Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 11 novembre 2011 n. 23682
Prima del punto fermo fissato dalla legge 220/2012 esisteva la solidarietà tra nuovo e vecchio proprietario? Erano dei limiti?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente -
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17724/10) proposto da:
Condominio sito in (OMISSIS) in persona dell’amministratore pro tempore dr. C.L., rappresentato e difeso dall’avv. GAMBERALE Paolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, Via Di Villa Ada n. 57, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MO.He.Be.Al., rappresentato e difeso dagli avv.ti PROSPERI MANGILI Lorenzo e Stefano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G.B. Vico n. 1, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonchè nei confronti di:
J.L.; M.A.; M.M.; Mo.A.;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3353/2010, depositata il 15/02/10;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 14/10/2011 dal éresidente Dott. Bruno Bianchini;
udito il difensore del controricorrente, avv. Stefano Prosperi Mangili, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha dichiarato di nulla osservare in contrario alla relazione depositata.
Fatto
- rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:
“- Il Condominio dello stabile sito in Roma, alla via (OMISSIS), chiese al Giudice di Pace di Roma che si ingiungesse al condomino Mo.Me.Be.Al. di pagare Euro 974,29, oltre interessi e spese, a fronte di oneri condominiali oggetto di delibere del dicembre 2002 e gennaio 2003, relative all’approvazione, rispettivamente, del rendiconto e del piano di riparto delle medesime; emessa ingiunzione nel giugno 2004 nei termini richiesti, il M. propose opposizione sostenendo di non esser tenuto al pagamento in quanto gli oneri condominiali si sarebbero riferiti ad un periodo anteriore all’acquisto – avvenuto nel 1998 – dell’appartamento sito nel condominio da parte di J.L. e M.G. che indicò come unici debitorio, in subordine, come codebitori a sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., chiedendone la chiamata in causa. Si costituirono in causa sia il Condominio sia la J. nonchè M.A., A. e M., figli di G., nel frattempo deceduto, contestando il fondamento della chiamata in causa. Il Giudice di Pace, pronunziando sentenza 34874/2007, respinse l’opposizione e condannò i chiamati in causa – ravvisando la loro solidarietà passiva con l’opponente – a pagare a quest’ultimo la sorte ingiunta, avendo il Mo. nel frattempo provveduto a versarne l’importo al Condominio.
Gli J. – M. proposero appello negando che si fossero realizzati i presupposti per l’insorgere dell’obbligazione – in ipotesi, anche in via solidale – per il versamento delle spese condominiali – o quanto meno per gli interessi, oneri accessori e spese legali ad esse afferenti – oggetto di contenzioso ed eccependo altresì la prescrizione del diritto di rivalsa; il Condominio chiese il rigetto dell’appello ed il Mo. propose impugnazione incidentale, lamentando che il decreto opposto fosse stato confermato, nonostante l’avvenuto pagamento avvenuto medio tempore, chiedendo altresì che gli appellanti fossero condannati – avendo rifuso al concludente la sorte e le spese di primo grado – al pagamento anche delle spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale di Roma, pronunziando sentenza n. 3353/2010, pubblicata il 15 febbraio 2010: revocò il decreto ingiuntivo; dichiarò che gli J. – Mo. erano obbligati al pagamento degli oneri condominiali oggetto di ingiunzione e che il Mo. era tenuto solidalmente solo per quelli derivanti da contributi INPS relativa alla portiera, sanzioni ed interessi di mora nell’anno anteriore al suo acquisto dai primi; condannò il Condominio alla restituzione in favore dello stesso Mo. delle somme da quest’ultimo percepite a titolo di interessi; compensò per metà le spese processuali dei due gradi di giudizio tra gli appellanti principali e gli appellati, ponendo il residuo a carico degli J. – M., compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra il Condominio ed il Mo..
Il Condominio ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria; si è costituito con controricorso il solo Mo.He.Be.Al.; le altre parti intimate non hanno svolto difese.
Diritto
1 – Con primo motivo vengono dedotte: “violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’eccezione di inammissibilità di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., in ordine all’appello incidentale proposto dall’appellato Mo. nei confronti del Condominio, eccepita all’udienza di prima comparizione di Tribunale del 23/5/08; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″: sostiene in proposito il Condominio che il giudice dell’appello non avrebbe esaminato la propria eccezione con la quale aveva contestato la violazione dell’art. 345 c.p.c., in cui il Mo. sarebbe incorso, nel domandare, per la prima volta in appello, la condanna dell’esponente al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e di entrambi i gradi del giudizio, come pure la restituzione delle somme versate a titolo di interessi indebitamente corrisposti ad esso Condominio; il ricorrente ha inoltre sottolineato che l’appellato incidentale non avrebbe mai versato somme per interessi.
1/a – Ritiene il relatore che il motivo sia manifestamente infondato in quanto deve trovare applicazione il principio, ribadito in varie pronunzie di questa Corte (cfr. Cass. 12.622/2010; Cass. 10.124/2009; Cass. 26.171/2006), rispetto al quale ritiene il relatore che non siano state prospettate ragioni contrarie, secondo il quale la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva “ex lege”), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova.
1/b – Rappresenta poi questionarti, che, come tale, sfugge alla critica in sede di legittimità – non essendo stato fatto valere vizio di motivazione – quella relativa all’effettivo pagamento degli interessi, senza poi che nel ricorso fosse riportato il contenuto della missiva del difensore dal quale tale mancato pagamento sarebbe risultato.
2 – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione ed erronea applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1104 cod. civ. in relazione all’art. 1139 cod. civ. contenuto a pag.
7 della sentenza impugnata, per escludere l’obbligo di pagamento a carico del condomino – partecipante, nei confronti del Condominio; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 1^ parte; illegittima revoca dei decreto ingiuntivo ed illegittima compensazione delle spese processuali dei due gradi del giudico di opposizione”. Sostiene in proposito il Condominio che non sarebbe condivisibile l’assunto – posto a base della sentenza del Tribunale – secondo il quale il criterio di riparto temporale dell’onere delle spese intercorrente tra condomino venditore ed acquirente dell’appartamento in condominio, in applicazione dell’art. 63 disp. att. cod. civ., non può prescindere dal momento in cui siano emesse le delibere condominiali di distribuzione degli oneri relativi, essendo per legge tali espressioni di volontà assembleare immediatamente esecutive, tali da giustificare il favor legislatoris nell’emissione del decreto ingiuntivo che sulle stesse si fondi.
2/a – Deduce altresì il ricorrente che la motivazione del giudice dell’appello si sarebbe altresì posta in contrasto con il disposto dell’art. 1104 cod. civ., comma 3, che stabilisce la solidarietà tra cedente e cessionario per i contributi alla conservazione ed al godimento della cosa comune.
3 – Il convincimento del relatore che il motivo appena esposto sia inammissibile nella parte in cui non esamina criticamente la compiuta argomentazione posta a base della sentenza – conforme ad un orientamento interpretativo costante di questa Corte sul punto, dal quale deve ritenersi che il Collegio non troverà motivo per derogare – per render ragione della specialità del principio statuito dall’art. 63 disp. att. cod. civ., rispetto a quanto disciplinato per la comunione in generale dall’art. 1104 cod. civ., con particolar riferimento al tempo in cui sorge la obbligazione a carico del condomino cedente”.
La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M..
Il ricorrente ha depositato memoria contenente osservazioni critiche, il P.G. ha concluso in udienza per la conferma delle conclusioni alle quelli è pervenuta la relazione.
Tali conclusioni ritiene il (Collegio di poter integralmente recepire dal momento che i rilievi contenuti nella memoria succitata non offrono argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta: va sul punto osservato – quanto alla dedotta inammissibilità del controricorso a cagione della mancata esposizione del fatto processuale, al ritenuto fine di non far risaltare la novità delle domande svolte dal condomino in primo grado, rispetto a quelle proposte in grado di appello – che per nel giudizio per cassazione, sono necessari, per l’ammissibilità del controricorso, “gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla (Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo munito di procura e l’indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto dell’art. 370 cod. proc. civ., comma 2 (per il quale “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile”) è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l’autonoma “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art. 366 cod. proc. civ., n. 3), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito” (Così Cass. Sez. Un. 1049/1997, cui adde: Cass. 25015/2007; Cass. 241/2006; Cass. 5400/2006; Cass. 11106/2004; Cass. 14.349/2001; Cass. 13.827/2001; Cass. 7707/2000;
Cass. 14070/1999; Cass. 6418/1998). Se poi la sollevata inammissibilità, piuttosto che a contestare il modus della difesa avversaria, fosse diretta a fornire A conforto al successivo rilievo, pure contenuto nella memoria ex art. 348 c.p.c. – diretto a far emergere la novità della domanda di restituzione di somme avanzata nei confronti del (Condominio solo in grado di appello – neanche in questo caso la critica sarebbe fondata, in quanto, come messo in evidenza al punto 1/a – della relazione, la revoca del decreto d’ingiunzione toglie efficacia al titolo in forza del quale era stato effettuato il pagamento al Condominio, così che la richiesta di restituzione di somme, a buon titolo, costituisce effetto diretto della riforma della sentenza di primo grado, à sensi dell’art. 336 c.p.c., e quindi non introduce una non consentita deroga al divieto di introduzione di nova in sede di gravame.
Non si rinvengono infine, nella succitata memoria difensiva, condivisibili argomenti di approfondimento neppure in ordine al secondo motivo di ricorso in quanto, ripetesi, mancando la critica alla valutazione del Tribunale in merito al momento in cui la spesa condominiale diviene opponibile, entro l’anno, all’acquirente – contrapponendosi un non conferente richiamo all’art. 1104 cod. civ. (rispetto al quale la relazione, al p. 3^, ha evidenziato la specialità della disciplina) – ne rimane preclusa ogni ulteriore valutazione; al postutto comunque il ricorrente parte da un presupposto intimamente contraddicono là dove afferma che esso Condominio non avrebbe dovuto essere “coinvolto” in un contenzioso che riguardava venditore e compratori dell’appartamento, dimenticando che, in violazione dei limiti temporali di cui all’art. 63 disp. att. cod. civ. – che configurano e disciplinano un’obbligazione deambulatoria propter rem (cfr. in generale: Cass. 24654/2010) – era stato esso ricorrente ad attivare la procedura monitoria nei confronti del Mo. per contributi dei quali invece dovevano rispondere gli acquirenti, rendendo pertanto necessaria l’opposizione.
Il ricorso va pertanto respinto; conseguente è la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 800,00 di cui il Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011.