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Federproprietà AbruzzoBeni ComuniCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 aprile 2012 n. 6004

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 aprile 2012 n. 6004

Si possono collocare manufatti sui beni comuni?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27024/2010 proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DAMIANO CHIESA 47, presso lo studio dell’avvocato SCARPA RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORLANDI NINO;

- ricorrente -

contro

AL CAMPANILIO SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico Geom. G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUDINI GIUSEPPE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 226/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato CHIAPPARELLI Franco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione del 23.10.2000, P.D., B. S. e Pi.Ro. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Udine, sez. dist. di Palmanova, la società Al Campanilio s.r.l., assumendo che la stessa, ristrutturando ed ampliando un suo fabbricato già adibito a magazzino, distinto in catasto al fg. 9 mapp. 245, aveva determinato l’aggravamento della servitù di passaggio della quale erano gravati i loro fondi contigui, censiti al fg. 9 mapp. 246 e 243; aveva, inoltre, realizzato,in corrispondenza del primo e del secondo piano del corpo di fabbrica, alcune terrazze che sporgevano sul mapp. 246 per circa mi 1,50 ed aveva interrato, nei fondi di essi attori,le condotte ed i pozzetti dell’impianto fognario; aveva, poi, omesso di rispettare la distanza di legge con il fabbricato esistente sul fondo B.- Pi. il cui tetto, fra l’altro, era stato parzialmente demolito;

installato l’antenna televisiva del nuovo fabbricato sul muro costruito in aderenza al fabbricato B.- Pi.; realizzato, infine, le falde del tetto del nuovo fabbricato, a filo della linea di confine con la proprietà B.- Pi., ad una distanza di soli cm. 80 dalla loro abitazione.

Tanto esposto, gli attori chiedevano la condanna della s.r.l. Al Campanilio alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Assunta la prova testimoniale ed espletata C.T.U., con sentenza 24.1.2007, il Tribunale,accogliendo parzialmente le domande degli attori, condannava la convenuta alla rimozione delle condotte fognarie interrate nel mapp. 243, di proprietà dei coniugi B.- Pi., nonchè del pluviale, dell’antenna televisiva, del pozzetto e di alcune siepi ed, infine, al risarcimento dei danni subiti dai coniugi stessi, per la somma di Euro 3.500,00, oltre interessi; rigettava le altre domande e compensava le spese di causa, ponendo quelle di C.T.U. a carico di tutte le parti, in quote uguali.

Tale decisione veniva appellata da P.D., B. A. e B.G., qual eredi di B.S. nonchè da Pi.Ro., in proprio e quale erede di quest’ultimo.

Resisteva la s.r.l. Al Campanilio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza depositata il 27.5.2010 la Corte d’Appello di Trieste rigettava l’appello,condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado. Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, che:

non era ravvisatale alcun aggravamento di servitù, trattandosi, piuttosto, di uso più intenso della cosa comune, conforme al disposto dell’art. 1102 c.c.; la collocazione sotterranea della condotta fognaria nel mapp. 246 non costituiva impedimento ad un uguale utilizzo del medesimo sottosuolo da parte della P.;

l’altezza dei balconi, secondo il parere del C.T.U., non impediva l’accesso ai veicoli di maggiore altezza; i balconi in questione non avevano prodotto, in pregiudizio della P. una diminuzione di luce ed aria o causato un ostacolo al libero passaggio sul fondo comune; l’altezza dei balconi (mt. 2,13) non impediva, poi, l’eventuale accesso ai veicoli aventi una maggiore altezza, ma se mai avrebbe comportato più manovre per entrare nella proprietà esclusiva della P..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione P.D. con ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso e successiva memoria la s.r.l. Al Campanilio.

Diritto

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., posto che la realizzazione delle terrazze aggettanti, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, comprimeva il pari diritto dei condomini sulla colonna d’aria e comprometteva la possibilità di manovra dei mezzi aventi altezza superiore a mt. 2,13; inoltre, l’interramento, da parte della società resistente, dei contatori dell’acqua nel fondo comune, aveva determinato una compressione giuridicamente apprezzabile del diritto della P. sul fondo stesso;

2) omessa, insufficiente ed illogica motivazione in ordine al disposto dell’art. 1067 c.c., laddove il giudice di appello aveva escluso che il terrazzo aggettante sulla corte comune comportasse la lesione del diritto di comproprietà di essa P., considerato che lo spazio di manovra per i mezzi non era di m. 2,40, ma di soli mt. 2,70; peraltro,la Corte di merito aveva tenuto conto della deposizione del teste Pa., non considerando che lo stesso era portatore di un proprio interesse “siccome interessato a passare indebitamente attraverso la predetta area pur non avendone titolo”.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita al singolo solamente ove non alteri la normale destinazione di quel bene, e non, invece, quando, si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, come avvenuto nella specie, quanto alle terrazze a gettanti realizzati sul mappale 246, in comproprietà tra P.D. ed Al Campanilio s.r.l.; tali terrazze comportano, infatti, l’incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante e la utilizzazione della stessa a fini esclusivi (Cass. n. 3098/2005; n. 17208/08).

La sentenza impugnata va quindi, cassata sul punto, avendo escluso, in contrasto con la citata giurisprudenza, che i balconi in questione “abbiano prodotto, in pregiudizio della P., una diminuzione di luce ed aria o causato alla stessa un ostacolo al libero passaggio sul medesimo fondo comune”.

Quanto rilevato è assorbente del secondo motivo di doglianza.

In ordine all’interramento dei contatori dell’acqua nel fondo in comproprietà delle parti, il Giudice d’Appello ha ritenuto, sulla base di una valutazione di fatto, congruamente motivata e, come tale, incensurabile in sede di legittimità, che detto interamente “nel caso concreto non interferisce neppure con l’utilizzazione del fondo comune da parte della P. che, peraltro, analoghe condotte potrebbe interrarvi, se ciò… si rendesse necessario per la sua proprietà esclusiva”.

Trattasi di apprezzamento conforme alle pronunce citate in sentenza (Cass. n. 9785/97; n. 3405/78). con riferimento alla funzione sussidiaria del sottosuolo di fondo comune che è anche quella di passaggio di tubi e condutture.

Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata limitatamene al primo motivo di ricorso inerente ai balconi aggettanti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso inerente ai balconi aggettanti e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012.

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