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Federproprietà AbruzzoFondi Rustici giurisprudenza LocazioneCassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 maggio 2009 n. 12567

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 maggio 2009 n. 12567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele – Presidente - Dott. FILADORO Camillo – Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente -
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato – rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7735-2005 proposto da:

C.M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGIOY CARLO, LIXIA ALBERTO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CAVESAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato BADANAI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COIANA PAOLA giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE AGRARIA, emessa il 30/03/2004, depositata il 14/04/2004; R.G.N. 502/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;
udito l’Avvocato ANDREA BADANAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cagliari con sentenza del 12.5.2003 accoglieva la domanda proposta dalla Cavesar srl, proprietaria del terreno in (OMISSIS) censito al foglio (OMISSIS) e mappali (OMISSIS), condotto in affitto da C.M. R., e dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’affittuaria che condannava al rilascio del fondo e al pagamento di canoni con interessi convenzionali.

La Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Cagliari, a sua volta, con sentenza 14.4.2004 rigettava il gravame della C., condannandola al pagamento degli ulteriori canoni dalla data della pronuncia di risoluzione a quella del rilascio del terreno.

Per la cassazione di tale sentenza C.M.R. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Ha resistito la Cavesar srl con controricorso.

Diritto

Nel primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. n. 392 del 1998 e L. n. 203 del 1982 e di interpretazione del contratto) e vizio di motivazione, lamentando l’errata qualificazione della fattispecie contrattuale dedotta in causa ricondotta dai giudici di merito all’affitto di fondo rustico con l’applicazione della L. n. 203 del 1982. Assume che la stessa doveva essere invece ricondotta alla locazione con l’applicazione della 1. 392/78 siccome destinata a regolare la concessione di un terreno non suscettibile di produzione agricola e sede di attività tutt’altro che agricole, con la conseguente incompetenza dell’adita Sezione specializzata agraria.

Il motivo è infondato.

L’interpretazione del contratto, che si traduce in un’indagine di fatto, risulta affidata esclusivamente al giudice di merito, la cui decisione soggiace al giudizio di legittimità solo per quanto attiene al controllo della logica del ragionamento seguito e al rispetto dei canoni legali di ermeneutica.

Nel caso di specie la Corte d’appello di Cagliari ha fornito gli elementi ermeneutici a cui la qualificazione del contratto, come di affitto agrario, è stata ancorata, ovvero che nel contratto la C. si qualificava come coltivatrice diretta, si precisava l’uso agricolo del bene, si prevedeva la divisione dei frutti tra le parti.

Ad inficiare l’affermazione della natura agraria del rapporto de quo non valgono peraltro le obiezioni della ricorrente, la quale oppone di avere “ricusato” la scrittura negoziale relativamente alla qualifica di coltivatrice diretta di essa C., di non essere la precisazione dell’uso agricolo del terreno contenuta nello stesso contratto indice di prova, di essere la clausola che prevedeva la divisione dei prodotti a metà illegittima.

Gli elementi evidenziati, infatti, valutati nel loro complesso unitamente allo scopo esplicitato dalle parti, rimangono comunque idonei ad estrinsecare l’intenzione dei contraenti, delineata, nel caso di specie, in modo univoco, dal contenuto generale dell’atto nell’ambito del quale, come rileva la controricorrente, le singole clausole traggono senso.

La Corte territoriale ha poi dato adeguatamente conto anche del rigetto della richiesta di nomina di un consulente tecnico per descrivere lo stato o la idoneità del terreno, rilevando che la richiesta risultava “palesemente defatigatoria e del tutto irrilevante al fine della decisione del merito della controversia”.

La ricorrente, d’altronde, nulla dice circa i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dal giudice di merito nell’interpretazione del contratto, e circa le ragioni della indispensabilità della consulenza tecnica, limitandosi, tutto sommato, a prospettare la possibilità di una diversa valutazione della fattispecie in questione e a sollecitare un inammissibile riesame della stessa.

Nel secondo motivo, inoltre, si denuncia la violazione della procedura prevista dalla L. n. 203 del 1982 relativamente alla risoluzione del contratto di affitto per quanto riguarda in particolare la messa in mora ed il meccanismo regolato dall’art. 46 della detta Legge.

Il motivo è infondato.

In base alla sentenza impugnata la morosità dell’odierna ricorrente trovava fondamento nel non contestato mancato pagamento del canone convenuto sino dalla data di conclusione del contratto.

A sua volta la mancata concessione di un termine di grazia per sanare la morosità nel pagamento dei canoni risulta motivata con rinvio a due ragioni, che nella specie concorrevano tra loro.

Secondo la Corte territoriale, infatti, mancava la richiesta del termine di purgazione della morosità da parte dell’affittuaria e la condotta processuale dell’affittuaria era incompatibile con l’applicazione della disciplina invocata, avendo l’affittuaria disconosciuto l’esistenza di un contratto di affitto agrario e contestato la morosità.

Il che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale l’assegnazione di un termine di grazia, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 46, comma 6, postula un’istanza esplicita dell’affittuario e la non incompatibilità della difesa svolta dal medesimo con l’affermazione dell’esistenza di un contratto di affitto (v. Cass. n. 3340/2001).

E’ parimenti infondato il terzo motivo, nel quale, denunciando la violazione dell’art. 414 c.p.c., la ricorrente deduce la mancanza dell’elemento quantitativo nel ricorso introduttivo, ovvero la mancata indicazione della quantificazione dei canoni.

La Corte sarda invero ha rilevato che il canone pattuito era chiaramente indicato nel contratto ritualmente prodotto e, quindi, l’ammontare dei canoni era agevolmente desumibile, sottolineando, peraltro, che in relazione a tale elemento negoziale non è stata neppure formulata eccezione dalla C., che si è limitata a contestare la data di conclusione del contratto.

Anche in questo caso la decisione sul punto è in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l’onere della determinazione dell’oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l’atto introduttivo del giudizio purchè l’attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente, le proprie difese (v. Cass. n. 7507/2001).

Denuncia altresì la ricorrente nel quarto motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., artt. 214, 215 c.p.c., lamentando che il giudice di merito ha determinato i canoni dovuti sulla base della fotocopia del contratto disconosciuta in ordine alla sua conformità all’originale ed è giunto alla condanna di pagamento di somme la cui quantificazione non è stata richiesta, incorrendo nel vizio di ultrapetizione e di assenza di motivazione sulla determinazione della morosità.

Pure tale doglianza è infondata.

Non sussiste assenza di motivazione avendo il giudice d’appello indicato come l’ammontare dei canoni fosse desumibile dal contratto prodotto; si evince inoltre dalla sentenza impugnata che la C. “si è … limitata a contestare solamente la data di conclusione del contratto”, in ordine alla quale è stata, dall’altro, ritenuta inammissibile la querela di falso.

Nuova, dunque, si palesa la questione relativa al disconoscimento della scrittura contrattuale e al carattere di “fotocopia” della stessa e alla conformità della produzioni all’originale, mentre per il resto il motivo integra censure di merito (con riferimento in particolare a quella concernente la sottoscrizione delle lettere di disdetta, in relazione alle quali si riscontra altresì una carenza di autosufficienza del ricorso).

Nel quinto motivo, infine, la ricorrente denuncia l’omessa motivazione in ordine ai mezzi istruttori da essa richiesti non ammessi. Deduce che la Corte d’appello ha fatto genericamente cenno unicamente in ordine alla consulenza tecnica, senza disporre in ordine alle restanti istanze istruttorie (di interrogatorio formale e prova testimoniale).

Anche questo motivo è infondato.

La Corte territoriale non ha per vero affatto omesso di motivare e/o pronunciare sui mezzi istruttori dedotti dalla C., motivandone sufficientemente e coerentemente il rigetto: pag. 9, in fine, e pag.

10, prima parte, della sentenza impugnata.

Sussiste, quindi, specifica motivazione al riguardo.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente, per il principio della soccombenza, alle spese del giudizio di legittimità liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009.

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