Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 25 giugno 2012 n. 10584
La presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117, n. 3 c.c. opera anche per l'impianto di scarico delle acque?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere -
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA METAPONTO 16, presso lo studio dell’avvocato ST PAPARELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOTARNICOLA VITO;
- ricorrente -
contro
COND (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 901/2005 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 19/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con atto di citazione 21.12.1990 M.C. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Bari, il Condominio (OMISSIS), per sentirlo condannare alla esecuzione dei lavori necessari ad evitare i rigurgiti di acque fecali nei locali di proprietà di essa attrice, determinati dal cattivo funzionamento delle condotte fognarie condominiali.
Il Condominio convenuto si costituiva dichiarando di essere disponibile ad eseguire le opere indicate nella relazione peritale per ing. S., redatta su incarico del convenuto stesso. Il Pretore, con sentenza 18.6.1996, condannava il condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. R..
A seguito di impugnazione del Condominio, con sentenza depositata il 1.4.95, il Tribunale di Bari accoglieva l’appello proposto nei confronti di M.C. e, per l’effetto, in parziale riforma del capo a) della sentenza di primo grado, condannava il Condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. a seguito di nuova ispezione dei luoghi e del parziale mutamento dei fenomeni lamentati, opere consistenti nella “sostituzione del raccordo a gomito al piede della sola montante principale; innesto diretto della condotta di scarico del bagno, sito nel locale a piano terra, di proprietà dell’attrice, nel pozzetto condominiale, con separazione della condotta medesima dalle montanti di scarico delle cucine e dei bagni posti al livello superiore.
Osservava la Corte distrettuale che il C.T.U., richiamato a chiarimenti, aveva prospettato, per l’eliminazione del rigurgito di acque nere una soluzione alternativa, meno dispendiosa, giustificata dalla riduzione del fenomeno seguita ad una corretta manutenzione ordinaria dell’impianto di scarico condominiale e che parte appellata non aveva addotto alcun valido argomento per disattendere detta soluzione alternativa adottata in sentenza.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.C. articolando due motivi.
Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
La ricorrente deduce:
1) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e/o falsa applicazione degli artt. 1027, 1032, 1033, 1047 c.c., poichè era stata disposta una servitù coattiva di tubazioni di acquedotto per le acque nere,attraverso i locali di essa M. “pur in presenza di una condotta condominiale già esistente, anche se mal funzionante, che attraversa l’androne, al solo fine di evitare una spesa più costosa per il condominio”;
2) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria motivazione, laddove il Tribunale aveva ritenuto che parte appellata non avesse addotto alcun valido argomento per disattendere quanto affermato dal C.T.U. (nella perizia depositata il 2.7.2002) in relazione alla realizzazione di opere meno onerose per il Condominio, non tenendo conto che la M., sin dal primo scritto difensivo, si era opposta alla costituzione di una servitù a carico dei propri immobili che, comunque, sarebbero rimasti danneggiati dalla esecuzione delle opere indicate dal giudice di appello.
Le doglianze sub 1) e 2), da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate; dai chiarimenti forniti dal C.T.U. risulta che la tubazione da realizzare doveva servire esclusivamente i locali dell’attrice, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori. Nella specie, non può, pertanto, trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117 c.c., n. 3 in quanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, detta presunzione, prevista anche per l’impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, “che presenta l’attitudine all’uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva” (Cfr. Cass. n. 583/2001; n. 9940/98).
Non è configurabile,conseguentemente, la lamentata costituzione di servitù, avuto riguardo al principio “nemini res sua servit”, a fronte dell’accertamento in fatto che le tubazioni realizzate, con le modalità di cui alla sentenza impugnata, servono esclusivamente i locali dell’attrice, senza che sia dato distinguere una diversa proprietà del fondo dominante e di quello servente, diversità, comunque, non individuata neppure dalla ricorrente.
Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, va rigettato.
Nulla per le spese processuali del giudizio di legittimità, stante il difetto di attività difensiva del Condominio intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012