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Federproprietà AbruzzoCustodiaCorte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 settembre 2012, n. 14883

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 settembre 2012, n. 14883

In caso di rigurgito della rete di raccolta delle acque nere e delle acque meteoriche (cd acque ianche) chi ne è responsabile? Quale il tribunale competente?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMé Giuseppe – Presidente
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DOGUOTTI Massimo – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17776/2010 proposto da:

(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE di PESARO, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. A. Galvani, rappresentato e difeso dalle avv.to (OMISSIS) ed (OMISSIS), giusta procura speciale a margine della memoria depositata ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., u.c.;

- resistente -

e contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) dello studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce alla memoria depositata ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., u.c.;

- resistente -

e contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine della memoria depositata ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., u.c.;

- resistente -

e contro

(OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.;

- altri intimati -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex articoli 8 e 447 bis c.p.c., del 24.2.07 la (OMISSIS) s.n.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro (OMISSIS), che, con contratto del (OMISSIS), le aveva locato un capannone al piano seminterrato dell’edificio sito alla Via (OMISSIS), nel quale essa svolgeva la propria attività di impresa, e l’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), cui il locatore aveva ceduto il contratto, per sentirli, fra l’altro, condannare al risarcimento dei gravi danni subiti a causa dell’omessa eliminazione dei vizi di costruzione dell’impianto fognario del fabbricato, che, in occasione della piena del fiume (OMISSIS), aveva determinato il rigurgito di acque nere e meteoriche dal tombino antistante l’immobile e l’allagamento del locale, rendendo inservibili i macchinari collocati al suo interno.

I convenuti si sono costituiti in giudizio deducendo che la responsabilità dell’accaduto andava addebitata al Comune di Pesaro, proprietario e custode della linea fognaria nella quale confluiva l’impianto a servizio del capannone, per aver omesso di predisporre le misure necessarie ad evitare il rigurgito, ed hanno chiamato in giudizio l’ente territoriale.

Anche il Comune si é costituito, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ed ha, a sua volta, chiamato in causa (OMISSIS) s.p.a. – concessionaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato – e la propria compagnia di assicurazioni per i danni cagionati a terzi, (OMISSIS) s.p.a..

(OMISSIS) ha, infine, chiesto ed ottenuto la chiamata di (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.) e dell’assicuratrice (OMISSIS) s.p.a..

Tutte le società chiamate in causa hanno aderito all’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Pesaro.

Con sentenza del 3.6.2010, il giudice adito ha accolto l’eccezione ed ha pertanto dichiarato la propria incompetenza a decidere, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

(OMISSIS) s.n.c. ha impugnato la sentenza con ricorso per regolamento di competenza, deducendo, con un primo motivo, che la competenza avrebbe dovuto essere determinata alla stregua della domanda da essa avanzata nei confronti dei convenuti, e non anche della domanda di garanzia da costoro svolta nei confronti del Comune di Pesaro, e, con un secondo motivo, che, anche a voler tener conto di tale domanda, la controversia spetterebbe ugualmente alla cognizione del Tribunale di Pesaro.

li Comune di Pesaro, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. hanno resistito al ricorso con separate memorie. (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.. non hanno svolto difese.

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La ricorrente e le resistenti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente rispetto al primo, é fondato e merita accoglimento.

Contrariamente a quanto si sostiene nelle memorie depositate dalle parti resistenti, secondo la prospettazione dell’attrice e dei convenuti (avallata dall’ATP disposto in corso di causa), l’allagamento del capannone non é stato causato in via diretta dall’esondazione del fiume (OMISSIS), ma da vizi di progettazione e/o dall’omessa manutenzione del sistema fognario, la cui inidoneità a far defluire sotterraneamente le acque del fiume che vi si erano convogliate in occasione della piena, ha determinato il rigurgito di tali acque, frammiste a quelle nere, dai tombino.

Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, le acque – nere e meteoriche – convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 1, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, é rimasta ferma anche dopo l’entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, articolo 1 (regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche) conferma – per espressa esclusione – la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, a mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. sez. 1, 11/01/2001, n. 315).

La rete fognaria non può pertanto considerarsi opera pubblica, ai sensi dell’articolo 140, lettera d) del citato Testo Unico.

Difetta, in conclusione, il presupposto sul quale si fonda il principio enunciato da Cass. SU. n. 1066/2006, richiamato nella sentenza impugnata, in ordine ai criteri di individuazione delle competenza del Tribunale ordinario o del TRAP: la verifica che va a tal fine compiuta circa la dedotta dipendenza del danno dall’errata esecuzione, dalla mancata manutenzione o, comunque, dal mal funzionamento dell’opera postula infatti, pur sempre, che si tratti di opera idraulica realizzata nel regime delle acque pubbliche (Cass. n. 1451/2000).

Il giudice del merito, de resto, dopo aver egli stesso ricordato che “le acque di smaltimento – piovane e nere – che confluiscono nel sistema fognario comunale non possono considerarsi acque pubbliche”, ha poi contraddittoriamente affermato che, avendo i convenuti rappresentato l’inadeguatezza del sistema fognario in riferimento alla mancanza di cautele dirette ad impedire il rigurgito di acque in caso di piena del fiume (OMISSIS), la controversia ineriva al governo di acque superficiali pubbliche, omettendo totalmente di tener conto che, una volta convogliate all’interno della fognatura, anche le acque fluviali andavano considerate fognarie.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Pesaro, competente a decidere della controversia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro cui rinvia la causa e che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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