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Federproprietà AbruzzoSicurezza nel cantiereCorte di Cassazione, Sezione 3 Penale Sentenza 23 novembre 2012, n. 45831

Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale Sentenza 23 novembre 2012, n. 45831

Il destinatario dell'accertamento sulla sicurezza sui cantieri (cioè il controllo su i ponteggi, il piano di sicurezza, gli obblighi di formazione dei lavoratori..) può legittimamente opporsi alla sanzione perché non era presente il proprio difensore? Perchè?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 523/2011 TRIBUNALE di PISA, del 22/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 22/9/2011, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e articolo 96, comma 1, perche’, quale titolare della ditta omonima, ometteva di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura, in particolare, consentiva ad un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell’edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna; ometteva di provvedere ai fini della redazione del PIMUS (piano montaggio utilizzo e smontaggio) del ponteggio; affidava le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano proceduto alla formazione prevista dalla legge; ometteva di provvedere ai fini della redazione del POS (piano operativo sicurezza) della impresa esecutrice i lavori; conseguentemente ha condannato l’imputato alla pena di euro 3.700,00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ (OMISSIS), con i seguenti motivi:

- omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prova della responsabilita’ del prevenuto, in difetto del dovuto riscontro ai rilievi mossi dalla difesa;

- violazione degli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2, u.c., e articolo 114 disp. att. c.p.p., rilevato che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl (OMISSIS) hanno effettuato il sopralluogo senza riconoscere all’indagato la facolta’ di nominare un difensore che potesse assistervi;

- violazione dell’articolo 552 c.p.p., determinata dalla genericita’ ed erroneita’ del capo di imputazione, per mancata indicazione della fattispecie che attribuisce penale rilevanza alle condotte contestate e, conseguentemente, della cornice edittale, nonche’ difetto di specificazione del comma dell’articolo 111 contestato ed inesistenza del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 136, comma 6, lettera g);

- omessa motivazione sulla dosimetria della pena, peraltro inflitta in misura illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e va rigettato.

La pronuncia di colpevolezza e’ fondata su un discorso giustificativo logico e corretto, attraverso cui il giudice di merito da ampia ed esaustiva contezza delle ragioni ritenute concretizzanti i reati contestati e della ascrivibilita’ degli stessi in capo all’imputato.

Con il primo motivo di impugnazione la difesa dell’ (OMISSIS) eccepisce la mancanza di una compiuta argomentazione in ordine alla ritenuta provata responsabilita’ del proprio assistito.

Orbene, dal vaglio di legittimita’ a cui e’ stata sottoposta la sentenza in esame e’ emerso che il decidente e’ pervenuto alla condanna dell’imputato a seguito di una corretta analisi valutativa delle emergenze istruttorie.

Ad avviso del Tribunale, infatti, il quadro probatorio ha consentito di dare idoneo supporto agli elementi posti a sostegno dell’accusa: il verbalizzante (OMISSIS), ingegnere in servizio presso USL (OMISSIS), dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha riferito della attivita’ di vigilanza, svolta il (OMISSIS), presso il cantiere edile di cui risultava committente (OMISSIS) ed impresa esecutrice quella di (OMISSIS), allorche’ fu trovato un lavoratore bulgaro, sul tetto dell’edificio senza nessuna protezione, intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura dell’edificio stesso, ad una altezza dal suolo di circa 4 metri.

Di poi, quanto al cantiere, lo stesso testimone ha riferito che nessun tipo di documento era stato redatto, ne’ il piano operativo di sicurezza, ne’ il piano di montaggio del ponteggio: in particolare, non erano predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall’alto, in violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111; con riferimento ad un piccolo ponteggio perimetrale al fabbricato, montato dalla ditta del prevenuto non risultava essere stato redatto il piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dal cit. decreto, articolo 134; quel ponteggio risultava essere stato montato da dipendenti che non avevano seguito il corso di formazione di cui all’articolo 136; non risultava redatto il piano operativo di sicurezza, necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori, ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96.

Quanto evidenziato permette di ritenere del tutto infondata la censura mossa, visto che il giudice di merito ha ampiamente dato contezza degli elementi che lo hanno determinato ad affermare la colpevolezza dell’imputato.

Del pari manifestamente infondata si palesa la eccepita violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att. c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo.

Osservasi, sul punto che gli ispettori del lavoro hanno facolta’ di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresi’, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Va rilevato che nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioe’, se non e’ accaduto un infortunio o non si e’ verificata una malattia professionale o un incendio, o non c’e’ stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell’ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore.

Di contro, qualora l’ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria e’ obbligato ad avvisare il destinatario dell’accertamento della facolta’ di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all’interrogatorio.

Nel caso di specie, e’ fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell’USL stesse svolgendo una attivita’ di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all’articolo 356 c.p.p..

Del pari, priva di pregio e’ da considerata la eccepita violazione dell’articolo 552 c.p.p. per genericita’ ed erroneita’ del capo di imputazione: il capo di imputazione non e’ ne’ generico, ne’ errato, in quanto la chiara contestazione delle condotte illecite, addebitate al prevenuto, non permette di ritenere che lo stesso sia stato posto nella impossibilita’ difendersi adeguatamente e frapporre le idonee contestazioni.

Sul punto va rilevato che non si ha insufficiente indicazione della enunciazione del fatto, qualora si abbia la individuazione dei tratti essenziali del fatto-reato attribuito, dotati di adeguata specificita’, sicche’ il prevenuto possa apprestare la propria difesa (Cass. 23/4/2008, n. 16817; Cass. 14/1/2000, n. 382); ne’, peraltro, la mancata corretta individuazione degli articoli di legge violati e’ da ritenere rilevante e non determina nullita’ (Cass. 7/12/2005, n. 44707).

Orbene, nella specie, la formulazione della imputazione non si palesa generica, bensi’, del tutto compiuta ed esaustiva, ne’ vale ad inficiarne il contenuto l’errata indicazione dell’articolo o del comma del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in quanto le condotte ascritte al prevenuto non lasciano adito a dubbi sulle violazioni ad esso addebitate, per i motivi ut supra evidenziati.

Anche la doglianza sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e’ da rigettare, rilevato che la violazione ascritta all’imputato e’ quella prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111, lettera a), e non dal comma 5, stesso articolo, per la quale l’articolo 159, comma 2, lettera a), prevede la pena alternativa dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00, e non da euro 500,00 a euro 2.000,00, come sostenuto erroneamente in ricorso, di talche’, il giudice, nel quantificare il trattamento sanzionatorio ha preso le mosse da una pena base di euro 2.500,00 del tutto vicina al minimo edittale; come, parimenti, per l’ulteriore violazione di cui all’articolo 134, in relazione alla quale il decidente ha indicato una pena base di euro 750,00, di poi ridotta a euro 500,00, che viene sanzionata dal comma 2, del predetto articolo 159, con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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