R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Approvazione del testo definitivo del codice penale (stralcio) Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, s.o.
LIBRO SECONDO – DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo sesto – DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo primo – Dei delitti di comune pericolo mediante violenza (Omissis) Art. 434 – Crollo […]
LIBRO SECONDO – DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Titolo sesto – DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo primo – Dei delitti di comune pericolo mediante violenza (Omissis)
Art. 434 – Crollo di costruzioni o altri disastri colposi
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
(Omissis)
Capo terzo – Dei delitti colposi di comune pericolo
Art. 449 – Delitti colposi di danno
Chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
(Omissis)
LIBRO TERZO – DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE Titolo primo – DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Capo primo – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione seconda – Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica
§ 1 – Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
(Omissis)
Art. 676 – Rovina di edificio o di altre costruzioni
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila .
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire seicentomila.
Art. 677 – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a lire seicentomila.