Tribunale di Teramo, Sentenza 03 febbraio 2010 n. 113
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO in persona del dr. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta […]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
in persona del dr. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1787 del ruologenerale degli affari contenziosi dell’anno 2007, discussa all’
udienza del 29 gennaio 2010, e vertente
TRA
D. G. V., con domicilio eletto in Teramo al corso …… , presso lo studio dell’avv. M. D.I., che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
P. A., con domicilio eletto in Teramo, via ……. , presso lo studio dell’Avv. T. N., che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
M. T. e C. E., con domicilio eletto in Teramo al corso …….,presso lo studio dell’avv. M. D.I., che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
INTERVENUTI
Diritto
Nel presente giudizio Il D. G. e gli intervenuti M. e C. hanno sostanzialmente chiesto l’accertamento della cessazione del rapporto di locazione alla data del 1.2.2007, per decorrenza del termine di scadenza previsto in contratto, e la conseguente condanna del P. al rilascio dell’immobile in favore degli attuali proprietari M. e C..
Il P. ha eccepito la nullità della clausola contrattuale che fissa in 4 anni la durata della locazione anzichè nel minimo di legge di sei anni, trattandosi di immobile adibito a deposito degli attrezzi di lavoro, dei materiali allo stato grezzo nonché dei manufatti di opera afferenti l’attività artigiana (di falegname) svolta dal convenuto, ha dedotto la sostituzione automatica di tale clausola con la norma che stabilisce il predetto limite minimo di durata e, conseguentemente, che la prima scadenza contrattuale sarebbe quella del 1.2.2009, con successivo rinnovo obbligatorio, salvo l’esercizio del diniego di cui all’art.29 L.392/1978 sino al 1.2.2015.
Per giurisprudenza consolidata (v., tra le altre, sentenze Cassazione civile 11701/2002 e 89/1991), con riguardo alla locazione di un immobile ad uso deposito, l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della legge 17 luglio 1978 n. 392 deve essere affermata quando, pur in difetto di un rapporto pertinenziale o di servizio, risulti un collegamento funzionale di detto deposito con una delle attività contemplate dal citato art. 27 (tra le quali quella artigianale), ed altresì risulti che tale collegamento, ancorché discendente da un’iniziativa del conduttore, sia legittimo, alla stregua delle originarie clausole contrattuali, ovvero del successivo comportamento delle parti (quale una protratta tolleranza del locatore).
Nella fattispecie in esame risulta ampiamente dimostrata la destinazione dell’unità immobiliare locata, sita in via …… di Teramo e consistente in ” un fondaco e due vani oltre a un fondaco con ingresso dal civico …. di via ……”, a deposito dei materiali allo stato grezzo nonché dei manufatti di opera afferenti l’attività professionale svolta (da decenni) quale artigiano falegname dal P., che ha la disponibilità di un vicino laboratorio, sito nei pressi di piazza ……, nel quale si trovano gli attrezzi da lavoro.
Tali circostanze sono state, infatti, riferite dai testimoni V. A. e M. D.L., mentre l’altro testimone escusso, S. P., ha confermato l’esistenza del laboratorio di falegnameria ma non ha saputo specificare se il P. disponga anche dei locali di via ……. (circostanza, invece, pacifica), né, quindi, la destinazione dei medesimi. Le fotografie versate in atti dal convenuto, comprovano, poi, l’utilizzo dei locali in discussione nel senso riferito dai testimoni.
Tale utilizzo non è, poi, vietato dall’accordo contrattuale, che non specifica la destinazione d’uso del bene locato, e si deve ritenere ragionevolmente che il locatore la conoscesse sin dall’inizio del rapporto, dato che è residente a Teramo in via ……, cioè in luogo sito a pochi passi dall’immobile locato, o che, comunque, l’abbia tollerata.
Dunque, secondo il principio giurisprudenziale sopraindicato, la clausola contrattuale che fissa in 4 anni la durata della locazione è nulla ai sensi dell’art.79 comma 1 L.392/1978, perché mira a limitare la durata legale del contratto, determinata dall’art.27 della stessa L.392/1978 in 6 anni, con rinnovo obbligatorio alla prima scadenza per altri sei anni, salvo l’esercizio del diniego di cui all’art.29 L.392/1978.
Ai sensi dell’art.27 comma 4 L.392/1978 la medesima locazione si deve intende pattuita per sei anni, cioè fino al 1.2.2009 e, poiché non risulta esercitato il diniego di cui all’art.29 L.392/1978, la scadenza è al 1.2.2015.
In proposito va aggiunto che, seppure in contratto è indicato che la citata durata di 4 anni è stata ” espressamente richiesta dal conduttore “, ciò non incide su quanto finora affermato, in quanto non è valida una rinuncia preventiva del conduttore ai diritti discendenti da norme imperative stabilite in suo favore (in particolare quella sulla durata minima della locazione mira a favorire la continuità dell’attività commerciale, industriale o artigianale nell’immobile locato).
Le domande proposte dall’attore e dagli intervenuti vanno, pertanto, rigettate.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, atteso che, come dimostrato dagli intervenuti, mediante produzione di una visura della C.C.I.A.A. di Teramo relativa al P., il convenuto ha cessato la propria attività artigianale il 31.12.2005, sicchè ha approfittato di norme imperative posta a tutela dell’esercizio di un’attività che svolgeva al momento della stipula del contratto ma che dal 31.12.2005 (quindi da epoca precedente all’instaurazione del presente giudizio) non svolge più.
P.Q.M.
1) rigetta le domande proposte da D. G. V., M. T. e C. E. nei confronti di P. A.;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Teramo 29 gennaio 2010
IL GIUDICE
dr Carmine Di Fulvio