Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 31 marzo 2007 n. 8077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIDUCCIA Gaetano – Presidente - Dott. FANTACCHIOTTI Mario – rel. Consigliere - Dott. DURANTE Bruno – […]
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano – Presidente -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario – rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno – Consigliere -
Dott. FICO Nino – Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.D.T.M., quale erede e procuratore degli eredi di R.D.T.P.F., signori R.D.T.S., R.D.T.M.P., R.D.T.F., R.D.T.P.A., R.d.T.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PECCHIOLI PAOLO, DONATELLA DE DONNO PECCHIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
G.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDULLA’, difeso dall’avvocato PEZZANO ANTONIO, giusta, delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 86/02 della Corte d’Appello di FIRENZE, prima sezione civile, emessa il 23/01/01, depositata il 18/01/02, R.G. 988+989/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/07 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
R.D.T.P.F. ha chiesto e ottenuto dal Presidente del tribunale di Firenze, nei confronti di G.A.S., decreto ingiuntivo per la somma di L. 9.265.206, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pretesa a titolo di penale per il ritardo nella riconsegna, dopo la scadenza del termine di durata del rapporto locativo, dell’immobile condotto in locazione dal G., posto in (OMISSIS).
L’opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dal G. dopo la scadenza del termine indicato nel decreto, è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di primo grado.
Pronunciando sull’appello proposto dal G., la Corte di appello di Firenze ha, però radicalmente capovolto questa decisione accogliendo l’opposizione e con-seguentemente revocando il decreto.
La Corte di appello ha anzitutto rilevato che l’opposizione del G., benchè proposta dopo la scadenza del termine indicato nel decreto ingiuntivo, doveva considerarsi ammissibile avendo la predetta parte provato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, perchè notificato irregolarmente nelle forme previste dall’art. 143 c.p.c., nonostante la possibilità di notificazione nella abitazione della moglie non separata.
Nel merito la Corte territoriale ha evidenziato come, essendo stato accertato in precedente controversia tra le parti (di risoluzione del rapporto di affitto di fondo rustico per inadempimento del conduttore), che la locazione doveva considerarsi stipulata per uso abitativo, il termine di durata del contratto doveva considerarsi di quattro anni, e non di tre anni, come previsto nel contratto, e doveva ritenersi scaduto alla data del 14 marzo 1992, piuttosto che alla data del 14 marzo 1991, con la conseguenza che, essendo stato l’immobile riconsegnato il 6 luglio 1991, del tutto infondata doveva considerarsi la pretesa di pagamento della penale contrattualmente prevista di L. 100.000 al giorno per asserito ritardo nella riconsegna.
Conclusione, questa, secondo la Corte territoriale, che non poteva essere capovolta dalla domanda di accertamento della risoluzione anticipata del contratto per effetto di clausola risolutiva espressa posto che tale domanda era stata introdotta dal locatore solo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
La predetta sentenza è stata impugnata da R.D.T.M. in proprio e quale rappresentante di R.D.T.M.P., R.D.T.S., R.D.T.F., R.D.T.P.A., R.D.T.M.G., tutti eredi di R.D.T.P., deceduto.
G.A.S. resiste con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione egli artt. 143 e 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″. Si addebita alla Corte territoriale l’errore di avere ritenuto irregolare la notifica del decreto ingiuntivo nonostante la prova certa del trasferimento all’estero, ad indirizzo sconosciuto, del G. e la colposa incuria di questo, allontanatosi dal suo domicilio senza comunicare il proprio nuovo recapito.
Si evidenzia, in particolare, che il giudice di merito ha tratto il convincimento della conoscibilità del luogo di recapito, in Italia, del G., presso l’abitazione della moglie, senza avvedersi che tutti gli atti processuali considerati dal predetto Giudice come indicativi di quella possibilità di conoscenza erano successivi alla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Si aggiunge che il dovere di indagini accurate deve essere correlato alla ampiezza dei termini disponibili per l’esecuzione della notifica, termini che, per la notifica del decreto ingiuntivo sono solo di quaranta giorni e, perciò, particolarmente brevi.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito, con orientamento che può dirsi ormai consolidato, dopo la sentenza delle sezioni unite n. 6737 del 2002, che ai fini della validità della notificazione nelle forme previste dall’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, il Giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, sulla residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica, per l’inosservanza dell’onere di denuncia, nei registri anagrafici, del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perchè non superabile con diligenti indagini (sent. n. 01092 del 03-02-1998; sent. n. 11360 del 30-05-2005).
Superando, così, l’orientamento giurisprudenziale (invocato dal ricorrente), che, valorizzando soprattutto la colpa del destinatario della notifica, escludeva, in caso di generica risultanza anagrafica circa il trasferimento all’estero del destinatario, ogni onere del notificante di attivarsi per acquisire la conoscenza dell’esatto indirizzo del destinatario medesimo, può dirsi consolidato, oggi, l’indirizzo che esige, per il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., la duplice condizione che il difetto di risultanza anagrafica sia imputabile a colpevole inadempimento del destinatario e non sia superabile con informazioni che il notificante possa assumere facendo uso dell’ordinaria diligenza.
Con specifico riferimento alla notifica ad italiano trasferitosi all’estero le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno anzi, ulteriormente chiarito che l’onere di ricerca del luogo di destinazione all’estero del cittadino emigrato implica quello, nei casi in cui sia noto il paese di emigrazione, della richiesta di informazioni alla autorità consolare di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero perviene alle Amministrazioni competenti alla tenuta dei registri dell’AIRE, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall’inerzia del cittadino emigrato (sent Sez. U.n. 6737 del 10-05-2002).
La Corte territoriale ha appunto accertato, servendosi dei contenuti di scritti difensivi depositati nell’interesse del R.D.T. in altro giudizio nei confronti dello stesso promosso dal G., che il predetto locatore ha rivelato di conoscere perfettamente il luogo in cui il G., benchè emigrato all’estero, avrebbe potuto ricevere la notifica del decreto ingiuntivo dato che si recava periodicamente a visitare la moglie, non legalmente separata, residente in (OMISSIS).
Tale accertamento è, del resto, confermato dall’esame della documentazione prodotta dalle parti, e della quale questa Corte ha potere di prendere conoscenza diretta a causa della natura del vizio denunciato (violazione della norma processuale dell’art. 143 c.p.c.).
Infatti: a) nella comparsa di risposta depositata in un giudizio dinnanzi al pretore di Firenze, nella causa promossa dal G. per l’accertamento della disciplina applicabile al rapporto giuridico che gli aveva consentito di abitare l’immobile, il R.D.T. ha dichiarato espressamente che il G. aveva sempre avuto la disponibilità, in Italia, di altre abitazioni, tra le quali quella di residenza della moglie, in Firenze, ove talvolta si reca(va); b) dal relativo avviso di ricevimento risulta che una lettera raccomandata è stata inviata, in data 8 febbraio 1989, dal R.D.T. al G. all’indirizzo di (OMISSIS) e che ivi la raccomandata è stata regolarmente recapitata.
La Corte territoriale ha, perciò, correttamente rilevato l’irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo perchè eseguita nel mese di luglio del 1991, senza ulteriori tentativi di notifica all’indirizzo conosciuto della moglie, non separata, del destinatario, nelle forme previste dall’art. 143 c.p.c..
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, per altro, non intacca affatto il criterio che ha guidato la decisione del Giudice di merito posto che i remoti arresti giurisprudenziali che escludevano l’onere di eseguire indagini nel caso in cui dalle ricerche anagrafiche effettuate nell’ultimo domicilio risulti il trasferimento in una città estera ma non il nuovo indirizzo presuppongono la carenza di riferimenti che in qualche modo possano orientare, e rendere così agevole, la ricerca del nuovo recapito, e non possono essere perciò riferiti ai casi in cui,come quello in esame, un recapito in Italia del destinatario non solo sia agevolmente individuabile ma sia stato addirittura conosciuto dalla parte.
2. Con il secondo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26 e/o 80, – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.
Si rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la locazione dovesse considerarsi per uso abitativo, piuttosto che per esigenze transitorie, solo perchè l’uso transitorio non era stato provato dal locatore avendo omesso del tutto di considerare che, quando la locazione sia stata richiesta e consentita per uso transitorio, grava sul conduttore che invoca l’applicazione delle norme sulle locazioni abitative, l’onere di provare che il rapporto era invece destinato a soddisfare un bisogno abitativo stabile e che di tale destinazione il locatore era consapevole.
in ogni caso, si aggiunge, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’uso del tutto occasionale e transitorio dell’immobile e della successiva modificazione, quindi, che, per effetto dell’uso, il rapporto ha subito, ai sensi della legge sull’equo canone, art. 80.
2.1. La prima delle due censure che concorrono a formare il motivo in esame è infondata.
La Corte territoriale puntualmente chiarisce che la destinazione abitativa dell’immobile locato è stata accertata con sentenza passata in giudicato in precedente controversia tra le stesse parti.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta inoltre che il predetto giudicato non definisce anche carattere stabile o meramente transitorio dell’uso abitativo che con il contratto locativo le parti hanno inteso soddisfare.
La Corte territoriale ha così considerato necessario, nonostante la presenza di una clausola di durata del contratto, che indicava la scadenza nel termine di tre anni dalla data di stipulazione del 14 marzo 1988, l’accertamento della predetta destinazione in funzione della esigenza di verifica della validità della predetta clausola alla luce della disposizione inderogabile della legge sull’equo canone che, per le locazioni destinate a soddisfare stabili esigenze abitative del conduttore prevedeva la durata minima di quattro anni.
Tale verifica, del resto sollecitata dal locatore, la Corte territoriale ha correttamente compiuto muovendo dall’idea che, in assenza di una diversa e più precisa indicazione, nel contratto, la locazione abitativa debba considerarsi stipulata per una esigenza stabile e non meramente transitoria.
Premessa, questa, che ha indotto la Corte territoriale a porre a carico del locatore l’onere di prova del carattere transitorio della locazione.
Tale argomento è perfettamente corretto sul piano logico e giuridico.
Il principio generale che, nella legge sull’equo canone, governa il regime delle locazioni è quello della normale durata quadriennale della locazione abitativa.
La norma che consente una durata minore, nei casi in essa considerati, introduce, dunque una eccezione alla predetta regola.
Essa, in quanto tale, non solo deve essere pertanto espressamente pattuita ma deve essere anche espressamente giustificata.
Ciò implica, per la parte interessata, un onere di allegazione e prova sia della clausola sulla durata del contratto sia della ragione di tale clausola di deroga delle norme sulla durata legale.
2.2. Nei termini in cui è stata proposta la seconda censura è motivo in esame deve considerarsi inammissibile dato che i ricorrenti non deducono neppure di avere invocato dinnanzi al Giudice di merito il principio dell’art. 80, della legge sull’equo canone nè denunciano vizio di omessa pronuncia su una domanda in qualche modo fondata sul principio della predetta norma e dato che, conseguentemente, deve ritenersi che la censura introduca, sostanzialmente, una nuova domanda fondata su presupposti di fatto (il mutamento d’uso dell’immobile) mai dedotti nei precedenti gradi e non accertati, quindi, nella sede di merito.
3. Con l’ultimo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.” sostenendosi che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non potere esaminare la domanda subordinata di condanna del G. al risarcimento dei danni comunque dovuti, indipendentemente dalla scadenza del termine contrattuale di durata del rapporto, a causa della anticipata risoluzione del contratto locativo seguita ad espressa dichiarazione del locatore, spedita in data 8 febbraio – 1991, di volersi avvalere di clausola risolutiva espressa ed alla conseguente cessazione del rapporto, non seguito da tempestiva riconsegna dell’immobile.
3.1. Il motivo deve essere disatteso perchè sembra ignorare del tutto che nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di reconventio reconventionis (sent. n. 21245 del 29/09/2006).
4. La rilevata infondatezza dei diversi motivi che lo sostengono conduce al rigetto del ricorso ed alla conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio in cassazione, liquidate in euro 900, di cui Euro 800,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in Euro 900,00, in esse comprese Euro 800,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2007