sentenza 857 del 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in I grado iscritta al n° 2963 del […]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al n° 2963 del Ruolo Generale dell’anno 2007, trattenuta in decisioneall’udienza del 15.12.2009, promossa da:
DFF (Avv.ti AP e DDA).
- attrice -
CONTRO
SV S.P.A. (Avv. MS)
- convenuta -
VIAGGI S.P.A. (Avv.ti AS e RF)
- convenuta -
LAG S.P.A. (Avv.ti GD e EV)
- convenuta -
WA S.P.A.
- convenuta -
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
AR S.P.A. (Avv. MR)
- chiamata in causa -
FCI S.P.A. (Avv. EF e LSDB).
- chiamata in causa -
OGGETTO: “Danno da vacanza rovinata”.
CONCLUSIONI
All’udienza del 15.12.2009 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qujintegralmente richiamato e ritrascritto).
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma concisa, in conformità alla riforma degli artt. 132c.p.c./l 18 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Tanto premesso, risulta opportuno innanzitutto osservare in fatto (e per quanto qui interessa) che:
- In data 9.2.2006 DFF stipulò con la agenzia SV S.P.A. un contrattoavente ad oggetto il volo (con la compagnia aerea LAG S.P.A.) ed ilsoggiorno presso una struttura “V” di Santo Domingo per il periodo 22.6.06/2.3.06.
- Partita dall’aeroporto di Roma e fatto scalo a Milano, la DFF, una volta giuntaall’aeroporto di Santo Domingo, scopri che il proprio bagaglio non era stato imbarcato sul proprio voloMilano/Santo Domingo.
- La DFF rimase senza bagaglio (e, quindi, senza gli effetti personali, il vestiario e gli accessori quotidiani di necessità) per tutto il soggiorno.
- Ella, all’esito del viaggio di ritorno per l’Italia, ritrovò nell’ufficio Bagagli smarriti dell’Aeroporto Roma detto bagaglio, risultato manomesso e privo degli oggetti e del vestiario che conteneva.
Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio la attrice ha domandato la condanna “solidale o per chi diragione” dei danni patrimoniali e da “vacanza rovinata” asseritamente subiti in conseguenza della vicenda, quantificatiin €. 25.000,00.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando le avverse pretese per le ragioni indicate nelle rispettive comparsedi risposta.
Intervenuta la costituzione in giudizio di AR S.P.A. e FCI S.P.A. (entrambechiamate in causa dalla LAG S.P.A.) ed espletata la fase di trattazione processuale, lacausa giunge alla odierna decisione per decidere- innanzitutto- delle questioni preliminari dibattute tra le parti.
2. La eccezione preliminare di merito, sollevata da FCI S.P.A. nei confronti di LAG,di “inammissibilità” della domanda di manleva per violazione di specifica clausola contrattuale (art. 8 par. 8.1 lettc.) del contratto di assistenza tra le stesse intercorso è infondata, per difetto di prova della ricorrenza delle condizioni diesonero da responsabilità ivi convenute, in quanto:
- la clausola (la cui operatività nel caso di specie è stata contestata dalla chiamante) prevede l’esonero daresponsabilità di FCI S.P.A. per “[...] danneggiamento e perdita di bagaglio [...]derivanti da azioni o omissioni” della predetta società, salvo che dipendano da dolo o consapevole imprudenza di quest‘ultima ed a condizione che la stessa abbia adempiuto ad una serie di obblighi comunicativi ecollaborativi con il vettore;
- nella specie il danneggiamento e lo smarrimento del bagaglio in questione sarebbero avvenuti- secondo laprospettazione dell’attrice che la LAG “riversa” a responsabilità della società chiamata in causa- adepisodi di dolosa effrazione del bagaglio nella fase intercorrente tra la consegna dello stesso al check in equella di smistamento dello stesso nell’aeromobile;
- la potenziale imputabilità dell’evento dannoso a comportamento doloso del responsabile non consente diritenere operante la clausola di esonero da responsabilità in esame; inoltre la FCI S.P.A. non ha né dedotto né dimostrato di avere adempiuto a quegli oneri comunicativi e collaborativi cui il contrattocondiziona l’efficacia di clausole da esonero da responsabilità.
3. Ma, prescindere da ogni ulteriore approfondimento di tale profilo, vi è la “prova liquida” (perché emergente per tabulas) della inammissibilità in rito della citata domanda di manleva: in particolare, deve ritenersi pienamente fondatal’eccezione subordinata della chiamata in causa FCI S.P.A. di incompetenza territoriale delTribunale adito, per esistenza- nel rapporto contrattuale intercorso tra essa e la chiamante e da quest’ultima invocato perfondare la responsabilità della chiamata in causa per i fatti di causa- del foro esclusivo di Roma.
Si premette al riguardo che:
- Si ha garanzia impropria, che non comporta deroga ai normali criteri di determinazione della competenza,quando il convenuto chiama in causa un terzo sia quando la responsabilità dell’uno e dell’altro traggano origineda rapporti o situazioni giuridiche diversi, ed è esclusa l’esistenza di ogni legame (che non sia solo occasionaleo di fatto) tra il preteso creditore ed il garante, sia quando il convenuto in giudizio designa un terzo comeresponsabile di quanto lamentato dall’attore, tendendo a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con ladomanda principale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13178 del05/06/2006, Cass. 8.8.2002, n. 12029).
- In consonanza alla suddetta regula iuris è stato ritenuto in particolare (Cass., n. 19050/2003; cfr. anche Cass.Sez. U, Sentenza n. 5978 del 2007, in motivazione) che trattasi di rapporti diversi, tra i quali non sussistealcuna relazione che giustifichi la trattazione unitaria delle cause, qualora il vettore, chiamato a rispondere deidanni da perdita o da avaria delle cose affidategli per il trasporto, a sua volta reclami dal subvettore la rivalsain base al contratto di subtrasporto.
- Così, sono azioni di garanzia impropria quelle esperite, nell’ambito di una causa di rivalsa dell’assicuratore neiconfronti del vettore per perdita di un carico in un incendio in un “terminal” ferroviario, dal convenuto neiconfronti del gestore del “terminal” e da questo nei confronti della proprietaria del “terminal”, trattandosi diresponsabilità avente titolo nell’inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti(Cass. Sez. U, Sentenza n. 5978 del 2007)
- Gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti,non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito atitolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del24/01/2007: poiché, nella specie, la domanda principale era fondata su di un contratto concluso a Genova, equella di garanzia – impropria – dal convenuto proposta nei confronti del terzo chiamato, su di un distinto e autonomo contratto, concluso a Napoli, la S.C., in sede di regolamento di competenza avverso la sentenza delTribunale di Genova che aveva dichiarato la propria competenza sulla domanda di garanzia, per averla invece qualificata come propria, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli sulla detta domanda di garanziaimpropria).
LAG S.P.A. ha spiegato verso la chiamata in causa FCI S.P.Auna domanda di garanzia impropria di manleva per i danni rivendicati dalla attrice:
- L’attrice ha convenuto in giudizio la LAG, imputandole il colpevole inadempimento del contrattodi trasporto e di viaggio intercorso tra le parti e chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito inconseguenza dell’asserito inadempimento di detto contratto (cfr. l’atto di citazione).
- LAG ha negato l’esistenza di qualsivoglia proprio inadempimento negoziale, ha dedotto che laprestazione di custodia del bagaglio competeva alla FCI S.P.A. (oltre che alla AR SPA)in forza di apposito contratto sinallagmatico intercorso tra questa e l’esponente ed avente ad oggetto il“servizio di handling” all’interno dell’aeroporto di Roma, ha denunziato che lo smarrimento del bagaglio dellaattrice era dipeso da inadempimento di detta prestazione da parte della obbligata FCIS.P.A..
- La LAG ha quindi designato la terza chiamata come responsabile di quanto lamentato dall’attrice, assumendo che su quella dovessero ricadere le conseguenze dannose denunziate dalla danneggiata, in base adun titolo (contratto di servizio bagagli intercoso tra chiamante e chiamata) diverso da quello (di trasporto e diviaggio) dedotto dall’attrice con la domanda principale.
Il contratto LAG / FCI prevede (art. 10) il foro esclusivo di Roma che- come detto- nonpuò essere derogato dalla chiamata in causa per garanzia impropria summenzionata.
Si deve dunque dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale adito sulla domanda di manleva spiegata daLAG / FCI, per esistenza della competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma;le spese di lite seguono la soccombenza della chiamante e si liquidano in dispositivo.
4. Passando all’esame del merito della vicenda con riferimento alle altre parti, è bene partire dalla normativa (D.Lgs. n.206/2005) nel cui alveo deve essere ricondotta la fattispecie.
Al riguardo si sottolinea che:
- L’art. 82 (Ambito dì applicazione) del D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce: “1. Le disposizioni del presente capo siapplicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionaledall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84. 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchettituristici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negliarticoli da 64 a 67″.
- L’art. 83 {Definizioni) precisa: “1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio, ilsoggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e sì obbliga in nome proprio e versocorrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbligaa procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; c)consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque personaanche da nominare, purché’ soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto dellaquale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2.L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore“.
- L’art. 84 (Pacchetti turistici) chiarisce: “1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed icircuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguitoindicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovverocomprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto oall’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2.la fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o ilvenditore agli obblighi della presente sezione”.
- L’art. 93 (Mancato o inesatto adempimento) aggiunge: “Fermi restando gli obblighi previsti dall’articoloprecedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita delpacchetto turistico, l‘organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettiveresponsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilitàdella prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L’organizzatore o il venditore che si avvale dialtri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto dirivalersi nei loro confronti“.
- L’art. 94 (Responsabilità per danni alla persona) statuisce. “1. Il danno derivante alla personadall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e’ risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, dì cui sono partel’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzionedi Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dallaconvenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084,per ogni altra ipotesi dì responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamentoovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle qualiaderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea. 2. Il diritto al risarcimento deldanno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine didiciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchettoturistico per le quali si applica l’art. 2951 del codice civile“.
- L’art. 96 (Esonero di responsabilità) chiarisce: “1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dallaresponsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabileal consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un casofortuito o di forza maggiore. 2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utileal soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto alrisarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile“.
- L’art. 97 (Diritto di surrogazione) stabilisce: “1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito ilconsumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili”.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunziata in ordine alla questione (quivi dibattuta) della estensione dellaresponsabilità dell’organizzatore di viaggi vacanza “tutto compreso” (disciplinati attualmente dal D.lgs. n. 206/05, dallaConvenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e -Prima- dal D.Lgs. n. 111 del 1995 oggi confluito nel citato D.lgs. n. 206/05).
Gli artt. 12, 13 e 14 della Convenzione di Bruxelles, alla quale l’Italia ha dato esecuzione con la legge 27 dicembre1977, n. 1084, contengono i seguenti principi:
a) l’organizzatore di viaggi turistici risponde anche quando l’esecuzione della corrispondente prestazione siastata affidata ad un suo ausiliare, come del resto dispone anche l’art. 1228 del codice civile vigente;
b) egli è responsabile anche dei servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzionedel viaggio o del soggiorno, quando effettua personalmente questi servizi;
c)in questo ambito la sua responsabilità può essere vinta solo attraverso la dimostrazione della sua diligenza
Il D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, art. 14, comma 2, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE (provvedimentolegislativo vigente all’epoca dei fatti, benché successivamente abrogato ad opera dell’art. 146 Codice del consumo, dicui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) stabilisce (con disposizione identica a quelle di cui agli artt. 93/97 Codice delConsumo, prima richiamati) che “l’organizzatore o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatoridi servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loroconfronti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5531 del 29/02/2008).
In base a tale complessiva disciplina (poi recepita- come detto- nel Codice del Consumo del 2005), la giurisprudenza dilegittimità è granitica nel sottolineare che:
- Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o “package“, disciplinatoattualmente dagli artt. 82 e segg. del d. lgs. n. 206 del 2005 – c.d. “codice del consumo”), si caratterizza per laprefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizituristici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.)costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesiper un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16315 del24/07/2007).
- In tale contratto- che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cuialla convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977,n. 1084)- la “finalità turistica” (o “scopo di piacere“) non è un motivo irrilevante ma si sostanzianell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta edeterminando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione delpreminente scopo vacanziero (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16315 del 24/07/2007).
- Ne consegue che l’irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle partidetermina, in virtù della caducazione dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interessecreditorio (ai sensi dell’art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità diutilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Cass. Sez. 3, Sentenza n.16315 del 24/07/2007 : nella specie, la S.C., ravvisando come conforme a diritto il dispositivo dell’impugnatasentenza, nel limitarsi a correggerne la motivazione nella parte in cui il giudice del merito aveva ritenuto chericorresse un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità parziale dell’esecuzione della prestazione anziché della suautilizzazione, ha confermato la legittimità della pronuncia di scioglimento del contratto di “package” avente adoggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo in atto sull’isola un’epidemia di“dengue” emorragico, sicché i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversadestinazione, nonché la correttezza della statuizione di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per ilrecesso formulata dal “tour operator”).
- Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 (oggi confluito nel D.lgs. n.206/05) scaturisce in capo all’operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, incaso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchettoturistico, è a carico dello stesso operatore l’allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesattoadempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l’art. 17 del predetto D.Lgs., nel fatto delterzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004).
- Nel contratto di fornitura di pacchetto turistico “tutto compreso” rientra- ad esempio- tra iservizi essenzialiche l’organizzatore del viaggio è tenuto a garantire ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 17 marzo 1995 n.Ili (oggi trasfuso nell’art. 91 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209), la fruizione delle attrattive naturalistiche odartistiche della meta del viaggio. Ne deriva che quando tali attrattive non siano fruibili per causa indipendentedalla volontà dell’organizzatore del viaggio, questi è liberato dalla responsabilità per danni, ma è pur sempretenuto – in virtù delle norme appena ricordate – a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per ilviaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti (Cass. Sez.3, Sentenza n. 10651 del 24/04/2008: nella specie due viaggiatori, che avevano acquistato un soggiorno “tuttocompreso” in Tunisia, non avevano potuto fare il bagno a causa dell’inquinamento provocato da unapetroliera, ed avevano chiesto al “tour operator” la rifusione del costo del viaggio. La S.C., enunciando ilsuddetto principio, ha ritenuto corretta la sentenza di merito la quale, accertato che l’operatore turistico nonaveva fornito ai viaggiatori alcuna alternativa, l’aveva condannato a rifondere ai due viaggiatori la metà delcosto del pacchetto turistico acquistato).
- Da questi principi si ricava che tutte le volte in cui l’organizzatore non riesca a fornire la dimostrazione diavere adottato le cautele necessarie nella situazione concreta, l’organizzatore di un viaggio turistico o i suoicommessi non può sottrarsi al giudizio di responsabilità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4636 del 24/05/1997).
- Le norme non configurano, certamente, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio turistico,dato che egli non assume un’obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, madi esecuzione della prestazione secondo diligenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4636 del 24/05/1997).
- In tema di contratto di viaggio turistico – disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica edesecuzione della Convenzione internazionale sui conti-atti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile1970 – la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all’organizzatore dei viaggio cheaffidi a terzi l’esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la provaliberatoria che l’organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nellascelta del soggetto cui ha affidato l’esecuzione del servizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14837 del 27/06/2007).Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell’organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio daipropri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su undiverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14837 del27/06/2007: nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilitàdell’organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull’autobus messo adisposizione dall’organizzazione, condotto dall’autista da questa prescelto, a causa dell’incidente stradaleprovocato dalla colpa esclusiva del conducente dell’autovettura dalla quale essi erano stati violentementeinvestiti).
- In tema di contratto di viaggio turistico – disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica edesecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 – l’organizzatore di viaggi è tenuto a tutelare conogni possibile mezzo “i diritti e gli interessi” dei viaggiatori ad esso affidati, rispondendo direttamente delfatto colposo dell’ausiliare nell’esercizio delle sue mansioni, salvo che non provi di aver adottato tutte le ordinarie misure suggerite dalla comune prudenza e diligenza come idonee ad impedire il danno. Ne consegue che, in relazione ad un viaggio in “settimana bianca” di minorenni adolescenti, la società organizzatrice è tenuta ad approntare, indipendentemente da un’espressa obbligazione contrattuale, un adeguato servizio disorveglianza ed un preciso programma di rientro in albergo dopo la conclusione delle esercitazioni sciistichecon un numero di accompagnatori congruo rispetto a quello dei partecipanti, atto a scongiurare, per quantopossibile, iniziative estemporanee o azioni rischiose dell’uno o dell’altro partecipante, sempre prevedibili, datal’età giovanile e la situazione ambientale, obiettivamente pericolosa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1609027/10/2003).
- L’organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 – concernente il contratto di viaggio – deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni (art. 1681 cod.civ.) a coloro che vi partecipano, sia quando effettua personalmente i servizi di trasporto, alloggio e albergoconnessi al soggiorno, sia quando affida l’esecuzione di tali servizi ai suoi ausiliari o commessi (att. 1228 cod. civ.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4636 del 24/05/1997: nella specie gli attori avevano dichiarato: che avevanopartecipato ad un viaggio-soggiorno a Sri Lanka organizzato da un tour operator; che nel corso di questosoggiorno la guida locale della Agenzia aveva organizzato un’escursione alla quale essi avevano partecipato e che nel corso di questa escursione il veicolo che li trasportava era stato coinvolto in un incidente dal quale essiavevano riportato gravi danni; che responsabile di questi danni era la Agenzia, quale organizzatrice del giroturistico; la S.C.- riconoscendo la legittimazione passiva del tour operator- ha ritenuto corretta la decisionedella Corte di appello che aveva ritenuto, in base agli elementi di prova raccolti nel giudizio, che l’incidente era avvenuto per colpa esclusiva di un terzo, la cui condotta illegittima escludeva totalmente, nel merito, il coinvolgimento dell’agente di viaggio o dei suoi commessi),
- L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormenteall’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subitodal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore) salvo il diritto a rivalersi nei confronti d questi ultimi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5531 del 29/02/2008).
- Ne consegue che nell’ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio l’organizzazione e/o il venditore di unpacchetto turistico per il risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del pacchetto stesso, ilgiudice non può respingere la domanda sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debbaessere ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poiché, a norma del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, art. 14, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE, l’organizzazione o il venditore del pacchettoturistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dalconsumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5531 del 29/02/2008).
5. Tanto sottolineato in diritto, si osserva che- al fine di definire il riparto di responsabilità (secondo i principi giuridicisopra menzionati) ed il quantum del danno risarcibile- si deve procedere ad istruire la causa attraverso:
- l’assunzione delle prove orali richieste dall’attrice sub cap. 7 e 12 della memoria del 16.7.08 (non sugli altri perché o pacifici, o irrilevanti rispetto alla causa petendi, o generici);
- a l’assunzione dell’interpello della attrice sul cap. 2 di pag. 5 della memoria della AR del 14.7.08.
- l’assunzione delle prove orali richieste da SV SRL nella memoria dell’8.7,08
Le ulteriori istanze istruttorie delle altre parti rimaste in causa (avanzate a prova contraria rispetto alle richieste di provadiretta della parte estromessa) sono divenute irrilevanti.
Le ulteriori decisioni controverse saranno decise- anche in ragione degli esiti della istruttoria- in sede di sentenza – definitiva.
6. La considerazione comparata della natura della controversia, della rinnovata perimetrazione del cd. danno(“conseguenza”) non patrimoniale da vacanza rovinata (per il generale principio per cui “il danno non patrimonialederivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile acondizione che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell’interessesia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che ildanno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari”, cfr,da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), dellanatura della vicenda, della pluralità dei soggetti convenuti e chiamati in causa e della eventuale necessità di istruire lacausa su taluni profili rende opportuna una comparizione delle parti al fine di tentarne una conciliazione.
Nel caso di fallimento della stessa, si procederà ad istruire la causa nel modo anzidetto.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2963/07
DICHIARA
L’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara a conoscere la domanda di manleva esperita da LAGS.P.A. verso FCI, sussistendo al riguardo la competenza territoriale esclusivadel Foro di Roma.
Per l’effetto
ESTROMETTE
FCI SPA dal giudizio.
CONDANNA
LAG S.P.A. al rimborso in favore di FCI SPA delle speseprocessuali che liquida in € 2000,00 per diritti, € 2000,00 per onorari di avvocato, oltre accessori ex T.F., I.V.A. eC.P.A come per legge.
RIMETTE
La causa in istruttoria come da separata ordinanza.Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 3.6.2010
Il Giudice