Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoCustodiaCorte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 10 dicembre 2012, n. 22384

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 10 dicembre 2012, n. 22384

Di chi è la responsabilità se l'impianto elettrico provoca un decesso?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28115/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1710/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2009, R.G.N. 277/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2012 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 23 settembre 1993 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di (OMISSIS).

Esposero che questi, recatosi il giorno 18 settembre 1991 presso l’abitazione dei coniugi (OMISSIS) per eseguire un intervento di riparazione all’impianto idraulico, era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre alzava il braccio del galleggiante sito nella cisterna dell’autoclave. Dedussero che la responsabilita’ dell’infortunio andava ascritta al (OMISSIS), titolare della ditta che aveva realizzato l’impianto elettrico nell’abitazione dei (OMISSIS), al (OMISSIS) e all’ (OMISSIS), dipendenti della stessa, nonche’ ai committenti.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.

Con sentenza del 1 settembre 1998, il giudice adito affermo’ la responsabilita’ del solo (OMISSIS) nella eziologia del sinistro, conseguentemente condannandolo al risarcimento dei danni in favore degli attori. Rigetto’ invece le altre domande. Proposto gravame principale da (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, nonche’ da (OMISSIS) e da (OMISSIS), e gravame incidentale da (OMISSIS), la Corte d’appello, in data 27 novembre 2000, dichiaro’ la concorrente responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS), mentre escluse quella dei proprietari (OMISSIS) – (OMISSIS). Detta pronuncia venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio con sentenza n. 5236 del 15 marzo 2004, nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei committenti.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo, in data 2 novembre 1999, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) corresponsabili della morte di (OMISSIS), per l’effetto condannandoli in solido al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 169.843,21, e, in favore di (OMISSIS), di quella di euro 28.061,38, oltre agli interessi nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione.

Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), formulando quattro motivi e notificando l’atto a (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, nonche’ a (OMISSIS). Gli intimati non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo di ricorso, gli impugnanti denunciano violazione dell’articolo 384 c.p.c., in relazione agli articoli 2043 e 2051 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Le critiche si appuntano contro la ritenuta responsabilita’ dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) quali custodi dell’impianto elettrico, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.

Secondo gli esponenti erroneamente il giudice di merito aveva ignorato le considerazioni svolte dal Tribunale di Palermo nel decreto con il quale aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS), escludendo qualsivoglia forma di responsabilita’ a carico degli stessi. Aggiungono che, a ben vedere, i vizi motivazionali riscontrati dalla Corte Regolatrice nella sentenza di cassazione con rinvio concernevano la diversa valenza attribuita alle deficienze originarie dell’impianto elettrico nei confronti dei committenti, da una parte, e del (OMISSIS) e del (OMISSIS), dall’altra: e invero, solo in relazione ai primi il giudice di merito aveva attribuito alla condotta dell’ (OMISSIS) la natura di causa efficiente autonoma ed esclusiva nella causazione dell’evento dannoso, laddove siffatta natura era stata negata nello scrutinio relativo alla responsabilita’ degli altri convenuti.

Assumono quindi che i rilievi del giudice di legittimita’ non imponevano affatto di disconoscere l’efficienza causale esclusiva dell’intervento dell’ (OMISSIS) nei confronti dei custodi dell’immobile, ancorche’ analogo giudizio non potesse valere nei confronti dei costruttori.

2 Le critiche sono infondate.

Occorre muovere dalla considerazione che, nella sentenza di cassazione con rinvio, questa Corte ebbe in limine a osservare che, avendo il giudice di merito ritenuto che l’impianto elettrico era stato realizzato nel 1988 anche in violazione delle regole dettate dalla legge n. 186 del 1968, e segnatamente per la mancanza di messa a terra e di un dispositivo di interruzione automatica del circuito, misure previste dalle norme GEI del 1984 e poi del 1987, che se esistenti, avrebbero, impedito la folgorazione dell’ (OMISSIS), nonostante l’operazione errata dell’ (OMISSIS), l’impianto in questione, nella ricostruzione fattuale operata dal decidente, presentava il carattere delle pericolosita’ intrinseca. Ha quindi rilevato che, avendo la Corte territoriale affermato la concorrente responsabilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (suo datore di lavoro), per fatti risalenti al 1988 al momento della realizzazione dell’impianto elettrico, e quindi in epoca precedente al fatto dell’ (OMISSIS), non poteva piu’ escludere la responsabilita’ dei coniugi (OMISSIS), quali custodi dell’impianto elettrico a norma dell’articolo 2051 c.c., per il caso fortuito costituito dal comportamento del terzo e cioe’ dell’ (OMISSIS).

Ha aggiunto che il fatto che il vizio del sistema dipendesse da una deficienza in fase di costruzione non escludeva affatto la responsabilita’ del custode, tanto piu’ che l’impianto era stato realizzato ed ultimato nel 1988, mentre l’incidente mortale si era verificato nel 1991, per cui era fuor di luogo ogni possibile richiamo ai principi in tema di responsabilita’ dell’appaltatore e del committente, dovendo, invece, la questione essere valutata solo alla luce della normativa in tema di responsabilita’ del custode in caso di difetto di costruzione della cosa custodita.

In ogni caso, la giurisprudenza, con riguardo alla pericolosita’ della cosa per vizio di costruzione, si era ormai consolidata nel senso che il proprietario-custode di un bene immobile e’ responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri, poiche’ e’ appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere.

Conseguentemente la sentenza impugnata, che aveva fissato l’inizio della sequenza causale dell’evento dannoso (verificatosi nel (OMISSIS)) gia’ nella fase di costruzione dell’impianto dell’elettropompa (avvenuta nel (OMISSIS)), affermando la concorrente responsabilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e che aveva poi escluso la responsabilita’ dei custodi-proprietari (OMISSIS) e (OMISSIS), per fatto del terzo (l’ (OMISSIS) nel 1991), era errata in diritto, oltre ad essere contraddittoria nella motivazione.

3. Chiamata a riesaminare i motivi di appello alla luce delle serrate e stringenti argomentazioni del giudice di legittimita’, la Corte territoriale ha affermato che la responsabilita’ dei proprietari-custodi non poteva essere tout court esclusa dagli originari e strutturali difetti dell’impianto elettrico, realizzato nel 1988; che conseguentemente al comportamento dell’ (OMISSIS) non andava attribuita efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento, considerato che, per quanto emerso dagli accertamenti peritali disposti in sede penale dal G.I.P., la folgorazione dell’ (OMISSIS) sarebbe stata evitata in assenza degli originari difetti strutturali dell’impianto.

4 Ora, siffatto apparato motivazionale resiste alle critiche formulate in ricorso, atteso che il giudice di merito non si’ e’ acriticamente appiattito su un principio di diritto, senza verificare la sussistenza delle condizioni per affermarne l’operativita’ con riguardo al caso dedotto in giudizio, ma ha esaminato il contesto probatorio di riferimento nonche’ i dati di fatto che potevano ormai considerarsi pacifici in causa per approdare, sulla loro base, alla scelta adottata in dispositivo.

Quanto poi ai rilievi in ordine al preteso malgoverno del decreto di archiviazione emesso dal GIP, a prescindere dai profili di inammissibilita’ delle critiche per la mancata ottemperanza agli oneri imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, e’ sufficiente osservare che l’assoluta disomogeneita’ tra i presupposti della responsabilita’ penale e quelli della responsabilita’ civile ex articolo 2051 cod. civ., rende inutile e defatigatorio ogni parallelismo tra gli esiti delle rispettive verifiche.

5 Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 384 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1223, 1224, 1283, 2043 e 2056 c.c., nonche’ articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Sostengono che il giudice del rinvio non poteva rivalutare le somme liquidate dalla Corte d’appello di Palermo e poi liquidare gli interessi compensativi applicando un tasso medio pari al 4% annuo, laddove il tasso degli interessi ammontava, nell’anno 2009, al 3% annuo e dal 1 gennaio 2010 all’1%; che erroneamente il decidente aveva disatteso il principio per cui gli interessi vanno calcolati non sulla somma interamente rivalutata, ma sulla somma via via rivalutata con periodicita’ annuale; che aveva, in definitiva, ignorato tutti i principi enunciati, in parte qua, dal giudice di legittimita’; che neppure aveva specificato a quale criterio si era attenuta, limitandosi a richiamare, per relationem, altro provvedimento.

6 Le critiche non hanno pregio per le ragioni che seguono. Nella sentenza impugnata il giudice d’appello, rivalutate le somme a suo tempo liquidate, ha riconosciuto, sui relativi importi, gli interessi compensativi dal novembre 2000 fino al soddisfo, al tasso medio del 4% annuo, equitativamente determinato, tenuto conto dell’andamento del valore del denaro nel periodo considerato, stabilendo altresi’ che tali interessi andassero calcolati, seguendo lo stesso metodo della sentenza di appello, su un importo che costituiva la media fra le somme dovute a titolo risarcitorio alla data della liquidazione in quel la sede fatta, e le somme rivalutate alla data della pronuncia emessa in sede di rinvio.

7 A giudizio del collegio la decisione impugnata ha fatto corretta e coerente applicazione dei seguenti principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte: a) il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore; b) in caso di suo ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, svolgendo piuttosto una funzione compensativa, in quanto volti a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual’era all’epoca del prodursi del danno; c) la loro attribuzione costituisce quindi una mera modalita’ o tecnica liquidatoria, del possibile danno da lucro cessante, modalita’ alla quale e’ consentito al giudice di far ricorso, con il solo limite dell’impossibilita’ di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito; d) gli interessi compensativi dovuti per il danno da ritardo non possono infatti essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all’articolo 2056 c.c., in cui e’ ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex articolo 1226 c.c. (Cass. sez. un. 5 aprile 2007, n. 8520; Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15709; Cass. civ. 9 marzo 2010, n. 5671).

In definitiva la liquidazione forfettaria degli interessi al tasso medio del 4% annuo e’ corretta, trattandosi di un criterio di determinazione in via equitativa del danno da ritardo niente affatto sperequato ed arbitrario, in relazione alla funzione reintegratrice del patrimonio del danneggiato, propria degli interessi compensativi. Le censure vanno pertanto rigettate.

8 Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), gli impugnanti contestano la loro condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, sostenendo che, almeno quelle dei primi due gradi, dovevano andare a carico dei resistenti.

9 Le critiche, inammissibili sotto il profilo che ne’ indicano le norme di legge asseritamente violate, ne’ i vizi motivazionali da cui sarebbe affetta, sul punto, la sentenza impugnata, in spregio ai caratteri propri di giudizio a critica vincolata del processo innanzi al giudice di legittimita’, sono in ogni caso destituite di fondamento. Valga al riguardo considerare che i ricorrenti sono stati condannati in solido con il (OMISSIS), il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) al pagamento delle spese sostenute in primo e secondo grado dalla (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, nonche’, essi soli, al pagamento di quelle del giudizio di rinvio.

Considerato che la condanna accede all’affermazione della loro responsabilita’ nella causazione del sinistro ove perse la vita (OMISSIS), essa e’ stata evidentemente pronunciata proprio in applicazione del principio della soccombenza.

Il ricorso e’ respinto.

La mancata costituzione degli intimati vittoriosi esonera da ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter