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Federproprietà AbruzzoCessazione anticipataCorte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 3 aprile 2013, n. 8095

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 3 aprile 2013, n. 8095

La sospensione del pagamento dei canoni di locazione può giustificare la risoluzione del contratto? Perché?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Margherita – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16724/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/02/2007, R.G.N. 120/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 ottobre 2005 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS), che aveva intimato lo sfratto per morosita’ a (OMISSIS) in relazione ad un immobile destinato ad uso commerciale, in virtu’ di un contratto di locazione stipulato in data 1 luglio 1999 e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione dello stesso, condannando il (OMISSIS) al pagamento di euro 11.035, 36, oltre accessori e spese.

Su gravame del (OMISSIS), la Corte di appello di Catanzaro il 27 febbraio 2007 confermava la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a sette motivi e depositando memoria e costituzione di nuovo difensore.

Resiste con controricorso la (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (nullita’ della sentenza. Violazione dell’articolo 112, per omessa decisione in ordine a un motivo di appello e per ultrapetizione con riferimento alla domanda di intimazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente lamenta l’omesso esame in sede di appello delle sue deduzioni e comunque il vizio di ultrapetizione, in quanto la (OMISSIS) avrebbe proposto una domanda di intimazione di fratto per morosita’ con relativa risoluzione ex articolo 1457 c.c., del rapporto locatizio e poi l’avrebbe mutata in domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione ope legis ex articolo 1456 c.c..

A corredo della illustrazione della doglianza il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

“Dica l’Ecc.ma Corte se sia affetta da vizio di omessa pronuncia la sentenza che ometta di pronunciare sul motivo di appello con cui si denunzi il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado; dica altresi’ la Corte se sia affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, a fronte di una domanda di risoluzione ai sensi dell’articolo 1453 c.c., conseguente all’intimazione di sfratto per morosita’ dichiari la risoluzione ai sensi dell’articolo 1457 c.c., in assenza di domanda di parte”.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

A prescindere dalla circostanza, rilevata dalla resistente, che come risulta anche dalle conclusioni rassegnate e trascritte dallo stesso ricorrente, tale censura non e’ stata oggetto di appello, va posto in rilievo che il quesito non e’ conferente perche’ si concreta in un astratto interrogativo circolare che gia’ presuppone una risposta o meglio la cui risposta e’ completamente disancorata dal caso in esame e, quindi, non consente di risolvere la fattispecie sub iudice (Cass. n. 7179/09).

Peraltro, la censura e’ infondata perche’ il giudice dell’appello, non essendone stato investito, non poteva pronunciarsi.

2.- Con il secondo motivo (Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe valutato se fosse o meno grave l’inadempimento imputato ad esso ricorrente.

Alla illustrazione della censura non segue il c.d. quesito di fatto, ossia la sintesi logico-giuridica del fatto decisivo e controverso.

Peraltro, il giudice a quo ha precisato che la morosita’ ha avuto inizio prima delle infiltrazioni e l’inadempimento del (OMISSIS) era particolarmente grave per avere omesso il pagamento dei canoni anche nel periodo successivo (p. 5 sentenza impugnata).

3.- Con il terzo motivo (violazione degli articoli 1456, 1457 e 1460 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), in estrema sintesi, da un lato il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto che la sospensione del pagamento consentiva ex se la risoluzione, dall’altro che nel caso di eccezione di inadempimento il giudice avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico (p. 14 ricorso).

A corredo della illustrazione della doglianza il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

Dica l’Ecc.ma Corte se l’eccezione di inadempimento possa essere sollevata nei confronti della domanda di risoluzione e a fronte dell’azione della parte volta a far dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1457 c.c., e della dichiarazione della parte di valersi di una clausola risolutiva espressa; e se nel caso di eccezione di inadempimento il giudice debba o meno procedere alla valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti delle parti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico e stabilendo se sussista tra l’inadempimento dell’una e il precedente inadempimento dell’altra relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalita’ rispetto alla funzione econonomico – sociale del contratto valutando anche il comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda che offra il pagamento”.

Al riguardo va detto che il quesito non si attaglia al caso di specie e non scalfisce il convincimento del giudice dell’appello, il quale ha accertato, in primis, che la sospensione del pagamento dei canoni era iniziata senza alcuna giustificazione, per cui di per se’ avrebbe comportato la risoluzione del contratto e poi ha valutato gli opposti comportamenti al punto da ritenere che il mancato intervento della (OMISSIS), ove fosse da ritenere effettivamente intempestivo, avrebbe rappresentato un inadempimento di lieve entita’ rispetto a quello ben piu’ rilevante del (OMISSIS) (p. 5 sentenza impugnata).

4.- Cio’ detto, va disatteso il quarto motivo (Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), con cui il ricorrente denuncia un vizio logico nella motivazione anche con riferimento alla valutazione della proporzionalita’ della condotta (p. 17 ricorso) e, comunque, si tratta di una richiesta di valutazione di documenti e di prove dedotte che sono stati disattesi in modo corretto dal giudice a quo.

5. Di qui, il rigetto del quinto motivo (Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), dichiarato espressamente connesso al precedente, precisandosi, peraltro, che il giudice dell’appello ha valutato la condotta delle parti anche secondo il criterio della buona fede cui esse hanno il dovere di uniformarsi (p. 4-5 sentenza impugnata).

6.- Con il sesto motivo (Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente si duole di omessa motivazione sull’elemento psicologico circa l’inadempimento dell’obbligazione di cui all’articolo 1576 c.c., conseguente al verificarsi dell’allagamento dei locali e con il settimo (Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) rinviene una insufficiente motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso per il giudizio, a suo avviso consistente, nella circostanza che per i canoni delle mensilita’-marzo/aprile 2004 vi sia stata l’offerta banco judicis: circostanza, a suo dire, rilevante per valutare il comportamento c.d. inadempiente.

Le due censure costituiscono, in realta’, una unica doglianza.

Al riguardo, il Collegio osserva che esse non meritano accoglimento non solo per quanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, e’ rinvenibile nella sentenza impugnata e per quanto detto in precedenza, ma perche’ non si puo’ parlare di omessa motivazione, tenuto conto che il giudice dell’appello ha precisato che lo stesso (OMISSIS) aveva ammesso che avrebbe potuto intervenire per eliminare l’inconveniente o almeno per ridurne la portata, ma che giuridicamente non ne aveva alcun obbligo.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.200 di cui 200 per spese, oltre accessori come per legge.

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