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Federproprietà AbruzzoResponsabilità del ConduttoreCorte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6292

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6292

In caso di lavori di ristrutturazione da cui scaturiscano infiltrazioni, chi fra locatore, conduttore ed appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14688/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);

- intimati -

sul ricorso 16689/2007 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del Liquidatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 18258/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1654/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2006, R.G.N. 9184/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ ed in subordine il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 16916/2002 il Tribunale di Roma – decidendo sulla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni di acqua proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. (di seguito brevemente (OMISSIS) s.r.l.) nei confronti dell’ (OMISSIS) s.p.a. (ora Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.) e di (OMISSIS), rispettivamente conduttrice e proprietario dell’immobile sovrastante quello condotto in locazione per uso commerciale dall’attrice, nonche’ sulla chiamata in causa della ditta (OMISSIS), che aveva eseguito lavori commissionatole dalla (OMISSIS) s.p.a. – condannava in solido la ditta (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) al risarcimento danni in favore della (OMISSIS) s.r.l. liquidandoli in euro 47.264,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava, invece, la domanda contro (OMISSIS); condannava l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS); compensava quelle tra l’attrice e il (OMISSIS).

La decisione, gravata da impugnazione principale della ditta (OMISSIS) e incidentale della (OMISSIS) s.r.l. e del (OMISSIS), era confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 04.04.2006, rigettava gli appelli proposti in via principale e incidentale e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore delle altre parti.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ditta (OMISSIS), svolgendo un unico motivo.

Hanno resistito sia la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, depositando controricorso e ricorso incidentale tardivo, articolato in sette motivi, sia (OMISSIS), il quale, a sua volta, ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato, affidato a unico motivo, nonche’ controricorso avverso il ricorso incidentale della (OMISSIS).

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta da parte della Curatela dell’ (OMISSIS) s.p.a..

Sono state depositate memorie da parte della (OMISSIS) e del (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si da atto che i ricorsi, proposti in via principale e incidentale, avverso la stessa sentenza vanno riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ..

Gli stessi ricorsi – avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) – sono soggetti, in forza del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2 e della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, alla disciplina di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., e segg., come risultanti per effetto del cit. Decreto Legislativo n. 40 del 2006.

2. Il punto nodale della controversia e’ rappresentato dall’individuazione della responsabilita’ delle infiltrazioni di acqua, lamentate dalla (OMISSIS) e causalmente ricondotte da entrambi i giudici del merito, sulla scorta delle risultanze istruttorie (c.t.u.; prova orale) al mancato serraggio delle valvole dei radiatori nel corso dei lavori di ristrutturazione commissionati dall’ (OMISSIS) alla ditta (OMISSIS).

Sulla base di tali premesse fattuali la responsabilita’ dell’evento e’ stata ascritta sia al (OMISSIS) (indipendentemente dalla qualificazione del relativo contratto, come di lavoro o di appalto) in considerazione dell’autonomia con cui lo stesso effettuo’ le opere in questione, sia alla committente (OMISSIS), avuto riguardo alla sua qualita’ di conduttrice e, quindi, di custode dei locali dove si trovavano i radiatori (ex articolo 2055 cod. civ.), segnatamente nel momento in cui avvenne il riempimento e l’avviamento dell’impianto. E’ stata, invece, esclusa la responsabilita’ del proprietario e locatore (OMISSIS) “perche’ era il conduttore ad avere la custodia (…) le opere furono commissionate dal conduttore e il danno origino’ non dall’impianto centrale, bensi’ dalle valvole presenti in quei locali condotti in locazione”, ritenendosi irrilevante che “il proprietario dell’immobile e dell’intero stabile e, per esso il portiere” avessero provveduto al riempimento dell’impianto, perche’ “quest’ultima operazione ha solo evidenziato il lavoro male eseguito, ma non e’ stata generatrice diretta del danno” (cfr. ultima pag. sentenza impugnata).

2. Con l’unico motivo di ricorso principale si denuncia falsa applicazione degli artt.1655, 1667 e violazione degli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ. , n. 3). Con il quesito conclusivo ex articolo 366 bis cod. proc. civ. si chiede a questa Corte “se la ditta (OMISSIS) era tenuta, ai sensi dell’articolo 1667 c.c., in ogni caso, a rispondere dei danni che si sono verificati all’interno dell’immobile condotto in locazione dalla (OMISSIS) s.r.l., nonostante avesse consegnato i lavori da tempo ed avvisato la committente e il proprietario dell’impianto della necessita’ di riempirlo per verificare la corretta tenuta delle valvole dei radiatori, o se la responsabilita’ ricadeva esclusivamente sulla committente e sul proprietario dell’impianto, applicando i principi di cui agli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 c.c. che qui si presumono non applicati correttamente dalla Corte di appello”.

2.1. Il motivo e’ inammissibile per l’inadeguatezza del quesito che lo correda. Invero, secondo i canoni elaborati da questa Corte, il quesito inerente ad una censura in diritto ai sensi dell’articolo 366 bis cod. proc. civ., prima parte – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non puo’ essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile; e, dovendosi risolvere in una sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, non puo’ consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura cosi’ come illustrata nello svolgimento del motivo, occorrendo che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il diverso principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata (v. Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14 febbraio 2008, n. 3519). In altri termini il quesito di diritto di cui all’articolo 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilita’ del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

2.2. Cio’ posto e precisato che i canoni sopra indicati vanno applicati anche dopo la formale abrogazione della norma, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volonta’ del legislatore di assicurare ultra-attivita’ alla medesima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), si osserva che il quesito sopra testualmente riportato non risulta informato allo schema delineato da questa Corte, posto che non reca la riassuntiva indicazione:

ne’ degli aspetti di fatto rilevanti, risolvendosi sostanzialmente nella sola evocazione di argomenti difensivi (quali l’avvenuta consegna dei lavori “da tempo” e le “avvertenze” date al committente) peraltro inconferenti nei rapporti con il terzo danneggiato;

ne’ del modo in cui le questioni proposte sono state decise dai giudici del merito, prospettando, piuttosto, questioni nuove, qual e’ quella della decadenza dalla garanzia, (peraltro eccentrica rispetto al decisum, in cui non rileva il rapporto interno appaltatore/committente, ma la responsabilita’ dell’appaltatore verso terzi) o quella della responsabilita’ del (OMISSIS) ex articolo 2049 cod. civ. (sulla base di presupposti fattuali – quali la qualita’ di datore di lavoro del portiere del Condominio – che non risultano essere stati posti a sostegno della domanda introduttiva della (OMISSIS));

e neppure della diversa regola di diritto, la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, affidandosi a questa Corte di verificare se una congerie di norme sia stata o meno correttamente applicata nel caso di specie.

Orbene l’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di fornire una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’. D’altro canto l’inadeguatezza del quesito e’, a ben vedere, il riflesso della stessa aspecificita’ ed eccentricita’ del motivo di ricorso, laddove, come innanzi accennato, introduce temi di dibattito completamente nuovi ovvero implica decisione su elementi di giudizio, pure in fatto, che non risultano aver formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, rivelandosi, in ogni caso, insuscettibili di valutazione in questa sede.

Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’articolo 334 cod. proc. civ., comma 2, l’inammissibilita’ del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. (peraltro in linea con le tesi difensive del ricorrente principale, per la parte intesa alla riforma del rigetto della domanda verso il (OMISSIS)), siccome proposto con atto inoltrato per la notifica il 7 giugno 2007 dopo il decorso del termine annuale di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza in data 4 aprile 2006.

Risulta, invece, assorbito il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS).

4. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente principale e il controricorrente (OMISSIS).

Si ravvisano, invece, i giusti motivi di cui all’articolo 92 cod. proc. civ. (nel testo qui applicabile, ratione temporis, anteriore alla Legge n. 263 del 2005) per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita’ tra le altre parti, avuto riguardo alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo e considerata la gia’ rilevata parziale assimilazione delle relative tesi difensive con quelle a sostegno del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale tardivo e assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di (OMISSIS), liquidandole in euro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per compensi) oltre accessori come per legge; compensa le stesse spese tra le altre parti.

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