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Federproprietà AbruzzoPosto autoSentenze Cassazione Penale, Sezione Quinta, 18 novembre 2011 n. 603

Sentenze Cassazione Penale, Sezione Quinta, 18 novembre 2011 n. 603

Può un parcheggio costituire reato? Se sì, quale fattispecie?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo Presidente del 18/11/2 – -
Dott. SAVANI Piero Consigliere SENTE – -
Dott. BRUNO Paolo A. Consigliere N. 2 – -
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere REGISTRO GENER – -
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 30869/2 – -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)L.G.N.IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 258/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/11/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

Propone ricorso per cassazione L.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 10 novembre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di violenza privata. Al prevenuto è stato addebitato il suddetto reato per essersi rifiutato di rimuovere il proprio autoveicolo, parcheggiato in modo tale da impedire ad un condomino di entrare nel garage con la propria autovettura (fatto del (OMISSIS)). La Corte osservava che il comportamento commissivo capace di integrare il reato in esame era quello consistito nell’avere parcheggiato in modo tale da ostruire l’ingresso al garage e che il dolo era insorto quando l’imputato aveva perseverato nel detto comportamento, una volta che era stato richiesto di rimuovere l’auto.

Deduce il ricorrente che nella specie non poteva trovare applicazione la fattispecie di violenza privata.

All’imputato era stato infatti contestato soltanto un comportamento omissivo, quello consistito nel rifiutarsi di spostare l’auto per far passare quella del condomino. Invece tutta la vicenda anteatta e cioè la fase del parcheggio irregolare dell’auto era fuori dal capo di imputazione. Con la conseguenza che non potevano essere ravvisati, nel fatto descritto nella imputazione, un atto di violenza o di costrizione capaci di incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa. Si era trattato infatti di mera “non adesione” ad una richiesta altrui.

La Corte d’appello, invero, nel respingere tale rilievo, aveva evidenziato che a carico del prevenuto era ravvisabile un vero e proprio comportamento commissivo che era quello integrato dal parcheggiare l’auto in modo da ostruire il passaggio al garage:

soltanto il dolo era insorto in un momento successivo, quando l’imputato aveva perseverato nel detto comportamento rifiutando di spostare l’auto.

Ma – prosegue la difesa – la cronistoria dei fatti accertati evidenziava che al momento in cui si sarebbe verificato il comportamento commissivo capace, ad avviso della Corte di merito, di sostanziare l’elemento oggettivo del reato, in realtà l’imputato non aveva alcuna intenzione di coartare la persona offesa (peraltro assente) ed anzi aveva dato prova, subito dopo, di volere rimuovere l’autovettura quando era stato sollecitato a farlo.

La mancanza di dolo nel momento appena descritto rende evidente che il comportamento di rilievo penale, in base al capo di imputazione, non fu l’originario atto del parcheggio irregolare (infatti non contestato) ma quello successivo della mancata rimozione.

Quindi i giudici del merito avrebbero errato nel valorizzare il comportamento commissivo consistito nel parcheggio ostruttivo.

Invece la volontà manifestata successivamente, e per reazione a proteste troppo vivaci della condomina, di non rimuovere l’auto può avere determinato, si, una costrizione della volontà persona offesa ma è privo di rilevanza penale per assenza del connotato della violenza o della minaccia.

Tanto è stato già rilevato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11875 del 1998 e n. 2013 del 2009.

Diversa sarebbe stata la ipotesi in cui il prevenuto avesse parcheggiato l’auto con la volontà, sin dall’inizio, di impedire l’accesso al garage della persona offesa: tale condotta sarebbe stata capace di integrare il reato ma non è stata provata e soprattutto non è stata contestata.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Occorre prendere le mosse dal rilievo, già formulato dai giudici del merito e non censurato dal ricorrente, secondo cui l’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Rv. 246551; Massime precedenti Conformi: N. 1195 del 1998 Rv. 211230, N. 3403 del 2004 Rv. 228063).

Si conviene anche sulla osservazione che quando la violenza privata sia configurata con riferimento ad un atto di violenza (in alternativa a quello della minaccia) tale violenza possa essere individuata in un’energia fisica esercitata, come detto, vuoi sulle persone o, in alternativa, anche sulle cose (Rv. 184195; Rv. 247757) e deve essere idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo.

Tale premessa è all’origine anche dell’approdo giurisprudenziale citato nel ricorso (del 2009), secondo cui esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente (Rv. 245769).

Senonchè tale decisione non è utilmente evocata con riferimento alla fattispecie in esame posto che, diversamente dal caso esaminato in tale sentenza, in quello che ci occupa non può dirsi che il comportamento dell’agente sia consistito semplicemente nell’omettere (senza alcun’altra iniziativa materiale) di aderire a una richiesta altrui: se così fosse stato, infatti, si sarebbe ben potuto aderire alla conclusione della sentenza citata, raggiunta in una fattispecie nella quale il comportamento omissivo dell’imputato non era consistito nè in una modificazione della realtà esterna, nè in una modalità di comunicazione, tali, rispettivamente, da creare o prospettare una situazione “coartante”, ma si era risolto invece in una mera forma passiva di non cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. Il fatto è che il caso che ci occupa risulta diverso perchè la comunicazione, da parte del ricorrente, di non volere rimuovere l’auto parcheggiata in modo da ostruire il passaggio a quella della persona offesa, era stata preceduta da altro comportamento dello stesso imputato, esso si di natura commissiva e costituito dall’impiego di energia fisica su una cosa, atto a determinare una costrizione della volontà della persona offesa.

E proprio quel pregresso comportamento, per quanto posto in essere in origine senza il dolo della violenza privata e per questo non rifluito nella imputazione, vale a delineare in capo all’agente la responsabilità per il reato di cui all’art. 610 c.p. quando, alfine, si è saldato col dolo: il cambiamento dell’atteggiamento psicologico dell’agente, ha cioè visto, nel rifiuto di spostare l’auto, il momento della manifestazione esteriore della azione coartante dell’imputato materialmente già posta in essere, non essendo, quel rifiuto, un comportamento capace, da solo, di integrare il reato.

In conclusione, se è del tutto condivisibile che costituisca il reato in esame la condotta di chi effettui il parcheggio di un’autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un’altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso (Rv. 234458; Massime precedenti Conformi: N. 4093 del 1981 Rv. 148695, N. 2545 del 1985 Rv. 168350, N. 10834 del 1988 Rv.

179650, N. 40983 del 2005 Rv. 232459), sarebbe irragionevole non ritenere reato anche soltanto la seconda parte della condotta appena descritta nella quale la costrizione, con violenza, della altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare in cui è stata messa dallo stesso agente:

mantenimento capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa nè più e nè meno dell’intenzionale parcheggio ostruttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012.

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