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Federproprietà AbruzzoUsucapioneCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4264

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4264

È sufficiente il mero possesso ultraventennale per acquisire la proprietà di un immobile?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31150/06) proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2275 depositata il 17 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per parte ricorrente, e (OMISSIS), per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, in subordine per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30 novembre 1992 la (OMISSIS) a r.l. in liquidazione evocava, dinanzi ai Tribunale di Roma, (OMISSIS) esponendo che il giorno 25.4.1964 (OMISSIS) aveva effettuato la prenotazione dell’appartamento posto al piano attico dello stabile sito in (OMISSIS), costruito dalla medesima cooperativa e che successivamente aveva occupato abusivamente il piano superattico destinato a locale comune lavatoio e locale da sgombero, trasformandolo in appartamento; aggiungeva che il 20.5.1988 la (OMISSIS) aveva dato le proprie dimissioni in relazione alla quota dell’appartamento posto ai piani attico e superattico, recedendo da ogni rapporto con la cooperativa e che deceduta la ex socia l’8.2.1992 nei rapporti gli era subentrato per successione il figlio, (OMISSIS), al quale, con lettera del 10.1.1992, era stato comunicato l’invito a restituire l’immobile, mai assegnato ad alcuno, ma questi non vi aveva provveduto; tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento dell’indennita’ di occupazione da determinarsi in corso di causa.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del (OMISSIS), il quale eccepiva l’intervenuta usucapione ventennale dell’appartamento per avere la madre posseduto l’appartamento interno 14 ininterrottamente dal 25.4.1964 alla data del decesso, avvenuto l’8.2.1989, e per avere egli, quale unico erede, continuato nel possesso, per cui spiegava riconvenzionale in tal senso, il giudice adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea – e per l’effetto respingeva quella riconvenzionale – condannando il convenuto all’immediato rilascio dell’immobile. In virtu’ di rituale appello interposto dal (OMISSIS), con il quale lamentava l’erroneita’ della decisione del giudice di primo grado per non avere ritenuto provata l’interversione del possesso, riconducendo la fattispecie nell’ambito dell’articolo 1141 c.c., comma 2, anziche’ nel comma 1, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della cooperativa appellata, respingeva il gravame. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava la correttezza della valutazione dei fatti e della normativa applicata dal giudice di prime cure, stante la prova offerta a fondamento delle ragioni attoree dalla copia del libro soci della cooperativa ove risultavano la prenotazione alla data del 25.4.1964 “di appartamento attico e superattivo” e dalla data del 20.5.1986 le dimissioni della (OMISSIS) quale socia.

Aggiungeva che seppure il (OMISSIS) aveva precisato che la (OMISSIS) non avrebbe potuto prenotare i locali adibiti a servizi, non spiegava pero’ la prenotazione del superattico a quale consistenza immobiliare potesse riferirsi, atteso che il piano attico si identificava negli interni 12 e 13, il superattico costituiva l’interno 14; del resto la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti all’anno 1986 confermavano l’identificazione del piano superattico con l’appartamento interno 14, immobile che nella scheda della visura catastale del 30.6.1987 risultava, nella attuale consistenza, essere intestato alla cooperativa. Da quanto sopra la corte di merito traeva il convincimento che la (OMISSIS) nel dimettersi dalla qualita’ di socia prenotata ria di appartamento posto al piano attico e superattico rinunciava alle quote prenotate, in ordine alle quale si era instaurato un rapporto di mera detenzione e non di possesso, per cui il (OMISSIS) per dare prova dell’intervenuta usucapione dell’appartamento avrebbe dovuto dimostrare l’interversio possessionis, non deponendo in tal senso la concessione in locazione del bene a terzi, temporalmente inidonea perche’ manifestazione recettizia solo nel 1986, ne’ la presentazione di istanza di sanatoria ai fini edilizi che poteva essere prodotta da chiunque.

Concludeva affermando che l’atto di recesso della (OMISSIS) alle quote dell’attico e del superattico costituivano prova dell’inequivoca volonta’ della stessa di rinunciare tacitamente all’usucapione, per cui solo successivamente avrebbe potuto essere computato un nuovo periodo ai fini della maturazione del tempo occorrente per l’acquisizione del bene a titolo originario. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato su un unico motivo, al quale ha resistito la cooperativa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardivita’ dei ricorso dedotta da parte controricorrente.

Essa destituito di fondamento posto che la richiesta di notifica a mezzo posta del ricorso venne depositata presso l’Ufficio Unico U.G. della Corte di Roma e da questo inviato ex articolo 149 c.p.c. il 20.11.2006 e quindi certamente in tempo utile rispetto al decorso dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello del 21.9.2006 (ex multis, Cass. n. 21409 del 2004 e n. 13216 del 2009); che, poi, la consegna al destinatario sia stata eseguita solo il giorno successivo e’ dato imputabile alla organizzazione dell’Ufficio postale, organizzazione che e’ del tutto indifferente ai fini della tempestivita’ della consegna per la notifica.

Si puo’ quindi venire all’esame dell’unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione o errata interpretazione degli articoli 1140, 1141 e 1158 c.c., oltre a insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la corte di merito ritenuto risolutiva ai fini della decisione l’annotazione sul libro soci della cooperativa della prenotazione in cui veniva indicato “di appartamento attico e superattivo”, affermazione in contraddizione con la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti l’anno 1986, dove risultano per l’int. 14 sia il nome della (OMISSIS) sia quello del conduttore, in virtu’ delle quali la stessa non poteva considerarsi mera detentrice dell’int. 14 al superattico, appartamento abusivamente occupato, per cui nessuna conseguenza doveva farsi discendere dalle dimissioni della socia relativamente all’int. 14. Il motivo culmina nel seguente quesito: “Dica la Suprema corte se l’occupazione abusiva di locali servizi comuni da parte del socio di una cooperativa edilizia costituisca possesso o mera detenzione, in conseguenza delle dimissioni relativamente ad appartamenti prenotati”. Il ricorso, poiche’ attiene a sentenza depositata il 17 maggio 2006, deve essere strutturato in conformita’ all’articolo 366 bis c.p.c., secondo periodo (introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2; in tal senso, Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603). Cio’ posto, con l’unico motivo il (OMISSIS) denuncia, nel medesimo contesto, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Al riguardo si ricorda che le Sezioni unite civili di questa Corte hanno affermato (sentenza 1 ottobre 2007 n. 20603) che il quesito dell’impugnazione di legittimita’, conclusivo di qualsiasi motivo addotto nel ricorso per cassazione, e’ da concepire quale istituto di genere, di cui si danno le due specie del quesito di diritto, previsto dall’articolo 366 bis c.p.c., primo periodo, e del quesito motivazionale, previsto dall’articolo 366 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo. La formulazione del primo e’ richiesta espressamente dal legislatore, mentre l’altrettanto necessaria formulazione del secondo e’ desunta implicitamente dal fondamento dell’istituto del quesito dell’impugnazione di legittimita’. Tale fondamento risiede nel bilanciamento o coniugazione dell’interesse personale e specifico del ricorrente ad una decisione della lite diversa (e piu’ favorevole)” con “quello generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge”, onde alle parti e’ “imposto l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una soluzione piu’ favorevole da quella adotta dalla sentenza impugnata”. Detta interpretazione esige che il ricorrente formuli i motivi di ricorso secondo il metodo della spiegazione dei fatti attraverso l’analisi dei loro elementi. Cio’ significa, alla stregua della giurisprudenza di questa corte che si e’ venuta formando nelle prime applicazioni del nuovo regime processuale, che non possono piu’ proporsi, come accadeva nel regime precedente, motivi cumulativi per violazione di legge e per vizi di motivazione e che devono essere tenuti distinti i motivi per le diverse illegittimita’ previste nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4; in particolare, il motivo per violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve evidenziare l’elemento strutturale della norma che si assume violato e deve essere tenuto distinto rispetto al proposto differente vizio di motivazione della sentenza impugnata (cosi’, Cass. 19 ottobre 2006 n. 22499; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4071; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 16 marzo 2007 n. 6278; Cass. 26 marzo 2007 n. 7258; Cass. 7 giugno 2007 n. 13229; Cass. 21 giugno 2007 n. 14385; Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 11 luglio 2007 n. 15584; Cass. 17 luglio 2007 n. 15949; Cass. 18 luglio 2007 n. 16002; Cass. 27 luglio 2007 n. 16615; Cass. 3 agosto 2007 n. 17108; Cass. 25 settembre 2007 n. 19892; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. 22 ottobre 2007 n. 22059; Cass. 29 gennaio 2008 n. 1906).

Nel caso di specie si deve osservare, anzitutto, che la censura e’ plurima, perche’ con essa si denunciano indistintamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, quest’ultima critica, peraltro, sotto il duplice profilo della insufficienza e della contraddittorieta’. Ora, mentre, in base al precetto dell’articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2, ci si dovrebbero attendere tanti diversi corpi argomentativi quante sono le doglianze denunciate nell’epigrafe del motivo di impugnazione, le argomentazioni del ricorrente, di cui si e’ qui tentata una sintesi, si sviluppano unitariamente e si succedono indistintamente.

Questa sola constatazione potrebbe considerarsi sufficiente per comportare l’inammissibilita’ del motivo di impugnazione. Tuttavia, volendo effettuare una minuziosa verifica del discostamento del ricorrente dal principio che ispira l’articolo 366 bis, comma 1, n. 2, si osserva che dall’argomentare del ricorrente si desume, anzitutto, che il quesito non e’ pertinente o comunque esaustivo nell’argomentare l’usucapione della madre.

Inoltre, nessuna specifica doglianza e’ rivolta a censurare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo relativo alla rinuncia della sua dante causa all’usucapione dell’immobile di cui era socia prenotataria. Al riguardo, infatti, si sarebbero dovute illustrare “le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2).

In mancanza di tali specificazioni, si deve ritenere che la denuncia sia inammissibile per genericita’.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione regolate sulla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 6.300,00, di cui euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

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