Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 – Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; ar
Titolo II – IMPIANTI DI UTENZA NUOVI Art. 15 – Accertamenti su impianti di utenza nuovi 15.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza […]
Titolo II – IMPIANTI DI UTENZA NUOVI
Art. 15 – Accertamenti su impianti di utenza nuovi
15.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi con le modalità stabilite nel presente Titolo.
15.2 Il presente Titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
c) agli impianti di utenza in servizio.
Art. 16 – Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi
16.1 In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del venditore:
a) se l’impianto di utenza ricade nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli “Richiesta di attivazione della fornitura di gas”, di cui all’allegato A, e “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”, di cui all’allegato B; b) se l’impianto di utenza non ricade nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli “Richiesta di attivazione della fornitura di gas”, di cui all’allegato C, e “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”, di cui all’allegato D.
16.2 Il modulo di cui all’allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all’allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato a cura dell’installatore dell’impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per l’attivazione della fornitura.
16.3 Nel caso di esito positivo dell’accertamento sulla documentazione di cui al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di gas.
16.4 Nel caso in cui l’accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l’attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell’appuntamento, una comunicazione in cui:
a) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
b) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
c) segnala al venditore che richiede l’attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente regolamento in forma
completa e congruente, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità riscontrate.
16.5 Il cliente finale entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura di gas fa pervenire al distributore:
a) per gli impianti di utenza ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di utenza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’installatore, priva degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;
b) per gli impianti di utenza non ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia di una dichiarazione dell’installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all’impianto.
16.6 Il distributore, qualora, trascorsi 40 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma, invia una comunicazione scritta al venditore in cui:
a) indica la documentazione che non è ancora pervenuta;
b) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata alla precedente lettera entro trenta giorni solari dall’invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;
c) indica l’ammontare dell’addebito dell’importo di cui al comma 8.7 per l’eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
d) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata.
16.7 Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato nel preventivo per l’esecuzione di lavori che prevedano anche l’attivazione della fornitura di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 47/00.
Art. 18 – Norme transitorie per impianti di utenza nuovi
18.1 Qualora, successivamente all’entrata in vigore del Titolo II e fino al 30 giugno 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all’allegato E, consegnato dal distributore al venditore, compilato nella sezione pertinente e firmato dall’installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1.
18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al 30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei confronti dei venditori, può attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno:
a) l’allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
b) l’allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore, o D, compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato l’impianto di utenza.
18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
a) il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso entro i 240 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura:
(i) nel caso in cui l’impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
(ii) nel caso in cui l’impianto di utenza non ricada nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;
b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell’accertamento, non sospende la fornitura di gas;
c) il distributore, nel caso di esito negativo dell’accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera a), solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente;
d) il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi 260 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui alla lettera a); in tal caso il distributore invia una comunicazione scritta al venditore in cui:
(i) indica la documentazione che non è ancora pervenuta;
(ii) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata al precedente punto entro trenta giorni solari dall’invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;
(iii) indica l’ammontare dell’addebito dell’importo di cui al comma 8.7 per l’eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
(iv) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata;
e) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) non completa, è tenuto ad inviare al venditore entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante.
18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell’Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all’articolo 26 e comunque non oltre il 30 settembre 2006, qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma
16.2, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso: a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l’individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:
(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);
(ii) si impegna ad inviare al distributore entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura, copia di una dichiarazione di un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90, ove richiesto, in cui quest’ultimo attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, pena la sospensione della fornitura medesima; il distributore, qualora, trascorsi 260 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6;
(iii) si impegna a non utilizzare l’impianto di utenza in oggetto fino a che l’installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto (ii), sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola; b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all’articolo 26; su tale documentazione il distributore non effettua l’accertamento.
18.5 Fino al 30 settembre 2006:
a) il venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera b):
(i) tramite sportello, se esistente;
(ii) in assenza di sportello, tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante invio postale con posta prioritaria;
b) il termine di 40 giorni solari previsti dal comma 16.6 è elevato a 260 giorni solari;
c) il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell’installatore interessati.
Titolo III – IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O RIATTIVATI
Art. 19 – Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati
19.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza modificati o riattivati con le modalità stabilite nel presente Titolo che si applica:
a) agli impianti di utenza a gas modificati;
b) all’attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;
c) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.
19.2 Il presente Titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi;
b) agli impianti di utenza in servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui all’articolo 20.
Art. 20 – Modifica di impianti di utenza
20.1 Il cliente finale che ha fatto effettuare sull’impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, qualora l’impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall’articolo 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:
a) nel caso in cui l’impianto di utenza sia in servizio:
(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;
(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all’allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell’arte;
b) nel caso in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:
(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;
(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all’allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell’arte;
c) nel caso in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).
Art. 21 – Accertamento di impianti di utenza modificati
21.1 Il distributore effettua l’accertamento sulla documentazione di cui al comma 20.1.
21.2 Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.
21.3 Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:
a) se l’accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;
b) se l’accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;
(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.
21.4 Il distributore attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all’articolo 20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.
Art. 22 – Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori
22.1 Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all’impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dai precedenti commi 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.
22.2 Costituiscono documentazione indispensabile per l’attivazione della fornitura di gas:
a) la copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori per legge, nei casi in cui la modifica dell’impianto di utenza richieda il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti per l’installatore la necessità di effettuare prove di sicurezza e di funzionalità sulle apparecchiature;
b) il modulo di cui all’allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all’allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall’installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, in tutti gli altri casi.
22.3 Il distributore attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.
Art. 23 – Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell’impianto di utenza
23.1 Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale del modulo di cui all’allegato E, compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore.
23.2 Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del Comune o dell’Ente locale competente ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, o di altra pubblica autorità, il distributore attiva la fornitura di gas all’impianto di utenza dietro disposizione del Comune, dell’Ente locale di cui sopra o della pubblica autorità mediante la procedura definita dal precedente articolo 22.
23.3 Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all’impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.
Titolo IV – IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO
Art. 25 – Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio
25.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente Titolo.
25.2 Il presente Titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci;
b) agli impianti di utenza modificati o riattivati.
Art. 26 – Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio
26.1 Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della pubblica incolumità sono:
a) l’idoneità della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l’idoneità dell’aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l’efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
e) l’idoneità dei locali ove sono ubicati l’impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.
Art. 27 – Modalità di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio
27.1 Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati all’impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini dell’effettuazione degli accertamenti di cui sopra richiede ai venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti. Il venditore è tenuto ad inviare al distributore i dati entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.
27.2 Il distributore effettua l’accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l’invio al cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata A.R. nella quale:
a) precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità;
b) richiede l’invio, entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;
(ii) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall’Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all’articolo 26;
c) precisa che:
(i) l’accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato; (ii) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale;
(iii) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebiterà al suo venditore l’importo di cui al comma 8.7 per l’intervento di sospensione della fornitura di gas;
(iv) in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica al Comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica al Comune.
27.3 Nel caso in cui dopo 180 giorni solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al distributore, quest’ultimo:
a) invia al cliente finale un sollecito con lettera raccomandata A.R. con il quale richiede nuovamente ed entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma precedente;
b) qualora tale documentazione non pervenga al distributore entro i successivi 40 giorni solari dalla data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi 5 giorni lavorativi:
(i) notifica al Comune competente per territorio, l’impossibilità di procedere all’accertamento e che, salvo diversa indicazione scritta da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica stessa;
(ii) comunica per iscritto al cliente finale di avere inviato al Comune competente per territorio la notifica di cui al precedente punto e che trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso o ricevimento della documentazione richiesta, provvederà a sospendere la fornitura.
27.4 Nel caso in cui l’esito dell’accertamento sia negativo, il distributore:
a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;
b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui: (i) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le difformità riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;
(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle difformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.