Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 marzo 2013, n. 7957
Quali sono gli obblighi gravanti sl venditore dal momento del compromesso alla consegna del bene? Quali le conseguenze?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24451/2009 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 681/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.12.2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo:
nel 1981 avevano acquistato dalla convenuta (allora denominata (OMISSIS) s.p.a.) un appartamento sito in (OMISSIS); la societa’ venditrice si era riservata, con apposita clausola, la proprieta’ dell’area destinata al parcheggio condominiale e,con sentenza del 1989, passata in giudicato, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullita’ di detta clausola trasferendo ai (OMISSIS) – (OMISSIS) il diritto reale d’uso sull’area destinata a parcheggio, disponendo il versamento del corrispettivo alla societa’ venditrice; adempiuta tale prestazione ed ottenute dalla convenuta le chiavi per accedere all’area di parcheggio, non era stato possibile fruirne poiche’ la (OMISSIS) aveva alienato a terzi detta area su cui erano stati realizzati dei box muniti di chiusura; con sentenza del 2002 il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto agli attori il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’area a parcheggio, a decorrere dall’atto della compravendita fino al 3.10.1997(data di notificazione dell’atto di citazione relativa al giudizio risarcitorio).
Tanto esposto, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) chiedevano la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della complessiva somma di lire 10.000.000; oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni. Contumace la (OMISSIS) s.r.l., con sentenza 2.11.2005, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponevano appello il (OMISSIS) e la (OMISSIS) assumendo che, trattandosi di inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell’area parcheggio non poteva essere fatto valere che nei confronti della (OMISSIS).
Con sentenza 21.4.2009 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale che, all’atto in cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva consegnato agli appellanti le chiavi di accesso all’area destinata a parcheggio, si era accertato che l’area medesima era stata alienata dalla societa’ stessa a soggetti “terzi” e che, successivamente, l’area stessa era stata chiusa con “box” muniti di saracinesca sicche’ il danno patito dagli appellanti derivava, ex articolo 1223 c.c., non gia’ dalla violazione degli obblighi scaturenti dalla stipula del contratto di vendita dell’appartamento in questione ma dalla lesione, ad opera di terzi, del loro diritto d’uso sull’area condominiale. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima in proprio e nella qualita’ di del coniuge (OMISSIS) ed il secondo quale figlio ed erede dello stesso (OMISSIS), articolando un unico motivo di ricorso con quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
violazione e falsa applicazione degli articoli 1218-1476-1477 e 1223 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; il danno reclamato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, costituiva diretta conseguenza dell’inadempimento contrattuale della (OMISSIS) per la mancata consegna dell’area di parcheggio che, secondo a sentenza del Tribunale di Palermo n. 2185/1989, passata in giudicato, era indistintamente estesa su tutta l’area destinata a parcheggio condominiale; la societa’ venditrice aveva,inoltre, violato l’obbligo di custodia, posto che, anziche’ impedire ogni mutamento giuridico del bene sino al momento della sua consegna, aveva venduto a terzi l’area destinata a parcheggio, cosi’ ponendo in essere un ulteriore inadempimento.
Il ricorso e’ fondato.
E’ pacifico che la societa’ venditrice non ha ottemperato all’obbligo di consegnare agli acquirenti (OMISSIS) – (OMISSIS) l’area destinata a parcheggio avendola, nelle more, trasferita a terzi che vi avevano realizzato dei “box” in muratura, cosi’ impedendoci fatto,l’utilizzazione del parcheggio agli acquirenti stessi.
Orbene, l’obbligazione della (OMISSIS) s.r.l. di consegnare il bene ai compratori, in virtu’ del contratto di vendita con gli stessi intercorso, in difetto di una declaratoria di risoluzione del contratto medesimo, permaneva a carico della societa’ venditrice, ai sensi dell’articolo 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e di garantirlo dall’evizione. Ne discende il carattere strumentale dell’obbligo di custodia del venditrice rispetto a quello di consegna sicche’, finche’ la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore e’ obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all’epoca del contratto come, nella specie, accertata con sentenza passata in giudicato.
E, quindi, configurabile la legittimazione passiva della societa’ venditrice in relazione all’azione degli acquirenti per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, non rilevando, al fine della individuazione del soggetto responsabile dell’illecito contrattuale, che il bene medesimo sia stato trasferito a terzi dalla parte venditrice ancor prima che la stessa abbia adempiuto all’obbligo di consegnarlo agli originari acquirenti.
La responsabilita’ dei terzi rimasti estranei al rapporto contrattuale sarebbe, infatti, ipotizzabile solo a titolo di concorso per responsabilita’ extracontrattuale,nell’ambito di una dolosa preordinazione volta a danneggiare gli acquirenti originari.
Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che si uniformera’ ai principi esposti e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimita’.