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Federproprietà AbruzzoCorte CostituzionaleCorte costituzionale, Sentenza 4 giugno 1993 n. 268

Corte costituzionale, Sentenza 4 giugno 1993 n. 268

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Giudici: Dott. Francesco GRECO Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Antonio […]

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici:
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro {Giorgio Albanese}, iscritta al n.791 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 1993.

Visto l’atto di costituzione del Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.;

udito nell’udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l’avv. Marcello De Cesaris per il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E..

Fatto

l. – Con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non consente la sospensione anche del termine di tre mesi stabilito dall’art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La questione é stata sollevata nel corso di un giudizio proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro {Giorgio Albanese}, giudizio diretto ad ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la domanda dell’ente di risoluzione del contratto di locazione (per avere il conduttore adibito l’immobile ad uso diverso da quello pattuito), perché era già decorso il termine di tre mesi (previsto dall’art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto conoscenza del mutamento di destinazione dell’immobile. La domanda di risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine in questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.

Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha già affermato (esaminando il termine di decadenza stabilito dall’art. 1137 del codice civile per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea dei condomini) che la sospensione dei termini nel periodo feriale, disciplinata dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, si impone quando agire in giudizio nel termine previsto costituisca, per il titolare, l’unico rimedio per far valere un suo diritto (sentenza n. 49 del 1990).

Ad avviso del giudice rimettente questo principio deve trovare applicazione anche al termine previsto per la risoluzione del contratto di locazione (se il conduttore adibisca l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito), che può essere fatta valere solo mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La brevità del termine per agire renderebbe particolarmente difficile, per chi intenda esercitare tale diritto, munirsi nel periodo feriale della necessaria difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine non fosse estesa anche a questo caso, sarebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall’art. 24 della Costituzione.

2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E., concludendo per la fondatezza della questione.

Diritto

l. – La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, concerne la sospensione nel periodo feriale del decorso del termine, previsto dall’art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il locatore che chiede la risoluzione del contratto, quando il conduttore adibisca l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito. La brevità del termine di decadenza (tre mesi dalla conoscenza del mutamento di destinazione dell’immobile) renderebbe al locatore difficile, quando il termine sia in parte compreso nel periodo feriale, agire in giudizio mediante la necessaria difesa tecnica. Pertanto, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina della sospensione dei termini processuali dettata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non comprendendo il termine in questione, sarebbe in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

2. – La disciplina generale della sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, destinata ad assicurare l’effettiva possibilità di esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, é stata già più volte esaminata da questa Corte. In presenza di termini brevi, di duplice e coesistente natura sostanziale e processuale, sono state accolte questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel contesto di una giurisprudenza ferma nel ritenere non applicabile la sospensione, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, ai termini per la proposizione della domanda giudiziale. Difatti questa Corte ha affermato che lede il diritto di agire in giudizio, per la tutela delle proprie ragioni, escludere la sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, prevista in via generale, nei casi in cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso in un ristretto termine fissato dalla legge (sent. n.380 del 1992; n. 49 del 1990; n. 255 del 1987; n.40 del 1985).

L’illegittimità costituzionale é stata dunque dichiarata solo quando il termine di decadenza, che presentava le caratteristiche sopra descritte, non era stato considerato soggetto, quanto alla sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.

3. – L’enunciazione di questi principi ha concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria, che ha seguito anche le sollecitazioni di parte della dottrina.

Si é così pervenuti ad una ricostruzione della portata normativa dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, tale da superare l’esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie nel contesto della stessa disposizione. I più recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria muovono in una prospettiva interpretativa, in precedenza seguita dalla sola giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la locuzione “termini processuali”, ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio.

Si deve pertanto constatare come sia divenuta dominante, anche nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.

Questa nuova lettura della disposizione ha portato la Corte di cassazione ad affermare che é soggetto alla sospensione nel periodo feriale il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2527 del codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio alternativo, per l’impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa.

Si é, quindi, in presenza di una ricostruzione del sistema normativo che adegua la lettura della disposizione denunciata al principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in giudizio. Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche al termine di tre mesi previsto dall’art. 80 della legge n. 392 del 1978 per la domanda giudiziale che il locatore può proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito.

La corretta interpretazione della disposizione denunciata, nei sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/05/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 04/06/93.

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