Menu
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoDecreto Ingiuntivo LocazioneCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6370

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6370

In caso di conduttore che non paghi le quote condominiali,un telegramma fatto al locatore può valere come ricognizione del debito?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31682/2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 942/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2012 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;
udito l’avvocato del ricorrente, che si riporta agli atti e insiste nel ricorso;
udito il Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La societa’ (OMISSIS) srl, quale locatrice, otteneva il decreto ingiuntivo per l’importo di euro 1356,41 in data 1 febbraio 2003 nel confronti del conduttore (OMISSIS) (odierno ricorrente) per il pagamento di oneri condominiali. Inizialmente la richiesta della somma veniva effettuata direttamente dall’amministratore del condominio e successivamente dalla stessa locatrice con raccomandata del 28 novembre 2001. Seguiva una fitta corrispondenza tra le parti nell’ambito della quale si collocava in data 1 dicembre 2001 un telegramma inviato dal conduttore con il quale egli “sollecitava un incontro per il pagamento delle quote condominiali arretrate”. Seguiva il decreto ingiuntivo di cui sopra che veniva opposto dal conduttore il quale deduceva di aver esercitato il diritto di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 senza alcun riscontro al riguardo. La locatrice, invece, assumeva che vi era stato con il telegramma su richiamato riconoscimento del debito e deduceva che i diritti di cui all’articolo 9 erano esercitabili solo nei confronti del condominio.

2.- Il Tribunale accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Riteneva che il conduttore non era stato posto in condizione di esercitare le facolta’ di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 e che il locatore non aveva nemmeno provato i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, attraverso la produzione di rendiconti e di piani di riparto approvati dall’assemblea. Ne’ il telegramma del 1 dicembre 2001 poteva essere qualificato come riconoscimento di debito, posto che con esso veniva solo sollecitato un incontro proprio per affrontare il problema del pagamento delle quote arretrate.

3. – La Corte d’appello, adita dalla societa’ locatrice, accoglieva l’impugnazione, qualificando il telegramma in questione come riconoscimento di debito con la conseguenza che non vi era piu’ questione in ordine alla prova del suo credito e che, una volta riconosciuto, il credito era immediatamente esigibile.

4. Il ricorrente affida il suo ricorso a tre motivi.

Resiste con controricorso la societa’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 9. Osserva il ricorrente che la norma in questione non disciplina l’esistenza del debito, ma regola soltanto la sua esigibilita’ nel senso che, finche’ non viene consentito al conduttore di accedere ai documenti, il credito e’ inesigibile.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 1988 e 2197 cod. civ., nonche’ vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente interpretato la natura del telegramma, non qualificabile come riconoscimento di debito. In ogni caso, anche a voler aderire a tale interpretazione, il credito, una volta riconosciuto, non era comunque esigibile per l’effetto della norma speciale su richiamata.

1.3. – Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 2697, 1136 c.c. e articolo 63 disp. att. cod. civ.. Secondo il ricorrente la locatrice non aveva fornito la prova del suo credito con la produzione della documentazione necessaria. Afferma che il locatore non aveva allegato al decreto ingiuntivo le delibere di approvazione dei bilanci e che il giudice di primo grado, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, aveva ritenuto necessaria la prova, non fornita. La Corte non aveva tenuto conto di tale principio.

2. Il ricorso e’ infondato e va respinto.

2.1 La Corte di appello di Roma ha ritenuto di qualificare ricognizione di debito il telegramma in data 1 dicembre 2001 dell’odierno ricorrente, inviato all’esito di una fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, oggetto della quale era appunto la contestazione del dovuto da parte del ricorrente, quale conduttore.

Di conseguenza il primo e il terzo motivo, che attengono al regime della prova e che presuppongono che non sia intervenuto alcun riconoscimento di debito, devono essere trattati dopo il secondo, che riguarda anche la corretta interpretazione del telegramma in questione (se esso possa costituire o meno ricognizione di debito).

Il secondo motivo va, quindi, trattato con priorita’.

2.2 La censura proposta e’ relativa alla violazione degli articoli 1988 e 2697 c.c. con riguardo ai principi posti in materia di oneri condominiali dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 nonche’ deduce vizi di motivazione. Ritiene il ricorrente che il contenuto del telegramma in questione non possa essere valutato come ricognizione di debito perche’ “non era stata specificata l’intensione di pagare” e “non viene indicato l’importo del debito riconosciuto”.

Trattandosi di interpretazione di atti di parte, la censura di violazione di legge doveva riguardare la violazione dei canoni di interpretazione di cui all’articolo 1362 c.c. e segg.. La censura al riguardo e’ carente, risultando l’altra, relativa al vizio di motivazione, oltre che inammissibile sotto il profilo di cui all’articolo 366-bis c.p.c., perche’ del tutto mancante del necessario momento di sintesi, anche infondata.

Occorre osservare, infatti, che la Corte di merito sul punto ha ampiamente ed adeguatamente motivato, non solo sulla base della interpretazione letterale del telegramma, ma anche tenendo conto del comportamento delle parti. La Corte, infatti, ha rilevato che, all’esito della fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, era intervenuto il telegramma in questione, nel quale era espressa la chiara volonta’ del ricorrente di fissare un incontro non per discutere della questione, ma “per il pagamento delle quote condominiali arretrate”. Di qui, la ritenuta volonta’ di adempiere alla propria obbligazione, derivante, nel suo importo, dal contenuto univoco della pregressa corrispondenza. Infondata e’ anche la censura, avanzata nella prima parte del secondo motivo, con la quale si deduce che, anche in presenza di riconoscimento di debito, quest’ultimo sarebbe inesigibile per non essere stata soddisfatta la richiesta avanzata Legge n. 392 del 1988, ex articolo 9. Tale ricostruzione non solo non e’ fondata su alcuna norma, ma appare anche contraria ai principi generali in materia. La visione degli atti posti a fondamento del debito e’ chiaramente funzionale al riconoscimento del debito, che, se viene comunque effettuato, non puo’ che prescindere, nei suoi effetti, da tale verifica. Sicche’, anche sul piano logico, l’inesigibilita’, sotto il profilo dedotto, di un debito gia’ riconosciuto appare del tutto estranea alla fattispecie, pure complessa, in esame.

2.3 Il rigetto del secondo motivo determina l’assorbimento (e comunque il rigetto) del primo e del terzo, che presuppongono – come si e’ detto – che il riconoscimento di debito non sia intervenuto, posto che tale riconoscimento determina l’inversione dell’onere della prova e rende comunque ininfluente la mancata messa a disposizione dei riparti di spesa e delle relative delibere di approvazione.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 (mille/00) euro per compensi e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter