R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Approvazione del codice di procedura civile (stralcio) Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253, s.o.
CODICE PROCEDURA CIVILE Titolo primo – DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo primo – Del giudice Sezione seconda – Della competenza per materia e valore Art. 7 – Competenza del giudice di […]
CODICE PROCEDURA CIVILE
Titolo primo – DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo primo – Del giudice
Sezione seconda – Della competenza per materia e valore
Art. 7 – Competenza del giudice di pace (Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.)
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Art. 8 – Competenza del pretore (articolo abrogato dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 18 luglio 1998)
[Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
È competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;
2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case].
Art. 9 Competenza del tribunale (articolo sostituito dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 18 luglio 1998)
1. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
2. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
(Omissis)
Sezione sesta-bis – Della composizione del tribunale
Art. 50-bis – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale (articolo inserito dall’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 18 luglio 1998 ed aggiornato alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e` obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] (1) e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche` nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2) e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (3)
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica (articolo inserito dall’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 18 luglio 1998)
Fuori dei casi previsti dall’articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 50-quater – Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
(articolo inserito dall’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 18 luglio 1998)
Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma.