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Federproprietà Abruzzogiurisprudenza Locazione RisoluzioneCassazione Civile, Sezione III, Sentenza 08 febbraio 2012 n. 1761

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 08 febbraio 2012 n. 1761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere - Dott. D’ALESSANDRO Paolo […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere -
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12/2012 proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CORSARO Marco giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NASTASI Giuseppe giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1399/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/11/2009, R.G.N. 438/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato FERDINANDO DE MATTEIS per delega;
udito il P.M.., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

La Corte di appello di Catania il 3 novembre 2009 ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania – sezione distaccata di Bronte – del 22 dicembre 2008 con la quale era stato dichiarato risolto il contratto di locazione di immobile ad uso commerciale stipulato tra S.S. – conduttore – e C.C. – locatore – per inadempimento colpevole dello S. che aveva effettuati lavori di notevole rilievo senza il consenso della C. come previsto dal contratto.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo S., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la C..

Diritto

1.-Osserva il Collegio che la prima delle censure si articola in due profili:

a) il primo tratta di insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa il consenso prestato dalla locatrice ai lavori, eseguiti nell’immobile di sua proprietà ed in merito alla validità del consenso medesimo per difetto di prova;

b) il secondo deduce contraddittoria ed insufficiente motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5, circa la valutazione della gravità dell’inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto de quo, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 1456 c.c. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura va disattesa.

Infatti, il giudice dell’appello ha fatto buon governo sia dei canoni interpretativi individuati da questa Corte, sia dell’argomentare in modo logico e congruo la sua decisione, allorchè ha ritenuto che, nel caso in esame, nessun consenso tacito fosse stato dato dalla C. per l’effettuazione dei lavori di notevole rilievo eseguiti nel suo immobile dallo S..

Come si evince dalla impugnata sentenza, il giudice a quo non solo ha condiviso l’orientamento “in un caso analogo” espresso da questa Corte con sent. n. 4861/00, per quanto ha fondato il suo convincimento circa la mancata prestazione del consenso da parte della C. sul comportamento da lei tenuto, allorchè ebbe ad accorgersi della effettuazione dei lavori di riadattamento eseguiti dal conduttore, sottolineando che la stessa “ebbe a rivolgersi a legale di fiducia per contestare per iscritto l’intrapresa ristrutturazione e di poi ebbe ad incaricare proprio tecnico fiduciario al fine di redigere relazione” (p. 4 sentenza impugnata).

In altri termini, il giudice dell’appello ha fatto proprio quell’indirizzo ermeneutico, ormai prevalente (v. Cass. n. 8234/09) e che va ribadito secondo il quale per i contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, la clausola contrattuale, che prevedeva una risoluzione ipso jure, fosse si una clausola di stile, ma rientrante nella autonomia delle parti, per cui doveva essere provata la configurabilità di avvalersi della rinuncia, anche perchè a seguito dei risultati emergenti dalle deposizioni testimoniali, è risultata mancante la prova del preteso previo consenso orale della locatrice.

In realtà, la scelta delle parti, di assicurare a strumenti probatori documentali la dimostrazione della intervenuta modifica verrebbe radicalmente frustrata, come ha sottolineato il giudice a quo, ove fosse consentito dimostrare che, di mutuo accordo, le parti, in epoca successiva, abbiano deciso di porre nel nulla il rispetto della forma in precedenza prevista e non tralasciandosi di porre in rilievo – aggiunge il Collegio – che per gli accordi risolutori in ipotesi del genere, una volta redatta per iscritto quella clausola la rinuncia può avvenire solo nella medesima forma, che nella specie non vi è stata e che, qualora fosse da ritenersi implicita, non risulta affatto suffragata dalla espletata istruttoria, la cui valutazione, quindi, sotto entrambi i profili dedotti, risulta corretta ed immune da ognuno dei vizi denunciati. Ne consegue che, per il caso in esame, non è conferente il richiamo a Cass. n. 13277/00 ed altre, indicate nel ricorso, proprio perchè, lo si ribadisce, è stata esclusa ogni rinuncia tacita al mantenimento della clausola inserita nel contratto redatto in forma scritta.

2. – Con il secondo motivo, anch’esso articolato, in due profili, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello, pur avendo negato validità alla clausola risolutiva espressa, avrebbe, comunque, ritenuto la gravità dell’inadempimento e sotto altro profilo sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1453, 1456.

Entrambi i profili vanno disattesi per le seguenti considerazioni.

Il primo perchè, come già posto in rilievo, il giudice a quo si è rifatto all’orientamento di questa Corte, attento alla tutela della autonomia delle parti e alla forma del contratto tra esse stipulato, per cui, anche in relazione al principio della correttezza è pur sempre necessario, da parte di chi ne invoca la sussistenza, che la eventuale rinuncia alla clausola si fosse, comunque, verifica anche per presunzioni o per prove testimoniali: il che nella specie non è rinvenibile.

Il secondo perchè, malgrado la sua intitolazione, impinge in una questione di fatto (Cass. n. 14974/06), non sindacabile in questa sede, non potendosi disconoscere la gravità dell’inadempimento in una riattamento dell’immobile senza il consenso del locatore, atteso il bilanciamento degli interessi, quale contemplato dal comb. disp. artt. 1587 e 1590 c.c., aggiungendosi, per completezza, che non è, nemmeno nel presente ricorso, a quanto pare, fondatamente contestata la dimensione qualitativa e quantitativa dei lavori effettuati, che sono stati apprezzati dal giudice dell’appello proprio nel rispetto delle norme invocate dal ricorrente.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012.

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