Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 11 marzo 2013, n. 6027
Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15621/2011 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
(OMISSIS)”Lotto” A/7″ alla via Muro n. 26 in Maglie(OMISSIS)92007500751(OMISSIS)Roma, via Nemorense n.18+ presso lo studio dell’avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 259/2011 della Corte di Appello di LECCE del 28.12.2010, depositata il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alla relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso;
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis C.P.C. del seguente tenore.
OSSERVA IN FATTO
Il Condominio (OMISSIS), cito’ (OMISSIS), proprietario di un locale commerciale posto al piano terreno dello stabile condominiale, innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, affinche’ fosse accertata e dichiarata l’inesistenza di qualunque servitu’ di passaggio in favore di detto locale – condotto in locazione da terzi sotto la denominazione di (OMISSIS).
Nella resistenza dello (OMISSIS) l’adito Tribunale accolse la domanda; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sentenza n. 259/2011, respinse il gravame del predetto, compensando le spese del grado.
La Corte del merito argomento’ la propria decisione osservando – per i punti che avranno ancora un rilievo in sede di legittimita’: a – che non era fondata la censura di nullita’ della sentenza per omessa citazione della consorte dell’appellante, comproprietaria dei locali, in quanto la domanda – da qualificarsi come negatoria servitutis – non era idonea a determinare un mutamento dello stato di fatto dei luoghi (tale dunque da incidere sul diritto dominicale della predetta) e quindi costei non poteva dirsi litisconsorte necessaria; b – che la sentenza di primo grado, nell’accertare l’inesistenza della servitu’ di passaggio, sul cortile condominiale, non aveva anche statuito un divieto dell’uso del medesimo – da parte dell’appellante – a condizione che fosse conforme alla sua destinazione; per mera chiarificazione del dictum giudiziale, tale legittimo utilizzo andava riaffermato, ferma dunque restando la portata precettiva del dispositivo della sentenza del primo giudice.
Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a quattro motivi; il Condominio ha risposto con controricorso.
RILEVA IN DIRITTO
1 – Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c. per la omessa chiamata in giudizio della consorte, (OMISSIS), ritenendola litisconsorte necessaria, siccome comproprietaria del locale commerciale costituente, secondo l’originaria prospettazione, il fondo dominante in favore del quale si sarebbe esercitata la servitu’ di passaggio sul cortile condominiale: contesta parte ricorrente l’argomentazione – riportata nella descrizione del fatto che precede – adottata dalla Corte del merito per respingere l’analogo motivo di appello, prendendo spunto, da un lato, dalla precisazione – che formera’ oggetto del terzo motivo di ricorso – contenuta nella gravata decisione, in merito alla ribadita persistenza di un diritto all’utilizzo del cortile comune, dall’altro dalla constatazione che di fatto il Condominio aveva precluso, con l’apposizione di paletti, lo stesso uso che la Corte aveva inteso ribadire, cosi’ nei fatti incidendo proprio sul presupposto che, accedendo alla interpretazione di legittimita’ fatta propria dalla Corte di Appello, avrebbe consentito di rinvenire la necessita’ della presenza in causa del comproprietario.
1/a – E’ convincimento del relatore che sia il primo che il terzo motivo – in parte qua – siano infondati dal momento che il giudice di primo grado accolse una negatoria servitutis ma non adotto’ alcun provvedimento che avrebbe inciso – in senso ripristinatorio o demolitivo – su una preesistente realta’ di fatto; la “precisazione” dunque che la Corte distrettuale ritenne di aggiungere alle proprie argomentazioni – in merito alla persistenza del diritto all’uso della cosa comune (che all’evidenza parte ricorrente accomuna, logicamente quanto indebitamente, al contenuto della servitu’) non costituiva puntello logico essenziale alla gia’ di per se’ condivisibile decisione;
2 – Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 1062 e 1117 cod. civ. nonche’ degli articoli 817 e 1158 cod. civ. nonche’ il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa non considerando che dall’analisi del titolo di provenienza sarebbe emersa la costituzione dell’indicata servitu’ per destinazione del padre di famiglia e che comunque a tale approdo si sarebbe dovuti giungere anche solo in considerazione del nesso pertinenziale tra cortile e locale commerciale (con esclusione degli appartamenti sovrastanti, pur ricompresi nel condominio).
2/a – Anche il mezzo in esame appare manifestamente infondato, da un lato, perche’, censurandosi l’interpretazione del titolo di acquisto al fine di rinvenire la costituzione di una servitu’ in re aliena, non si e’ addotta la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, unico strumento per contestare in sede di legittimita’ la ricostruzione della volonta’ contrattuale; dall’altro perche’ non e’ specificato, nel motivo, in qual modo il giudice dell’impugnazione avrebbe mal delineato i confini applicativi del concetto di pertinenza – da cui il vizio di violazione di legge – come neppure perche’ lo stesso giudicante avrebbe falsamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta – da cui il vizio di sussunzione o falsa applicazione, limitandosi parte ricorrente a sovrapporre una propria ed acritica ricostruzione della realta’ processuale a quella correttamente adottata dal giudice dell’appello; la censura infine e’ carente di sviluppo argomentativo in merito al pur dedotto vizio di motivazione;
2/b – Del tutto nuovo – eppertanto inammissibile – e’ il prospettato acquisto per usucapione dell’indicata servitu’ – cfr. fol 21 del ricorso.
3 – Con la seconda parte del terzo motivo viene denunziata la violazione dell’articolo 91 c.p.c., assumendosi l’esorbitanza della condanna al pagamento delle spese di primo grado e propugnandosi la estensione alle stesse della compensazione operata in grado di appello: tale censura e’ inammissibile essendo mancato un motivo di gravame sul punto.
4 – Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato”.
Il Collegio condivide le conclusioni descritte nella relazione, contro le quali parte ricorrente non ha formulato rilievi critici.
Il ricorso va dunque rigettato con vittoria di spese in favore del Condominio contro ricorrente, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200/00 per esborsi, oltre IVA e CAP.