di proprietà in misura uguale, situazione che, all’evidenza, impedisce il formarsi di una maggioranza.

Quanto alla seconda condizione, non sembra dubbio che il provvedimento adottato dalla Corte di appello attenga alla amministrazione della cosa comune, rappresentando una soluzione finalizzata a consentire ad ogni comunista, mediante l’eliminazione degli abusi edilizi realizzati sugli immobili, di godere dei beni comuni, anche in vista, come ha precisato la Corte distrettuale, di una loro futura utilizzazione. Nè il provvedimento adottato sembra incidere su una controversia in materia di diritti soggettivi, per la cui risoluzione le parti avrebbero dovuto affidarsi ai mezzi ordinari di contenzioso. In particolare, non sembra porre una controversia su diritti soggettivi la mera richiesta delle ricorrenti di richiedere ed ottenere la sanatoria degli abusi riscontrati sui beni comuni. Ed infatti è sufficiente al riguardo osservare che una tale istanza, comportando la conservazione delle modifiche strutturali apportate sui beni comuni da un terzo, si traduce sostanzialmente in una proposta di innovazioni per la cui approvazione la legge richiede il consenso della maggioranza dei due terzi del valore delle quote (art. 1108 cod. civ.), laddove le proponenti hanno una maggioranza inferiore. Il che, oltre a far comprendere perchè tale opzione non sia stata accolta da provvedimento impugnato, esclude anche che esso abbia inciso su diritti soggettivi altrove tutelabili, non potendo essere riconosciuta tale consistenza alla posizione espressa dalle attuali ricorrenti, il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile, statuizione che travolge anche il ricorso incidentale.

La natura delle questioni dibattute integra un giusto motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012.

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