Se l’immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?
Fino a che punto si estende la responsabilità dell’appaltatore per quanto riguarda i lavori eseguiti? E per quanto riguarda i danni cagionati in causa del cantiere?
Il destinatario dell’accertamento sulla sicurezza sui cantieri (cioè il controllo su i ponteggi, il piano di sicurezza, gli obblighi di formazione dei lavoratori..) può legittimamente opporsi alla sanzione perché non era presente il proprio difensore? Perchè?
Esiste un dovere di controllo del committente sull’operato dell’appaltatore? Se sì di che estensione è?
Fino a quanto si estendono le responsabilità dell’appaltatore?
A chi spetta stabilire se il committente abbia colpe per aver affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive?
L’appaltatore è responsabile per i vizi di costruzione dell’edificio, ma il committente può essere chiamato a rispondere per i suddetti vizi? Se sì, in che casi?
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del […]