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Federproprietà AbruzzoPrivacyCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 71

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 71

Il condominio incappa in una violazione della privacy se installa una videocamera nel parcheggio condominiale?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31242/2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo ex articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1536/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO, depositata il 06/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro del 6 ottobre 2005, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dall’avv. (OMISSIS), la ricorrente era stata condannata al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 241,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonche’ alle spese di lite, a titolo di quota di rimborso di spese anticipate dal (OMISSIS) quale condomino, per l’installazione, in via d’urgenza, di una telecamera a circuito chiuso con video-registratore semestrale, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento, ulteriori rispetto a quelle denunciate al Questore di Catanzaro da alcuni condomini in data 3 giugno 2004. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all’articolo 366 bis c.p.c. – inserito nel codice di rito dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6, ed abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera d), in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (6 ottobre 2005), pur se la parte ricorrente ha, comunque, formulato, quattro quesiti di diritto.

2. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1134 c.c., la ricorrente assume che, alla luce della disposizione di cui all’articolo 1134 c.c., nel nostro ordinamento vige il principio che, in tema di condominio, le spese relative alle parti comuni devono essere autorizzate dall’assemblea o dall’amministratore e, in mancanza di dette autorizzazioni, la spesa sostenuta dal singolo condomino non puo’ essere rimborsata, salvo si tratti di spesa urgente; affinche’ la spesa abbia i caratteri dell’urgenza ex articolo 1134 c.c., e affinche’, quindi, ne possa essere richiesto il rimborso e necessario che non vi sia il tempo necessario per far deliberare l’assemblea; nella specie il (OMISSIS) avrebbe sostenuto la spesa in parola, non necessaria, non urgente ne pertinente, senza aver dimostrato l’impossibilita’ che sulla stessa decidesse l’assemblea, essendovi, peraltro, il tempo a cio’ necessario ne’ ostandovi la mancanza di un amministratore del condominio, in quanto ben avrebbe potuto il (OMISSIS) convocare l’assemblea ex articolo 66 disp. att. c.c.; il (OMISSIS) autonomamente avrebbe deciso di sostenere la spesa de qua installando una illecita e illegittima telecamera, in tal modo esautorando l’assemblea e impedendo alla stessa di discutere e valutare la questione; la spesa affrontata non avrebbe alcuna pertinenza logica e diretta con i presunti danneggiamenti; con la installazione della telecamera il (OMISSIS) procederebbe, senza alcuna preventiva autorizzazione del Garante e senza il consenso dei soggetti, le cui immagini e i cui dati vengono O trattati, alla raccolta, alla visione e al controllo delle persone – tra cui il presidente, i dipendenti e gli associati dell’associazione ricorrente, avente sede nello stabile condominiale di cui si discute -, dei loro dati e delle loro abitudini; l’installazione della telecamera violerebbe l’articolo 615 bis c.p.; la decisione di installare la telecamera in questione non sarebbe stata neppure ex posi confermata o ratificata dall’assemblea.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume l’ (OMISSIS) – che la sentenza impugnata va cassata perche’ priva di motivazione in relazione alle ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto il Giudice di pace ad adottare la decisione, essendosi questi limitato ad aderire supinamente alla domanda attorca; in particolare, mancherebbe ogni motivazione in relazione all’illegittima omessa convocazione dell’assemblea, alla congruita’ e pertinenza logica tra la presunta urgenza e la spesa sostenuta per l’installazione della telecamera nonche’ alla prospettata violazione della riservatezza e della privacy dell’associazione ricorrente dei suoi dipendenti e associati e comunque delle altre persone ignare della telecamere e non consenzienti alle riprese; neppure vi sarebbe motivazione in relazione alla mancata preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale alla spesa ne’ alla sua convalida o ratifica o conferma ex posi da parte della medesima assemblea.

4. Entrambi i motivi vanno disattesi.

4.1. Ed invero, le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equita’ in controversie di valore non eccedente i millecento euro e soggette “ratione temporis” al regime impugnatorio antecedente a quello di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – come quella all’esame – sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonche’ per violazione dei principi informatori della materia e per nullita’ attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contrasto.

4.2. In particolare le predette sentenze sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, – alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale – soltanto in relazione ai principi informatori della materia, e cioe’ di principi ai quali si e’ ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina della materia (v., in motivazione, Cass. 14 luglio 2011, n. 15460; Cass. 18 giugno 2008, n. 16545), restando, invece, preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale (v. Cass. sez. un. 14 gennaio 2009, n. 564); ne consegue che costituisce onere del ricorrente (Cass. 22 febbraio 2011, n, 4282; Cass. 23 maggio 2006, n. 12147 e Cass. 10 gennaio 2007, n. 284) indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilita’ del ricorso.

4.3. Nella specie il ricorrente, con il primo motivo, pur facendo genericamente riferimento ad un principio del nostro ordinamento in rema di spese condominiali, ha, in concreto, lamentato a tale riguardo la sola violazione della norma di cui all’articolo 1134 c.c., dolendosi della non ricorrenza, nella specie, dei presupposti per l’anticipazione e la rimborsabilita’ di spese condominiali, senza peraltro neppure dedurre come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con il predetto principio; ne’ peraltro allega – come era suo onere – che il supposto principio desunto dall’articolo 1134 c.c., sia anche un principio informatore della materia ne’ tanto e’ allegato in relazione al pur invocato principio di tutela di riservatezza e della privacy (v. Cass. 29 aprile 2010, n. 10371 Cass. 22 giugno 2005, n. 13377; Cass., ord. 15 aprile 2005, n. 7872).

A quanto precede deva aggiungersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615 bis c.p.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’articolo 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (v. Cass., pen., 29 ottobre 2008, n. 44701).

4.4. Il primo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.5. Quanto ai lamentati vizi motivazionali, va anzitutto precisato che, pur avendo indicato nella rubrica del secondo motivo “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il ricorrente nell’illustrazione del motivo all’esame ha censurato la sentenza impugnata solo per omessa motivazione in ordine ai fatti controversi. In realta’, la sentenza di merito risulta motivata e all’evidenza non trattasi di motivazione apparente, in relazione ai profili evidenziati, risultando gli stessi comunque esaminati dal primo giudice, avendo il predetto giudice ritenuto sussistente la necessita’ e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola e’ stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con cio’ implicitamente escludendo la lamentata violazione di privacy.

4.6. Il secondo motivo va, pertanto, disatteso.

5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,

seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittitnita’, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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