Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoComunioneCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 15 ottobre 2010 n. 21319

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 15 ottobre 2010 n. 21319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente - Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio – […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.B.G. E T.C., rappresentati e difesi dall’avv. MORGIA Giuseppe e con lui elett.te dom.ti in Roma, Via M. Dionigi n. 29, presso lo studio dell’avv. Marina Milli;

- ricorrente -

contro

A.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti MAIOLINO Angelo e Massimo Marzi ed elett.te dom.ta presso il secondo in Roma, Via G. Ferrari n. 5;

- controricorrente -

e contro

C.E., D.B.R. E D.B.S., rappresentati e difesi dall’avv. COVINO Giuseppe ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 213;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1890/04 depositata il 9 novembre 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l’avv. Giuseppe MORGIA;
udito per la controricorrente A.M. L’avv. Angelo MAIOLINO;
udito per i controricorrenti C.E. e D.B.R. l’avv. Giuseppe COVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La sig.ra T.C., quale procuratrice speciale del sig. D.B.G., comproprietario in ragione della meta’ di un appezzamento di terreno con soprastanti fabbricati rurali ed annesso appartamento (OMISSIS), convenne davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la sig.ra A.M., comproprietaria in ragione di un quarto, ed i sigg. C.E., D.B. R. e D.B.S., contitolari della residua quota di un quarto del medesimo immobile. L’attrice chiese la divisione del bene, con assegnazione dell’intero, in caso di indivisibilita’, al suo rappresentato.

I convenuti non si opposero alla divisione con attribuzione in natura di una porzione del bene.

Sopravvenuta in corso di causa la morte del sig. D.B. G., il giudizio fu proseguito dai suoi eredi sig.ra T. C. e sig. D.B.G..

Il Tribunale, con sentenza del 24 luglio 2001, dispose la divisione in natura, assegnando a ciascuna delle tre parti condividenti una porzione immobiliare individuata sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio e disponendo i connessi conguagli in danaro; dispose, altresì, la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di consulenza tecnica tra i condividenti in proporzione delle rispettive quote.

T.C. e D.B.G. impugnarono la decisione di primo grado davanti alla Corte di appello di Venezia. Sostennero la indivisibilita’ dell’immobile chiedendone, dunque, l’assegnazione a se’ quali maggiori quotisti; in subordine chiesero l’assegnazione della porzione – assegnata invece dal Tribunale alla A. – confinante con un loro terreno con soprastante fabbricato che finiva con il rimanere intercluso a seguito dell’attribuzione a terzi (la A., appunto) dalla proprieta’ confinante, con conseguente necessita’ di costose opere edili per ovviare all’interclusione; si dolsero, infine della compensazione delle spese della lite osservando (per quanto qui ancora rileva) che i convenuti avevano costretto il loro dante causa, D.B.G., ad iniziare la causa perche’ in sede stragiudiziale proponevano di riconoscergli solo un terzo della proprieta’ e non la meta’ invece spettantegli.

La Corte di appello respinse il gravame osservando:

- che, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, la comoda divisibilita’ era stata ammessa anche dal CTU, il quale non a caso aveva formulato, accanto all’ipotesi dell’assegnazione dell’intero bene alla parte attrice, anche due alternative ipotesi di frazionamento con attribuzione in natura a tutte le parti condividenti;

- che in ogni caso, il bene era comodamente divisibile, cosi’ come ritenuto dal Tribunale, in quanto il suo frazionamento non comportava oneri eccessivi od opere di costo elevato, ne’ il deprezzamento delle porzioni rispetto all’intero, tanto che, secondo la stima del CTU, la somma, dei valori delle prime corrispondeva quasi esattamente al valore del secondo;

- che gli appellanti non potevano pretendere, in nome di un loro interesse “estraneo all’oggetto della comunione” (la proprieta’, cioe’, del confinante terreno con soprastante fabbricato che sarebbe rimasto intercluso), l’assegnazione di una determinata porzione del bene anche a dispetto dei – sia pur derogabili – principi di cui all’art. 727 c.c. piu’ compiutamente rispettati, come invocato dagli appellati, mediante l’attribuzione alle parti condividenti di porzioni in natura aventi valore proporzionale quanto piu’ vicino all’entita’ delle quote di ciascuna, si’ da ridurre al minimo l’entita’ dei conguagli;

- che, del resto, l’assegnazione alla A. del lotto confinante con la proprieta’ esclusiva degli appellanti non comportava un deterioramento della pretesa situazione di sostanziale interclusione del loro fabbricato;

- che, infine, l’inaccoglibilita’ di una proposta stragiudiziale non e’ idonea a sorreggere una valutazione di soccombenza, nel giudizio di divisione, a dispetto dell’adesione di tutte le parti alla domanda attorea e dell’utilita’ del giudizio per tutti i condividenti.

Avverso la sentenza di appello i sigg. T.C. e D. B.G. hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, cui le parti intimate hanno resisitito con separati controricorsi.

I ricorrenti e la controricorrente A. hanno anche presentato memorie.

Diritto

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 720 c.c. e vizio di motivazione, si censura la statuizione di comoda divisibilita’ del compendio immobiliare.

Si deduce che quest’ultimo non e’ comodamente divisibile, perche’ il frazionamento ne riduce sensibilmente il valore e comporta l’interclusione del confinante fabbricato di esclusiva proprieta’ dei ricorrenti, il cui unico ingresso si apre proprio sul confine in questione. Si lamenta, inoltre, che la Corte di appello non abbia giustificato la sua valutazione, che e’ invece contrastante con quella del CTU, ed abbia apoditticamente respinto anche la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica al fine di accertare l’entita’ del deprezzamento conseguente al frazionamento del bene.

1.1. – Il motivo non puo’ essere accolto.

1.1.1. – Nella parte in cui si contesta l’accertamento in fatto che l’immobile e’ comodamente divisibile e che, in particolare, il frazionamento non riduce apprezzabilmente il valore del bene, la censura e’ inammissibile.

La Corte d’appello, invero, diversamente da quanto sostenuto in ricorso e come invece si e’ riferito sopra in narrativa, ha compiutamente motivato l’accertamento della comoda divisibilita’ osservando che il frazionamento non comportava oneri eccessivi od opere costose, ne’ il deprezzamento del bene.

Il deprezzamento, in particolare, e’ stato escluso richiamando la stima fatta dal CTU, e i ricorrenti non indicano decisive ragioni – anzi non indicano ragione alcuna – per cui si sarebbe dovuto procedere al rinnovo di quella stima.

La conformita’ o meno delle valutazioni dei giudici a quella del CTU quanto al complessivo giudizio di comoda divisibilita’ e’, poi, questione priva di rilevo, una volta che siano chiare e non adeguatamente censurate le ragioni addotte dai primi.

1.1.2. – Nella parte in cui si sostiene che la comoda divisibilita’ sia da escludere allorche’ il frazionamento del bene produca danno ad altro bene appartenente a taluno dei condividenti, ma estraneo alla comunione, il motivo e’ infondato. La comoda divisibilita’, infatti, va valutata con esclusivo riferimento al bene oggetto di comunione e agli interessi dei comproprietari in quanto tali, senza interferenze di interessi diversi, ancorche’ di taluno dei comproprietari stessi ma riferiti a beni estranei alla comunione: interessi che cosi’ finirebbero con il prevalere sul diritto degli altri condividenti ad una porzione in natura del bene.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 727 e 729 c.c. e vizio di motivazione, si censura il rigetto della richiesta di attribuzione ai ricorrenti della porzione di terreno confinante con l’immobile di loro proprieta’ esclusiva.

Si sostiene che la Corte d’appello ben avrebbe potuto discostarsi dal criterio di massima stabilito dall’art. 727 c.c., in applicazione del quale ha ritenuto di assegnare ai ricorrenti altro lotto di maggior valore considerata la loro maggior quota di comproprieta’. Quei criterio e’ derogabile – si osserva – in particolare allorche’ la sua rigorosa applicazione produca un pregiudizio del diritto dei condividenti, come avvenuto nella specie a causa dell’interclusione del fabbricato di esclusiva proprieta’ dei ricorrenti conseguente all’assegnazione ad altro condividente della porzione di terreno confinante con il medesimo fabbricato.

Si censura, inoltre, l’affermazione che l’assegnazione ad altro condividente della porzione di terreno sul confine di cui si e’ detto non deteriori la condizione del fabbricato di proprieta’ esclusiva dei ricorrenti, osservando che fino a tale assegnazione i ricorrenti avevano diritto di attraversare quel terreno in quanto comproprietari e cio’ non sarebbe stato piu’ possibile successivamente.

2.1. – Il motivo e’ fondato.

2.1.1 – Viene posta anzitutto la questione se, nell’esercizio del suo potere discrezionale di attribuzione delle porzioni disuguali, il giudice possa prendere in considerazione, ed eventualmente far prevalere, anche “interessi di un condividente estranei all’oggetto della comunione” (pag. 9 della sentenza impugnata).

La risposta e’ positiva.

E’ utile premettere che il riconoscimento al giudice di merito di un’ampia discrezionalita’ nell’esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, con l’ovvio obbligo di darne conto in motivazione, e’ costante nella giurisprudenza di questa Corte. Tale ampia discrezionalita’ e’ stata affermata sia con specifico riferimento all’ipotesi – che direttamente ci riguarda – dell’attribuzione delle porzioni disuguali ai sensi dell’art. 729 c.c. (Cass. 925/1979); sia a proposito della derogabilita’ della stessa regola del sorteggio prevista, invece, per il caso di porzioni uguali (Cass. 20821/2004, 9848/2005, 15079/2005, 1091/2007); sia a proposito della superabilita’ del criterio dell’attribuzione del bene indivisibile al condividente titolare della quota maggiore previsto dall’art. 720 c.c..

Con riguardo a quest’ultima fattispecie, pero’, si e’ sostenuto, nella giurisprudenza piu’ risalente, che l’attribuzione a un condividente titolare di una quota minore e’ consentita solo se giustificata da motivi riguardanti l’”interesse comune” dei condividenti (Cass. 4775/1983, 1528/1985, 7716/1990, 8922/1991, 7588/1995).

Accanto a tale indirizzo, tuttavia, se n’e’ andato sviluppando un secondo, poi divenuto, da tempo, incontrastato, che non contempla il limite dell’interesse comune dei condividenti e descrive una discrezionalita’ del giudice che non trova altro vincolo se non quello dell’adeguata motivazione (cfr. Cass. 4233/1987, 8201/1990, 4013/2003, 5679/2004, 3646/2007, 24053/2008, 22857/2009, 11641/2010).

Si e’ cosi’ ritenuta legittima la prevalenza riconosciuta, nell’attribuzione di un’immobile indivisibile, all’interesse del condividente privo di un’abitazione di proprieta’ (Cass. 24053/2008, cit.), o residente nell’immobile e privo di un’abitazione di proprieta’ nel medesimo centro (Cass. 22857/2009, cit.); cosi’ come, del resto, gia’ si era riconosciuta legittima – ai fini della deroga alla regola del sorteggio in favore dell’attribuzione discrezionale delle porzioni – la prevalenza attribuita al collegamento economico del bene da dividere con altro bene appartenente ad uno dei condividenti (Cass. 5947/1996), o alle esigenze di assistenza sanitaria di una delle condividenti (Cass. 9848/2005).

Il Collegio ritiene di dare continuita’ al secondo, meno restrittivo orientamento, in difetto di dati testuali, logici o sistematici dai quali ricavare la previsione legislativa di un limite al potere discrezionale del giudice consistente nell’obbligo di prendere in considerazione esclusivamente l’interesse comune dei condividenti o riferito all’oggetto della comunione.

Il giudice, dunque, nel decidere sull’attribuzione delle porzioni ai condividenti, deve tener conto – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello – anche degli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione, ovviamente confrontandoli con tutti gli altri interessi rilevanti nella specie, per operare la scelta piu’ appropriata.

2.1.2. – La Corte d’appello ha, inoltre, parimenti errato nell’affermare che dall’attribuzione alla A. della porzione confinante con la proprieta’ esclusiva degli attuali ricorrenti non deriva un deterioramento della condizione di sostanziale interclusione di quest’ultima.

L’affermazione e’ errata in quanto fatta in astratto: i giudici di appello, cioe’, non hanno affermato che, in concreto, la proprieta’ esclusiva degli appellanti non riceve alcun pregiudizio dall’attribuzione alla A. del lotto confinante essendo interclusa anche prima della divisione, ma hanno affermato che non vale ad escludere l’interclusione della proprieta’ esclusiva di un soggetto la circostanza che tale proprieta’ sia accessibile da altra proprieta’ comune al medesimo e ad altri soggetti. Correttamente osservano, invece, i ricorrenti che l’interclusione in tal caso non sussiste, dato che il proprietario esclusivo del primo immobile ha comunque diritto di passare sul confinante fondo comune in virtu’ del suo diritto di condomino.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, si censura l’omessa pronunzia sulla richiesta di supplemento di consulenza tecnica al fine di accertare l’entita’ del deprezzamento dei beni a seguito del frazionamento, nonche’ l’effettivita’ della interclusione del piu’ volte richiamato fabbricato di proprieta’ esclusiva dei ricorrenti a seguito dell’assegnazione del lotto confinante a condividente diverso dai ricorrenti stessi.

3.1. – Il motivo, che contiene due distinte – ancorche’ identiche – censure riferite a due distinti accertamenti invocati dai ricorrenti, e’ inammissibile per due diverse, rispettive ragioni basate sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

3.1.1. – Quanto alla censura riguardante l’accertamento dell’entita’ del deprezzamento dei beni a seguito del frazionamento, va infatti osservato che la violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo in caso di omessa pronunzia su domanda od eccezione in senso stretto, dunque non in caso di omessa valutazione di una istanza istruttoria: la quale puo’, nei congrui casi, rilevare semmai come vizio di motivazione. Occorre, pero’, in tal caso, che sussista il requisito della decisivita’ dell’atto istruttorio negato, ma nella specie non e’ offerta dai ricorrenti, come si e’ gia’ visto esaminando il primo motivo, alcuna ragione per ritenere tale decisivita’.

3.1.2. – Quanto, invece, alla censura relativa all’accertamento della effettiva interclusione dell’immobile di proprieta’ esclusiva dei ricorrenti, vi e una pregiudiziale ragione di inammissibilita’, consistente in cio’, che la questione dell’accertamento in fatto dell’interclusione della proprieta’ dei ricorrenti non ha formato oggetto di statuizione dei giudici di appello essendo assorbita dall’affermazione in diritto di cui si e’ detto sopra. In quanto questione assorbita, essa resta ovviamente aperta nel giudizio di rinvio seguente alla cassazione della sentenza in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. – Resta infine assorbito il quarto motivo di ricorso, riguardante il capo accessorio delle spese processuali.

5. – Il conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, attenendosi ai principi di diritto enunciati sopra in fine ai nn. 2.1.1 e 2.1.2, decidera’ sull’attribuzione delle porzioni ai condividenti prendendo in considerazione anche l’interesse dei ricorrenti connesso all’eventuale interclusione della loro proprieta’ esclusiva.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto; cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter