Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 dicembre 2012, n. 23189
In tema di distanze minime, come si deve interpretare il termine "costruzioni" che utiliza l'art. 873 del codice civile?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19246/2006 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato GIARDINO Livio;
- controricorrente -
e contro
(OMISSIS) SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 372/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un fabbricato in (OMISSIS), agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo nei confronti di (OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS) e proprietario di un edificio posto sui area confinante, per il rispetto delle distanze legali tra le due costruzioni. A sostegno della domanda deducevano che l’edificio del convenuto era stato eretto in parte in aderenza ad una porzione del loro fabbricato e in parte a distanza inferiore a quella prevista dalla disposizioni regolamentari, e che, inoltre, l’edificazione in aderenza era stata eseguita chiudendo due finestroni. Chiedevano, pertanto, la demolizione della costruzione del convenuto e la condanna di lui al risarcimento dei danni arrecati da immissioni di calcestruzzo all’interno dei locali di loro proprieta’.
Resistendo in giudizio il convenuto, il Tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria.
Sull’impugnazione degli attori, tale sentenza era solo parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Brescia, che rideterminava in euro 1.851,00, oltre rivalutazione in base agli indici Istat, l’ammontare del risarcimento.
Rilevata “l’estraneita’ alla lite” della (OMISSIS) s.r.l., affermatasi nel giudizio d’appello cessionaria dell’azienda di (OMISSIS), osservava la Corte territoriale che dalle certificazioni del comune e dalla relazione del c.t.u. risultava che tutte le particelle identificati ve degli immobili in questione rientravano, secondo il piano di fabbricazione vigente all’epoca, nella zona industriale, ma che una delle particelle che individuavano la proprieta’ (OMISSIS), e cioe’ la n. (OMISSIS), rientrava anche nel PIP (Piano per gli insediamenti produttivi) che prevedeva la possibilita’ di edificare in aderenza o comunque sui corrane. In particolare, l’edificio di proprieta’ (OMISSIS) risultava eretto su particelle soggette a differenti regimi, e cioe’ il mapp. (OMISSIS) sottoposto al piano di fabbricazione e il mapp. (OMISSIS) al PIP, con la conseguenza che la costruzione quanto al primo doveva rimanere alla distanza di tre metri dall’edificio di proprieta’ (OMISSIS), mentre in ordine al secondo avrebbe dovuto restare a cinque metri di distanza, salva la possibilita’ di attestarsi sul confine limitatamente al fronte e all’altezza di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PIP. Rilevava, quindi, che siccome le pareti sud-est e sud-ovest (la prima cieca, la seconda munita di aperture lucifere) del fabbricato degli attori si ergevano a confine, rispettivamente, con i mappali (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva diritto di costruire sul mapp. (OMISSIS) in aderenza dell’edificio attoreo, sia pure nei limiti dell’altezza di questo, come era avvenuto, mentre la residua parte interessata dal mapp. (OMISSIS) si trovava a cinque metri dal confine, essendo irrilevanti, in quanto tali da non integrare il concetto di costruzione, lo scivolo e la rampa aerea collocate nello spazio interposto.
Per la cassazione di detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a due articolati motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’articolo 366 bis c.p.c., essendo quest’ultima norma inapplicabile ratione temporis (la sentenza impugnata e’ stata depositata il 10.5.2005, e dunque prima del termine d’inizio efficacia di detta disposizione, indicato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006 nel 2.3.2006).
2. – Col primo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c., e segg. articoli 29 e 30 del regolamento edilizio del comune di (OMISSIS).
Sostiene parte ricorrente che detto regolamento stabilisce che la minore distanza in assoluto dal confine e da un fabbricato adiacente, misurata nel loro punio piu’ vicino all’erigendo edificio, non deve essere inferiore a m. 3, salvo diversi valori stabiliti da norma del programma di fabbricazione. Cio’ posto, osserva che la porzione di fabbricato eretta dal (OMISSIS) sul mapp. (OMISSIS) si trova solo in parte in aderenza al fabbricato (OMISSIS), eretto sul mapp. (OMISSIS), posto che per altra parte si trova semplicemente a confine con i mappali (OMISSIS). In secondo luogo, il principio della prevenzione e la facolta’ di costruire in aderenza, desumibili dall’articolo 873 c.c., e segg., non trovano applicazione nel caso in cui i regolamenti comunali impongano distacchi assoluti dal confine, e cio’ nonostante la presenza di un fabbricato costruito anteriormente sul confine stesso. Da tanto consegue l’ineludibilita’ del distacco minimo di tre metri dal confine rispetto al fondo distinto dai mapp. (OMISSIS), e di dieci metri dalle costruzioni, rispetto ai fabbricati di proprieta’ (OMISSIS) di cui ai mapp. (OMISSIS).
3. – Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c., e segg. e degli articoli 2 e 6 del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) del comune di (OMISSIS), nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria moti visione riguardo ad un punto decisivo della controversia.
Il regolamento edilizio prevede per l’intero territorio comunale due concorrenti distacchi, ossia almeno dieci metri tra fabbricati e almeno tre metri dal confine, e soltanto per quest’ultimo sono fatti salvi i diversi valori fissati da norme del programma di fabbricazione. Il PIP, stabilita una distanza minima di cinque metri dai confini, prevede per i lotti 8 e 9, di proprieta’ (OMISSIS), che a confine con aree non facenti parti del PIP e’ ammessa la costruzione a confine limitatamente al fronte e all’altezza di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore di detto strumento urbanistico. Da cio’ la Corte d’appello ha erroneamente tratto, prosegue parte ricorrente, la convinzione che il (OMISSIS) avesse diritto di costruire la porzione innalzata sul mapp. (OMISSIS) in aderenza alla parete sud-ovest (cioe’ quella munita di finestroni) del preesistente fabbricato attoreo, sia pure nei limiti della sua altezza, ed ha, altrettanto erroneamente escluso che lo scivolo e la rampa aerea concretino una costruzione ai sensi dell’articolo 873 c.c.. Orbene, prosegue parte ricorrente, lo scivolo e la rampa consistono in un manufatto in calcestruzzo della lunghezza di 23 metri, con una profondita’ variabile da cinque a tredici metri, e con un’altezza che va dalla quota del fondo di proprieta’ (OMISSIS) a quella, superiore di undici metri, del lastrico di copertura dell’edificio (OMISSIS), che corrisponde al tetto del fabbricato degli odierni ricorrenti, distinto dal mapp. (OMISSIS). La consistenza del manufatto e la circostanza che questo si trova per gran parte del suo sviluppo non gia’ in aderenza a preesistenti fabbricati di proprieta’ (OMISSIS), ma a confine con questi ultimi, nonche’ la formazione di intercapedini perniciose, ad evitare le quali soccorre l’articolo 873 c.c., sono dimostrate dalla seconda relazione del c.t.u.. Del resto, prosegue parte ricorrente, la motivazione della Corte d’appello appare contraddittoria, perche’ ove anche fosse vero che la rampa aerea per passaggio pedonale non concreti una costruzione, cio’ dovrebbe comportare anche escludere che il fabbricato di proprieta’ (OMISSIS) si trovi in aderenza al fabbricato degli odierni ricorrenti di cui al mapp. (OMISSIS), perche’ detto passaggio pedonale corre per tutto il confine tra le proprieta’ delle parti, sicche’ non puo’ valere come costruzione in aderenza rispetto a detto mappale e come manufatto privo dei caratteri della costruzione rispetto all’area scoperta di cui al mapp.(OMISSIS).
Inoltre, ove anche le distanze legali dovessero essere verificate dal punto di vista considerato dalla Corte territoriale, sarebbe comunque disattesa la distanza minima di dieci metri, cosi’ come stabilita dall’articolo 29 del regolamento edilizio, rispetto al fabbricato (OMISSIS). Infatti, il PIP nulla muta in ordine alle distanze tra fabbricati, di guisa che trova applicazione al caso concreto il distacco minimo di dieci metri prescritto in via generale dal regolamento edilizio,
4. – Il primo motivo e’ fondato nei termini che seguono.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui il regolamento edilizio locale si limiti a fissare: solo la distanza minima tra le costruzioni, da quello in cui la norma regolamentare stabilisca anche (o solo) la distanza minima delle costruzioni dal confine, nel quale ultimo caso deve ritenersi derogato il principio di prevenzione ex articolo 875 c.c., perche’ l’obbligo di arretrare la costruzione e’ assoluto, come lo e’ il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che lo stesso regolamento edilizio non consenta espressamente anche tale facolta’.
4.1. – Nella specie, la Corte territoriale mostra di non essersi attenuta a tale principio, li’ dove ha escluso che la porzione del fabbricato insistente sul mappale (OMISSIS), eretta in aderenza alla preesistente parete sud-est del fabbricato degli attori, violasse le distanze legali, proprio e solo in considerazione del fatto di essere, appunto, aderente al fabbricato degli attori, non considerando il distacco di tre metri dal confine imposto dall’articolo 36 del regolamento edilizio comunale, salvo diversi valori stabiliti dalle norme di zona del programma di fabbricazione.
Resta con cio’ assorbita ogni questione relativa al distacco tra i fabbricati secondo, la medesima normativa locale.
5. – Il secondo motivo e’ fondato.
E’ fermo indirizzo di questa Corte che l’articolo 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione l all’interasse tutelato dalla norma, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilita’ o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l’idoneita’ a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrita’ del godimento della proprieta’, idoneita’ il cui accertamento e’ rimesso al giudice di merito (Cass. nn. 3199/02, 12045/00, 45/00, 5116/98, 1509/98 5956/96, 11948/93 e 5670/91).
5.1. – La sentenza impugnata si e’ limitata ad affermare che la rampa aerea e lo scivolo carraio insistenti sul fondo di proprieta’ (OMISSIS), risolvendosi in una peculiare pavimentazione di un’area libera, non rivestono il carattere di “costruzione”.
Vi e’, pero’, che per sua stessa definizione una rampa “aerea” (aggettivo che e’ riferibile a cio’ che si colloca o mostra di collocarsi nell’aria) non puo’ non essere sensibilmente elevata rispetto al suolo, e che del pari uno scivolo carraio solo se completamente interrato puo’ non risultare almeno in parte emergente dal terreno. E la circostanza che l’una e l’altro fungano da copertura di un edificio sottostante – come desume dal ricorso posto a quota inferiore rispetto a quella del fondo di proprieta’ (OMISSIS), non muta i termini della questione, perche’ nel caso di dislivello tra fondi, e’ qualificabile come costruzione, ai fini delle disposizioni sulle distanze, ogni manufatto che eccedendo la pura necessita’ di contenere il terreno piu’ elevato, esprima un’opzione ulteriore e di tipo architettonico.
Escludendo che entrambi i ridetti manufatti fossero qualificabili come costruzioni, la sentenza impugnata e’ incorsa, pertanto, nella violazione dell’articolo 873 c.c. e nel connesso vizio motivazionale, in quanto ha esaminato in maniera incongrua un punto decisivo della controversia a stregua della corretta esegesi della norma anzi detta.
6. – S’impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che nel decidere la controversia si atterra’ ai principi sopra esposti e provvedera’, altresi’, sulle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo p il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.