Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 19 maggio 2011 n. 11014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco – Presidente - Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere - Dott. UCCELLA Fulvio […]
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere -
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI UMBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.D. (OMISSIS), F.M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 12, presso lo studio dell’avvocato BONURA GIUSEPPE, che li rappresenta e difende;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 4317/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BONURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.
Fatto
1. Con citazione del 2 dicembre 1993 il dott. A.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma i coniugi S.D. e R.M.P. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per avere richiesto e ottenuto il rilascio dei locali adibiti a studio medico, sulla base di una disdetta non veritiera, che deduceva necessità familiari – prossime nozze – non verificate.
Resistevano i convenuti sostenendo che al tempo della disdetta le nozze erano imminenti ma che in seguito, pur avendo il figlio occupato e riattato lo studio, era intervenuta una rottura dei progetti coniugali. La causa era istruita con prove orali.
2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 30 giugno 2001 accoglieva la domanda e condannava la risarcimento. La sentenza era appellata dai coniugi S., resisteva la controparte e chiedeva la conferma della decisione.
3. La Corte di appello di Roma con sentenza del 11 ottobre 2005, in riforma rigettava la domanda del conduttore e condannava lo appellato alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
4. Contro la decisione ricorre A. deducendo tre motivi di censura, non resistono le controparti.
Diritto
5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.
5.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione L. n. 392 del 1978, artt. 29, 30, 31 e vizio della motivazione sul rilievo che gli stessi locatori avrebbero ammesso che i locali per i quali era stata data la disdetta sono stati occupati transitoriamente dal figlio ormai scapolo, e non per la ragioni giustificative della disdetta.
Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione in relazione allo onere della prova della ed causa impeditiva della utilizzazione richiesta nella disdetta, che deve essere rigorosa.
Nel terzo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione nel punto in cui la Corte di appello non esamina il certificato della residenza anagrafica del S., che non viene riprodotto nel corpo del motivo. 5.B.CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I primi due motivi vengono in esame congiunto attenendo al medesimo fatto, costituito dalla divergenza tra le necessità familiari indicate nella disdetta, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 31 e la utilizzazione del bene rilasciato da parte del figlio subendo, dopo il fallimento delle nozze.
Sul punto la Corte di appello, a ff. 4 della motivazione, ha dato conto della utilizzazione effettiva e stabile dei locali per le necessità abitative del figliolo, considerando la mancanza delle nozze, indicate nella disdetta, come veritiera al tempo della sua proposizione ma poi elisa dal dissenso sopravvenuto, quando già i locali erano stati occupati. Si tratta dunque di un prudente apprezzamento delle prove e della esistenza di un impedimento non imputabile a colpa o dolo dei locatori. Sul punto la decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte da Cass. 1991 n. 2684 sino alla recenti del 2004 n. 23296 e successive, che escludono che la norma dell’art. 31 preveda un caso di responsabilità oggettiva con presunzione assoluta di colpa, considerandosi invece le cause di giustificazione per esigenze egualmente meritevoli di tutela, come è nella fattispecie concreta, del figlio nubendo ma rimasto celibe che tuttavia occupa i locali per esigenze abitative.
Inammissibile è il terzo motivo in quanto privo di autosufficienza.
Al rigetto del ricorso non segue condanna a spese non essendosi costituite le controparti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011.