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Federproprietà AbruzzoComunioneCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 maggio 2012 n. 7763

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 maggio 2012 n. 7763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente - Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice – Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28644/2010 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUSUMANO DONATELLA;

- ricorrente -

Nonché da:

R.C. (OMISSIS), R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentati e difesi dall’avvocato GRISI LUCIANO;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATELLA CUSUMANO;

- controricorrente all’incidentale -

avverso la sentenza n. 1761/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Attilio Terzino con delega depositata in udienza dell’Avv. De Angelis Lucio difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del resto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale.

Fatto

1. – S.R. convenne, davanti al Pretore di Verona, R. G. e C.. Espose che l’edificio sito in (OMISSIS), apparteneva in regime di comunione pro indiviso per la metà ad esso attore e per l’altra metà ai convenuti. Costoro, infatti, avevano acquistato nel 1983 da S.N. il primo l’usufrutto e il secondo la nuda proprietà del 50% dell’immobile suddetto. In qualità, di comproprietario durante il biennio 1988- 1989 aveva anticipato le spese attinenti al riscaldamento dell’intero fabbricato, alla manutenzione dell’impianto e all’energia elettrica, nonchè la fornitura delle spese per l’acqua. Domandò il rimborso e la condanna dei convenuti in solido al pagamento della loro quota pari alla somma di L. 2.669.334, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.

R.G. (usufruttuario) e R.C. (nudo proprietario) si costituirono e chiesero il rigetto.

Con sentenza 3 maggio 1996 il Pretore respinse la domanda e compensò integralmente le spese processuali.

A seguito della impugnazione principale di S.R. e di quella incidentale avanzata dai R., il Tribunale di Verona, con sentenza 7 dicembre 1994, respinse l’appello principale e parzialmente quello incidentale, ridusse la compensazione delle spese di primo grado alla metà, ponendole per il resto a carico di S.; confermò quanto al resto la sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione (Sez. 2^, 29 marzo 1999, n.2987), pronunziando sul gravame proposto da S.R., accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione del Tribunale di Verona.

Riassunta la causa, il Tribunale di Verona (giudice monocratico), con sentenza 9 aprile – 23 maggio 2001, non notificata, respinse l’appello. Tale decisione, impugnata dall’attore, fu cassata dalla S.C. con sentenza n. 11747/2003 che formulò il principio secondo cui in caso di trascuranza degli altri comunisti, il comproprietario ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune e non pure per quelle relative al godimento, dovendosi considerare fra queste ultime quelle relative all’uso dell’impianto di riscaldamento nonchè quelle per l’acqua potabile, mentre per quanto concerneva l’irrigazione del giardino, le stesse avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione nel caso in cui il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori.

Riassunto il giudizio di rinvio dall’attore, con sentenza dep. il 19 ottobre 2009 la Corte di appello di Venezia confermò la sentenza n. 916/2001 del Tribunale di Verona.

Secondo i Giudici, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, le spese per l’impianto di riscaldamento, quelle relative all’energia elettrica e all’acqua potabile erano spese per il mero godimento e non rientravano fra quelle rimborsabili ai sensi dell’art. 1110 cod. civ.; mentre non risultava che gli esborsi sostenuti per l’acqua concernessero l’irrigazione del giardino nè che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione.

Le spese erano compensate, tenuto conto della intransigenza dimostrata dalle parti in relazione alla modesta entità della somma controversa.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S. R. sulla base di un unico articolato motivo.

Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo, illustrato da memoria.

Il S. ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. – L’unico motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1100, 1103, 1104, 1110 cod. civ. e art. 384 cod. proc. civ., nonché omesso esame di tutti i fatti decisivi di causa con violazione della direttiva della Suprema Corte, deduce che tutte le spese sostenute dal ricorrente per la cosa comune erano necessarie sia per la conservazione quanto meno del giardino sia per il godimento da parte di entrambi i comproprietari, tenuto conto che gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile, essendo centralizzati, erano comuni.

La sentenza aveva pretermesso ogni indagine sulla natura e la destinazione delle singole spese, così violando quanto statuito dalla Suprema Corte sia per le spese di conservazione in caso di trascuranza sia per quelle relative al godimento (che altrimenti sarebbe stato inutile disporre il giudizio di rinvio). Anche per queste ultime, sarebbe stato necessario verificare se l’attore l’avesse anticipato per un suo godimento personale. I Giudici non avevano compiuto alcun accertamento circa le spese per l’irrigazione del giardino nonostante quanto al riguardo statuito dalla Cassazione che aveva affermato che tali spese dovevano considerarsi necessarie non solo per il godimento ma anche per la sua conservazione. Non era stato mai contestato che nella specie si trattasse di giardino. Non potrebbe sostenersi un preteso effetto, liberatorio per il contitolare che resterebbe esonerato addirittura per sempre dall’obbligo a lui incombente di partecipare alle spese necessarie per la conservazione. Il contitolare, che abbia goduto del servizio comune, non può sottrarsi al partecipazione alle relative spese, quand’anche ceda il godimento ad altri.

I convenuti, i quali avevano goduto in pari misura dei beni comuni, dovevano partecipare alle relative spese.

Dalla documentazione in atti era risultata la trascuranza degli altri comproprietari.

1.2. – Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che la domanda proposta dal S. aveva oggetto il rimborso delle spese relative ai beni comuni che il medesimo aveva anticipato: pertanto si trattava di stabilire se e in quali limiti tale pretesa poteva essere riconosciuta ai sensi di quanto previsto in proposito dall’art. 1110 cod. civ..

Con la sentenza n. 11747/2003 la Suprema Corte, peraltro in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, in considerazione della diversità di funzione e di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel caso di trascuranza degli altri comunisti il comproprietario che l’abbia anticipate ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune, alle quali fa espresso riferimento l’art. 1110 cod. civ., e non pure per quelle relative al godimento; b) fra le spese per il godimento delle parti rientravano quelle relative all’uso e alla manutenzione dell’impianto di riscaldamento nonchè quelle relative all’energia elettrica e all’acqua potabile, dovendo il comunista rivolgersi all’autorità giudiziaria nel caso in cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni; c) per quanto concerneva l’irrigazione del giardino, le spese relative intanto avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione del bene comune in quanto il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori e non si fosse trattato di un terreno di rispetto.

Ciò posto, la sentenza impugnata si è attenuta al principio formulato dalla Suprema Corte, avendo correttamente escluso che il comproprietario potesse pretendere il rimborso delle spese per il godimento delle cose comuni indicate sopra sub), per cui doveva al riguardo considerarsi irrilevante ogni altro accertamento; per quel che concerne il giardino, i Giudici hanno compiuto l’indagine che loro era stata demandata dalla Suprema Corte circa la esistenza, la natura e le caratteristiche del giardino, avendo osservato che non era risultato provato che si trattasse di acqua per l’irrigazione del giardino e addirittura che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione e non si fosse trattato di un terreno di rispetto:

trattasi di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, dovendo qui sottolinearsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). Le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai Giudici.

Il ricorso va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. 2.1. – L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione della spese processuali, deducendo che l’intransigenza delle parti, alla quale aveva fatto erroneamente riferimento la sentenza impugnata, era ascrivibile proprio all’attore che aveva intrapreso cinque gradi di giudizio per pretendere un rimborso al quale non aveva diritto, quando essi resistenti si erano limitati a non volere subire le prevaricazioni poste in essere dal S.: le spese avrebbero dovuto essere liquidate a favore di essi resistenti che erano risultati, all’esito del giudizio, totalmente vittoriosi.

1.2. – Il motivo va disatteso.

Va innanzitutto chiarito che il testo dell’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dai resistenti (“….. concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”), trova applicazione per i giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore della citata legge (L. n. 69 del 2009, art. 58) e quindi non al presente procedimento.

Ciò premesso e – pur se alla specie non è applicabile ratione temporis neppure l’art. 92 nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (necessità di esplicitare i giusti motivi), la scelta discrezionale di compensare le spese processuali è riservata al prudente ma comunque motivato apprezzamento del giudice di merito (S.U. 20598/2008), la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. Nella specie, la motivazione data dai Giudici – che hanno fatto riferimento all’intransigenza dimostrata dalle parti…. rispetto a una somma assai modesta – si sottrae alle censure sollevate, avendo posto in rilievo come – in considerazione della causale e dell’importo in oggetto – la risoluzione della vertenza avrebbe potuto e dovuto avvenire bonariamente ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anzichè irrigidirsi sulle rispettive posizioni.

Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del S., risultato soccombente, atteso il marginale rilievo del rigetto del ricorso incidentale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna il S. al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012.

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