Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 15 maggio 2012 n. 7560
Servitù di passaggio: consegnare le chiavi ai proprietari del fondo confinante, piuttosto che aprire i cancelli di volta involta comporta un aggravio della servitù per il fondo?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.T. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS), B.A. (OMISSIS), R.M.L.A. (OMISSIS), C.P. (OMISSIS), Z.M.E.(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONATI GRAZIELLA VITTORIA, TRAVERSO CARLO EMILIO;
- ricorrenti -
Nonchè da:
BE.LI. (OMISSIS), G.F. (OMISSIS), R.G.C. (OMISSIS), CA.MI. (OMISSIS), BA.SE. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
M.A. (OMISSIS), più ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONATI GRAZIELLA VITTORIA, TRAVERSO CARLO EMILIO;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
MA.MA.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1465/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/02/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Lucisano Claudio difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;
udito l’Avv. Colleluori Rita difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, e compensa le spese.
Fatto
1.- R.G.C., + ALTRI OMESSI in qualità di condomini dell’immobile sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di quella città P. C., R.M.L.A., S.F., T. T., Z.M.E. e M.A., quali proprietari del fondo confinante servente, per sentire:
dichiarare l’esistenza a favore del fondo attoreo di servitù di passo, anche con veicoli, così come descritta nell’atto di compravendita del 13-2-1950; accertare l’impossibilità per essi attori di godere liberamente e comodamente di detta servitù;
condannarsi essi convenuti a cessare ogni turbativa.
Deducevano che, a seguito del cambio della serratura del cancello di accesso ai fondi serventi, i convenuti avevano negato l’esistenza e la possibilità di esercizio di detta servitù.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali riconoscevano l’esistenza di detta servitù ma ne contestavano l’estensione e le modalità di esercizio; in via riconvenzionale, chiedevano l’accertamento del diritto di servitù limitato alle modalità di esercizio indicate nell’atto di compravendita del 13-2-1950.
Con sentenza n. 5096 del 2007 il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava che per usare il diritto di passo i condomini di via (OMISSIS) avrebbero dovuto chiedere al portiere del predetto immobile le chiavi del cancello di accesso da via (OMISSIS).
Con sentenza dep. il 17 maggio 2010 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata dagli attori, accoglieva la domanda proposta da questi ultimi: accertata e dichiarata la esistenza della servitù di passo gravante sul fondo dei convenuti come descritta nell’atto di compravendita del 13-2-1950, condannava i convenuti a consegnare agli attori strumenti idonei a consentire l’accesso al fondo servente e a cessare ogni turbativa e ad astenersene in futuro;
rigettava la riconvenzionale.
Innanzitutto i Giudici accoglievano la doglianza con la quale gli appellanti avevano censurato la decisione di primo grado che, pur accogliendo implicitamente la domanda di confessoria servitutis proposta dagli attori, aveva rigettato quella di cessazione delle molestie all’esercizio del diritto di servitù compiute dai proprietari del fondo servente i quali avevano fatto presente che il diritto era limitato ai proprietari dei boxes del condominio, per lo scarico del gasolio e per i lavori condominiali.
La sentenza riteneva dimostrato il verificarsi delle molestie all’esercizio della servitù, rigettando peraltro la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova.
Quindi i Giudici, dopo avere fatto riferimento all’esistenza e alla descrizione della servitù di passo e alla servitù di passaggio, ritenevano che la richiesta dei condomini di avere una copia delle chiavi del cancello era legittima, in quanto si trattava di una modalità di uso della servitù che rientrava, ai sensi dell’art. 1064 cod. civ., nell’ambito del contenuto del diritto ed era equivalente a quella che era stata stabilita nel titolo costitutivo, secondo cui i condomini avrebbero dovuto farne richiesta al portiere, e che rappresentava la corretta utilizzazione al momento storico di costituzione della servitù. D’altra parte, non poteva essere ritenuta conforme a diritto una situazione superveniens che venga a incidere sul diritto di uso, come nel caso in cui il servizio di portierato sia ridimensionato o addirittura soppresso. A conferma di tale interpretazione era richiamata la volontà espressa dall’assemblea del Condominio del fondo servente il 10-6-1991 e con la missiva del 20-6-1991 con cui alcuni condomini avevano riconosciuto il diritto dei singoli ad avere le chiavi personali del cancello.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C. P., R.M.L.A., Bo.Au. quale erede di S.F., T.T., Z. M.E. e M.A. sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso il R., il Ba., la Be., Ca. e la G., proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1079 cod. civ. nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che aveva accolto la domanda di accertamento della servitù e di inibitoria; deduce che, contrariamente a quanto denunciato dagli appellanti, non era implicito nella pronuncia del tribunale l’accoglimento della confessoria proposta dagli attori, atteso che il primo Giudice aveva escluso l’esistenza di una servitù di passo libera da qualsiasi vincolo; d’altra parte, non rispondeva al vero che gli appellati avessero contestato la servitù così ponendo in essere le turbative giuridiche che la Corte aveva ordinato di cessare.
1.2. – Il motivo va disatteso.
La sentenza impugnata ha accertato la turbativa consistita nelle molestie giuridiche all’esercizio della servitù da parte dei proprietari del fondo servente che avevano indicato una serie di limitazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di uso dello spazio in questione: di conseguenza, nel riformare la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di inibitoria delle molestie, avendo rilevato che la domanda non era rimasta circoscritta alla determinazione delle modalità di esercizio ma aveva a oggetto l’accertamento della esistenza della servitù, posto che il diritto era stato contestato dai proprietari del fondo servente con le missive del 16-12-2002 e del 27-1-2003. Pertanto, erroneamente il Tribunale non aveva condannato i convenuti all’inibitoria.
Orbene, il riferimento a quanto statuito dal Tribunale è irrilevante, posto che – una volta totalmente riformata la decisione di primo grado che viene integralmente sostituita da quella di appello – occorre fare riferimento a quella che è stata la decisione della Corte in merito al contenuto, all’estensione del diritto di servitù e alle molestie arrecate.
2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1064, 1065, 1067 e 1362 cod. civ., censura la sentenza impugnata laddove – nel riconoscere il diritto dei condomini ad avere le chiavi del cancello – non aveva considerato che nella specie non si trattava di un’unica servitù in quanto le servitù erano due – una di passo anche con veicoli per una zona larga metri due e sessanta netti sull’area 1-2-3-21-20-19-1 e l’altra di passaggio segnata coi n. 21/8/9, omettendo di esaminare la postilla che limitava l’esercizio relativo alla servitù di passaggio alle attività di scarico del carbone : dunque, la prima era limitata, la seconda – di solo passo e non finalizzata anche alla sosta dei veicoli – era inutilizzata e, di fatto, inutilizzabile e ormai prescritta; per entrambe, il rogito del 1950 prevede la necessità di richiesta delle chiavi del cancello di accesso da via (OMISSIS) al portiere.
Era stato dimostrato che, quando i titolari del fondo servente avevano fatto riferimento alla servitù di passo, avevano in mente soltanto la seconda e non la prima.
La sentenza era incorsa in un errore interpretativo laddove non aveva considerato che nella specie si era in presenza di due distinte servitù: tale errore aveva comportato di avere ritenuto equivalenti la consegna delle chiavi al portiere che provvedere a consegnarla per il singolo utilizzo e quella della consegna ai singoli condomini.
Entrambe le servitù riguardavano il secondo accesso del Condominio non quello principale; l’unica esercitabile era quella limitata allo scarico del carbone.
In ogni caso, non era stato applicato il principio del contemperamento fra le esigenze del fondo dominante e di quello servente di cui all’art. 1065 cod. civ.; in violazione dell’art. 1067 cod. civ. era stato fatto riferimento alla situazione superveniens, quando il ridimensionamento di orario del portiere era stato deciso dai proprietari del fondo dominante. Non poteva attribuirsi valore alcuno alla delibera del 10-6-1991, che non era stata adottata all’unanimità nè alla lettera del 20-6-1991, mentre del tutto fuori luogo erano da considerarsi i richiami a ipotetici scenari futuristici dipendenti sempre dai proprietari del fondo dominante.
2.2.- Il motivo va disatteso.
I ricorrenti censurano innanzitutto l’interpretazione data dai Giudici del titolo costitutivo del diritto di servitù, evidenziando che dall’errata interpretazione sarebbero poi derivati gli ulteriori errori in merito al contenuto e all’oggetto dell’obbligo di consegna delle chiavi del cancello.
In particolare, si denuncia l’errore della sentenza impugnata laddove non aveva considerato che nella specie si era in presenza di due servitù e non di una unica.
La sentenza ha esaminato il testo contrattuale e ha tenuto conto di quelle che erano state le pattuizioni, avendo fatto riferimento – nella descrizione del diritto quale emergeva dal titolo costitutivo – sia alla servitù di passo sia alla servitù di passaggio.
Nell’esaminare la domanda proposta dagli attori, che aveva oggetto l’accertamento della servitù di passo, ha ritenuto illegittima la limitazione che i convenuti avevano invocato, così implicitamente ritenendo che la relativa clausola non fosse riferibile alla servitù de qua.
Orbene deve considerarsi quanto segue:
a) Con la deduzione circa la mancata verifica di una duplice servitù, i ricorrenti formulano e sollecitano da parte della Corte una interpretazione della volontà consacrata nell’atto costitutivo della servitù, che è evidentemente inammissibile in sede di legittimità, dovendo qui ricordarsi che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione. Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.(Cass. 7500/2007; 24539/2009);
b) essendo stata proposta la domanda relativa alla servitù di passo e non a quella di passaggio, i Giudici hanno ritenuto che non fosse prevista alcuna limitazione all’esercizio della servitù;
c) la sentenza ha di conseguenza ritenuto che le modalità di uso previste nel titolo costitutivo fossero equivalenti alla consegna delle chiavi a ciascun condomino, nel senso che tale utilizzazione rientrava nelle facoltà inerenti al contenuto del diritto e che non comportava alcun aggravio per il fondo servente secondo quanto previsto dall’art. 1065 cod. civ.;
d) deve escludersi la violazione dell’art. 1067 cod. civ., tenuto conto che l’aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio deve essere verificata tenendo conto se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell’onere gravante sul fondo servente: come si è detto, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, i Giudici hanno escluso che la consegna delle chiavi a ciascun condomino comportasse un maggior onere per il fondo servente;
d) le considerazioni sul mancato uso e sulla inutilizzabilità della servitù di passo attengono a questioni di fatto che sono riservate al giudice di merito e sono sottratte al giudizio di legittimità se non per vizio di motivazione, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p. c., n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto); Per quel che riguarda la dedotta prescrizione, i ricorrenti avrebbero dovuti dimostrare di averla tempestivamente e ritualmente sollevata nel giudizi di merito, invocando l’omesso esame ex art. 112 cod. proc. civ.; c) le argomentazioni formulate dalla sentenza con riferimento al verbale di assemblea sono formulate ad abundantiam e, come tali, sono prive di valore decisorio, posto che, per quel che si è detto, la ratio decidendi è fondata sulla interpretazione del tenore letterale del titolo costitutivo della servitù.
Ricorso incidentale.
1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1079, dell’art. 2043 c.c., comma 3 e dell’art. 1226 cod. civ. e/o dell’art. 96 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva rigettato la domanda di danni, quando il danno per lesione del diritto prediale è in re ipsa e comunque può essere liquidato equitativamente.
1.2. -Il motivo è infondato.
I precedenti di legittimità richiamati sono fuori luogo, posto che nella specie non è stato dedotto il mancato godimento del diritto, ai quali la richiamata giurisprudenza ricollega il danno in re ipsa:
nella specie, non è risultato che i ricorrenti incidentali abbiano subito, in virtù del comportamento tenuto da controparte, una effettiva compromissione delle facoltà inerenti al diritto.
2.1.- Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., deduce che nel caso di rigetto del ricorso principale e di accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale verrebbero meno le motivazioni con cui la sentenza impugnata, facendo riferimento alla soccombenza reciproca e alla complessità della controversia, aveva ritenuto di compensare le spese processuali.
2.2. Il motivo è inammissibile.
La scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito che peraltro è tenuto a indicare le ragioni della relativa statuizione che può essere censurata in sede legittimità quando la motivazione sia inesistente o fondata su ragioni illogiche.
Nella specie, il motivo non formula alcuna censura relativamente alla motivazione posta a base della decisione di compensare le spese ma si limita a dedurre che le argomentazioni della sentenza impugnata non sarebbero state più valide nel caso dell’esito favorevole auspicato dai ricorrenti incidentale circa il primo motivo del ricorso incidentale (esito, comunque, non verificatosi); peraltro – è appena il caso di ricordare – la eventuale anche parziale riforma della sentenza impugnata a seguito di accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale avrebbe comportato d’ufficio (art. 336 cod. proc. civ.) la nuova regolamentazione delle spese processuali. Anche il ricorso incidentale va rigettato.
In considerazione della reciproca soccombenza vanno compensate le spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012.