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Federproprietà AbruzzoLocale portiereCorte di Cassazione, Sezione del Lavoro, Sentenza 30 ottobre 2012, n. 18649

Corte di Cassazione, Sezione del Lavoro, Sentenza 30 ottobre 2012, n. 18649

L'utilizzazione dell'alloggio da parte del portiere di uno stabile costituisce una prestazione accessoria del rapporto di portierato? Se sì con quali conseguenze?

[OMISSIS]

Presidente Lamorgese – Relatore Marotta

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, A.C., premesso di aver svolto le mansioni di portiere del condominio sito in Casoria alla via Marconi 36 dall’1/6/1966 al 30/6/1995, aveva agito nei confronti del condominio per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive maturate in relazione al rapporto di portierato, nonché nei confronti del condomino P.S., per ottenere la condanna di entrambi i convenuti in solido alla restituzione della somma di £. 2.800.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, versata nelle mani del S. a titolo di deposito cauzionale per l’alloggio da lui utilizzato nel corso del rapporto di portierato. Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, aveva condannato il condominio al pagamento in favore del C. delle differenze retributive determinate in € 18.138,33 oltre accessori come per legge; mentre aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma dì £. 2.800.000 versata a titolo di deposito cauzionale. Aveva, infine, rigettato la domanda risarcitoria avanzata nel medesimo giudizio dal condominio e condannato il C. al rilascio dell’unità immobiliare.
Avverso tale sentenza il lavoratore aveva proposto appello reclamando la restituzione della somma di £. 2.800.000, da ritenersi quale credito di lavoro e, dunque, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, e deducendo di aver rilasciato l’immobile in data 8/6/2004. Costituiti in giudizio P.S. ed il condominio di Viale Marconi n. 36 avevano contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. La Corte territoriale aveva parzialmente accolto il ricorso ritenendo sussistente l’obbligo restitutorio in capo al solo S. (il quale, ”non essendo amministratore all’atto del versamento nelle sue mani, del deposito cauzionale non poteva impegnare i condomini con le sue pattuizioni”) e limitatamente alla sorte capitale, stante la ritenuta natura non retributiva della somma corrisposta a titolo di cauzione e l’intervenuta legittima pattuizione della restituzione della stessa senza accessori.
Per a cassazione di tale sentenza C.A. propone ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso M.R.S., nella qualità di procuratore speciale di P.S., ed il condominio di viale Marconi n. 36.

Motivi della decisione

1. Con primo motivo di ricorso censura il ricorrente l’impugnata sentenza per: ”error in procedendo ed error in iudicando – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e della scrittura privata del 2/9/1966 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e della scrittura privata del 2/9/1966 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. – insufficiente, contraddittoria ed inadeguatezza della motivazione su un punto decisivo della controversia”. Deduce che la Corte partenopea, pur pervenendo al collegamento tra la scrittura privata di deposito cauzionale ed il contratto di lavoro, ne ha svelato il contenuto e fatto malgoverno del principio affermato allorché ha negato al ricorrente il diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria. Deduce che la limitazione della restituzione al solo capitale di cui alla scrittura predetta, intervenuta al momento della costituzione di un rapporto di lavoro, era viziata da nullità insanabile oltre ad integrare una clausola vessatoria che necessitava di una autonoma sottoscrizione.
2. Con secondo motivo di ricorso censura il ricorrente la sentenza impugnata per: ”violazione e mancata applicazione del comma 3 dell’art. 429 cod. proc. civ. per mancato riconoscimento sulla sorte capitale di rivalutazione monetaria ed interessi con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – insufficiente, contraddittoria ed inadeguatezza della motivazione su un punto decisivo della controversia”. Deduce che la disposizione di cui all’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione del suo credito, trova applicazione anche nel caso di restituzione di deposito cauzionale, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre una utilità economica di cui il lavoratore si è privato per un lungo periodo.
3. Con terzo motivo di ricorso censura il ricorrente la sentenza impugnata per: ”violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. – comunque omessa o insufficiente motivazione sul punto”. Deduce che la Corte ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio ”essendo maturate tutte le condizioni dell’azione solo successivamente alla pronuncia dell’impugnata sentenza” tra lo stesso C. e P. e S., non considerando che in ogni caso il S. non aveva mai offerto la somma ricevuta a titolo di cauzione.
Nella formulazione dei motivi sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., qui applicabile trattandosi di impugnazione avverso sentenza pubblicata anteriormente all’abrogazione del predetto articolo disposta con la legge 18/6/2009 n. 69, art. 47, e secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 58 della stessa normativa.
I primi due mezzi di annullamento, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti appresso precisati.
La Corte territoriale ha negato gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma versata dal C. a titolo di deposito cauzionale sulla base del contenuto della clausola contenuta nella scrittura privata del 2/9/66 che tali accessori escludeva ed ha, altresì, ritenuto l’estraneità del condominio all’obbligo di restituzione di tale cauzione, condannando al pagamento della somma il solo P.S. che tale scrittura aveva sottoscritto.
Orbene, pur sottolineando che detta scrittura era parte integrante del rapporto di lavoro con il condominio, la Corte ha ritenuto che a nulla rilevava il legame tra il deposito cauzionale ed il rapporto di portierato.
Tale ragionamento non è coerente.
Premesso, infatti, che la coerenza di una motivazione, che è il riflesso della logicità della stessa, si estrinseca nella mancanza di contraddittorietà e che il vizio di contraddittorietà ricorre in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, va osservato che, nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza è affetta da contraddittorietà laddove ha, da un lato, affermato che la scrittura privata, denominata ”contratto di costituzione e di deposito cauzionale e contratto di lavoro” – che, invero, già nella intitolazione descriveva la res locata e lo scopo della locazione – regolava i rapporti relativi alla utilizzazione dell’alloggio in stretto collegamento con quelli di cui al contratto di lavoro (prevedendo la restituzione per contanti della somma di £. 2.800.000) all’atto della cessazione del rapporto di portierato e della riconsegna dell’alloggio definito ”di servizio”) e dall’altro, ha sganciato l’una obbligazione (quella afferente il deposito cauzionale per l’utilizzazione dell’alloggio) dall’altra (quella afferente il contratto di lavoro) per quanto attiene alla disciplina restitutoria.
Non è, infatti, logico scindere, nell’ambito di un’unica regolamentazione pattizia, l’obbigazione principale rispetto a quella accessoria alla prima funzionalmente collegata, quasi che si tratti di pattuizioni separate, destinate ad operare in modo autonomo. Si consideri, del resto, che la ratio sottesa alla sussunzione nell’ambito delle controversie di lavoro previste dall’art. 409 c.p.c. di quelle relative al rilascio dell’alloggio concesso per l’espletamento delle mansioni di portiere o di addetto alla pulizia dello stabile, è che la concessione in godimento dell’immobile in ragione del rapporto di lavoro è una prestazione accessoria del rapporto stesso (cfr. in tal senso Cass., v 4301 del 09/05/1987, Cass. n, 4780 del 2/10/1985, Cass. n. 4241 del 29/6/1981) funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendo un parziale corrispettivo. L’utilizzazione dell’alloggio costituisce, dunque, una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, lungi dell’integrare un autonomo rapporto di locazione, segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegata, con obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale accessorietà si estende, evidentemente, anche alla cauzione corrisposta in ragione dell’utilizzo dell’alloggio ”di servizio”.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo.
Il giudizio va, pertanto, rimesso alla stessa Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame della controversia (ivi compresa la posizione del condominio).
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione ed anche per il regolamento delle spese del presente giudizio

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